Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17222 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17222 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22688-2022 proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, Roma Capitale;
– intimate –
Avverso la sentenza n. 4576/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 23/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Spese di lite
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
Adunanza camerale
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4578/22, del 23 marzo 2022, del Tribunale di Roma, che -pur accogliendone il gravame avverso la sentenza n. 27666/18, del 22 agosto 2018, del Giudice di pace di Roma, dichiarando cessata la materia del contendere nella controversia che lo aveva visto contrapposto all’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e a Roma Capitale -ha confermato la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado di giudizio, liquidando quelle di appello, assume il ricorrente, in violazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver impugnato un’ingiunzione di pagamento, relativa a ventisei cartelle esattoriali, riguardanti sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, radicando la controversia giudiziale , pertanto, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per la riscossione e di Roma Capitale, ambedue costituitesi in giudizio.
Esaurita l’istruttoria, l’adito giudicante dichiarava in parte inammissibile la proposta opposizione, rigettandola per il resto, disponendo l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra tutte le parti.
Esperito gravame dal già opponente, il giudice di appello lo accoglieva in relazione a cinque cartelle, RAGIONE_SOCIALE quali statuiva l’inefficacia per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, dichiarando, per il resto, cessata la materia del contendere.
Condannava, inoltre, solo l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese del grado.
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 336, comma 1, cod. proc. civ.
Si duole l’odierno ricorrente del fatto che, a fronte della sua richiesta di totale riforma della sentenza impugnata (concludendo, quindi, ‘anche per la logica contestuale liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado’), il giudice di appello che pure applicava, per le spese del grado di appello, il principio della soccombenza virtuale, così ponendole a carico dell’RAGIONE_SOCIALE confermava, invece, la statuizione di integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese relative al giudizio di prime cure.
A tale esito, in particolare, il Tribunale di Roma perveniva sul rilievo che la statuizione sulle spese di primo grado non era stata ‘oggetto di specifica censura da parte dell’RAGIONE_SOCIALE‘, non essendovi ‘alcuna specifica argomentazione espressa per censurare la decisione del Giudice di pace di compensarle tra le parti’, sicché ‘il relativo capo di sentenza doveva ‘considerarsi essere ormai passato in giudicato’.
Così provvedendo, però, la sentenza impugnata avrebbe contravvenuto all’art. 336 cod. proc. civ., a mente del quale il giudice, allorché accolga -in tutto in parte -l’appello, deve riformare il capo della sentenza impugnata relativo alle spese di primo grado.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, dell’art. 2223, comma 2, cod. civ. e dell’art. 111 Cost.
Il ricorrente si duole del fatto che le spese del giudizio di appello siano state liquidate in violazione del d.m. n. 55 del 2014.
Difatti, a fronte di un valore della controversia pari a € 20.637,47, il Tribunale di Roma ha liquidato, per compensi, la somma complessiva di € 2.500,00, così pronunciandosi, dunque, al di sotto non solo dei valori medi tariffari (ciò che già avrebbe impo sto, in caso di scostamento sensibile da essi, di ‘indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso’), ma anche di quelli minimi, pari, nella specie a € 2.738,00.
Sono rimasti solo intimati l’RAGIONE_SOCIALE e Roma Capitale.
5 . La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
8.1. Il primo motivo, infatti, è fondato.
8.1.1. Deve darsi seguito al principio -richiamato dal ricorrente -secondo cui ‘il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo
regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese’ (Cass. Sez. 6 -3, ord. 24 gennaio 2017, n. 1775, Rv. 642738-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 14 ottobre 2013, n. 23226, Rv. 628731-01; Cass. Sez. Lav., sent. 22 dicembre 2009, n. 26985, Rv. 611189-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2007, n. 12963, Rv. 597604-01).
Né, in senso contrario, potrebbe richiamarsi quell’indirizzo, pure presente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ‘la «modificabilità» dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo’, conseguenza del c.d. ‘effetto espansivo interno’ scaturente dall’accoglimento dell’impugnazione, ‘costituendo un’eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l’impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell’impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all’impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente’ (Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 2019, n. 23985, Rv. 655106-01; in senso affine anche Cass. Sez. 3, ord. 5 ottobre 2023, n. 28136, Rv. 669125-01).
Esso, anzi, ‘temperando’ il principio suddetto, consente di evitare che alla riforma -soprattutto se solo parziale -della sentenza impugnata debba necessariamente seguire la liquidazione (o, specialmente, una maggiore liquidazione) anche RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado di giudizio, ‘conservando’ così al
giudice il potere di disporre diversamente, naturalmente a condizione di fornire adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della disposta compensazione.
8.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
8.2.1. Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che, ‘in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso’ (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 5 maggio 2022, n. 14198, Rv. 664685-01); e tanto senza pregiudizio dell’ulteriore questione posta dalla sopravvenuta norma secondaria che parrebbe vietare, ormai, in ogni caso il superamento del limite minimo.
Nella specie, il valore della causa risultava di € 20.637,47, sicché la liquidazione in appello, per compensi, di € 2.500,00, è avvenuta -in difetto di specifica motivazione -al di sotto dei valori minimi, pari, nella specie, a € 2.738,00, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014.
In conclusione, il ricorso va integralmente accolto e la sentenza impugnata va cassata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di un diverso magistrato, per la decisione sul merito quanto alla determinazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del secondo grado, a quello demandato di provvedere pure su quelle del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato,