Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33001 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33001 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale n. 2983-2023 r.g. nella causa tra:
SALUPPO NOME, con l’AVV_NOTAIO;
e
COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO; avverso la ordinanza della Corte di cassazione n. 20229/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal AVV_NOTAIO ;
FATTI DI CAUSA
Questa Corte, con ordinanza n. 20229/2022, depositata in data 23.6.2022, nella parte dispositiva che disponeva la liquidazione delle spese, poste a carico della parte ricorrente poneva le stesse a favore della parte contro ricorrente. .
Con «nota», ex artt. 287 e 391bis c.p.c., depositata il 19/1/2023, la Procura generale presso la Corte di appello di Catania ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta ordinanza nella parte in cui ha liquidato le spese di soccombenza, omettendo di precisare che tale condanna alle spese era da intendersi «in favore dell’Erario», non a favore della parte controricorrente, posto che la quest’ultima è stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato, come da decreto prodotto.
Tale istanza di correzione è stata poi recepita e reiterata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione con istanza del 23.1.2023.
L’istanza è unicamente rivolta a sollecitare alla Corte il potere di emendare d’ufficio l’errore materiale in cui essa sarebbe incorsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L’istanza per correzione di errore materiale è fondata, considerato che l’art.133 del DPR n. 115 del 2002 prevede che «II provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», sicch é il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell’avvenuta co ndanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639; Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817; cfr. Cass. 12124/2020 e Cass. 29244/2018, in termini).
Inoltre, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (arg., ex multis, da Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessit à di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi, la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall’art. 391 -bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. pure Cass., ord., 13/11/2018, n. 29078, non massimata).
L’ordinanza n. 20229/2022 va quindi corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore della parte controricorrente devono intendersi in favore dell’Erario.
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale nel senso sopra chiarito in motivazione.
Così deciso in Roma, il 3.10.2023