Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16909 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4268-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME;
R.G.N.4268/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
CC
– intimato –
–
–
–
–
avverso la sentenza n. 1835/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/06/2018 R.G.N. 97/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
che, con sentenza del 27 giugno 2018, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Venezia, esaminando l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE e dell’AVV_NOTAIO, rideterminava in aumento l’importo dovuto dal COGNOME all’AVV_NOTAIO a titolo di onorari per l’assistenza legale nella causa per responsabilità medica proposta a suo carico e dichiarava non essere la ARAGIONE_SOCIALE datrice tenuta, ai sensi dell’art. 25 del CCNL per l’area della dirigenza medica del SSN dell’8.6.2000, alla manleva nei confronti del COGNOME per le spese di lite sostenute e alla rifusione delle stesse;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover riconoscere all’AVV_NOTAIO – fermo restando lo scaglione della tariffa forense individuato nella CTU espletata in primo grado -un importo maggiorato del 20% rispetto all’esito della CTU a motivo della pluralità delle parti in causa nonché la decorrenza degli interessi dalla costituzione in mora e di dover rigettare la domanda di manleva per essere la condotta imputata al COGNOME risalente ad un periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione di cui agli artt. 24 e 25 del CCNL di Comparto 8.6.2000;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, con affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE;
che il ricorrente ha poi depositato memoria;
–
–
–
–
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina di legge e di contratto collettivo in relazioni alle previsioni del CCNL per l’area della dirigenza medica del SSN dell’8.6.2000, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione degli artt. 24 e 25 dell’invocato CCNL, di cui assume l’applicabilità alla fattispecie quale diritto inerente al rapporto di lavoro del dirigente medico, esteso all’attività intramuraria e tale da prescindere dal tempo di verificazione dell’evento cui ha riferimento l’azione legale; che, con il secondo motivo, il ricorrente, in via subordinata, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 270/1987 imputando alla Corte la mancata considerazione della normativa precedentemente vigente e disapplicata solo a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 24 e 25 del CCNL dell’8.6.2000 che sanciva lo stesso obbligo a carico delle RAGIONE_SOCIALE; che il primo motivo deve ritenersi infondato, atteso che la Corte territoriale correttamente, in base al principio di irretroattività delle norme, ha ritenuto di escludere l’operatività nella specie della garanzia di cui all’art. 25 del CCNL 8.6.2000 avendo riguardo all’evento che era oggetto della copertura assicurativa e dell’assunzione della difesa del ricorrente e delle relative spese, evento dato dalla mancata diagnosi di malformazione fetale risalente a data anteriore a quella di entrata in vigore dell’invocato CCNL;
che parimenti infondato – essendo ininfluente che il ricorrente non abbia dato qui conto di aver invocato la norma di cui all’art. 41 d.P.R. n. 270/1987 quale causa petendi dell’azione proposta visto che a tale norma ha fatto riferimento la Corte territoriale – risulta il secondo motivo, atteso che la norma in questione non vale a fondare la pretesa azionata, da un lato, in quanto la
–
–
formulazione letterale della norma medesima, che lo stesso ricorrente riconosce essere più rigorosa rispetto a quella dell’art. 25 del CCNL 8.6.2000 – nel richiedere che l’obbligo di assunzione della difesa del dirigente insorga allorché il procedimento avviato a carico del medesimo riguardi atti o fatti ‘direttamente’ connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, avverbio che non figura nell’art. 25 – induce ad escludere l’estensione della garanzia all’attività intramuraria, viceversa considerata nell’art. 24 del CCNL 8.6.2000 e, dall’altro, in quanto lo stesso art. 41 d.P.R. 270/1987 onera il dirigente della comunicazione preventiva all’amministrazione, procedura della cui osservanza nulla è qui allegato, postulando una necessaria valutazione ex ante da parte dell’amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente, la cui insussistenza è condizione per il riconoscimento del beneficio e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dirigente (cfr. Cass. n. 4978/2014 e Cass. n. 18946/2016);
che il ricorso va, dunque, rigettato;
che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione