Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 484 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 484 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7294/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME, elettivamente domiciliato in ALBENGA INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
-resistente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 2225/2023 depositata il 08/02/2023.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione all ‘ esecuzione innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso plurime cartelle di pagamento e ruoli esattoriali riferiti a sanzioni amministrative emesse per conto del Comune di Borghetto di Santo Spirito per oltre mille e quattrocento euro (€ 1.461,01), convenendo in giudizio sia l’ Ente Creditore che il Concessionario.
Sia il Comune di Borghetto di Santo Spirito che il Concessionario si costituirono in giudizio, eccependo in via preliminare l ‘ inammissibilità dell ‘ opposizione a ruolo esattoriale, e nel merito, la sua infondatezza.
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 7653/2022, accolse integralmente l ‘ opposizione spiegata dalla parte istante nei confronti di tutte le parti convenute in giudizio sul presupposto della nullità della cartella impugnata per intervenuta prescrizione e, per l ‘ effetto, annullò i provvedimenti opposti. Condannò, altresì, le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 500,00 per compensi ed € 43,00 per spese vive , oltre accessori di legge in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Avverso tale decisione interpose appello il COGNOME, censurandola nella parte in cui il giudice di primo grado aveva liquidato le spese di lite, in danno delle parti soccombenti, in misura inferiore sia ai parametri medi, e comunque, minimi del d.m. n. 55 del 14 come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 applicabile in considerazione dell ‘ epoca di liquidazione ( ratione temporis ) alla fattispecie in esame; chiese, pertanto, che in riforma parziale della sentenza di primo grado, e sul presupposto che nel corso del primo grado di giudizio si fosse svolta la fase istruttoria, il Tribunale provvedesse ad una nuova liquidazione delle spese di lite di primo grado in
danno delle parti soccombenti in misura conforme ai parametri di cui al novellato d.m. n. 55 del 14 e per l ‘ effetto la condannasse alla corresponsione delle spese legali di soccombenza così come rideterminate in favore dell ‘ originaria parte appellante.
In grado di appello non si costituì alcuna delle parti appellate.
Con sentenza n. 2225/2023 pubblicata l ‘ 8/02/2023, il Tribunale di Roma accolse l ‘ appello e, in riforma parziale della sentenza del giudice di primo grado in ordine alle spese processuali del primo grado del giudizio, rideterminò le stesse nella misura media, liquidandole ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 con distrazione in favore del difensore dell ‘ appellante ex art. 93 c.p.c.
Sulle spese di fase il Tribunale rese la seguente motivazione: ‘ Nulla si dispone in ordine alle spese del gravame stante la mancata costituzione, e quindi mancata opposizione delle convenute, in grado di appello ‘ .
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla scorta di due motivi.
Rimangono intimati il Comune di Borghetto di Santo Spirito, giusta quanto deve essere meglio precisato, e l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione, non avendo svolto alcuna rituale difesa in questo grado.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
All ‘ adunanza camerale del 25/11/2024 il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In ordine all ‘ atto difensivo, depositato dal Comune di Borghetto Santo Spirito a mezzo di un avvocato cassazionista, che ivi dichiara di non avere presentato controricorso e di voler partecipare alla discussione, se ne rileva l ‘ irritualità in quanto il presente procedimento è trattato in forma camerale, e di tanto era stato reso edotto l ‘ ente pubblico territoriale, mediante comunicazione di cancelleria, senza che sia concretamente prevedibile una udienza
pubblica per la rilevanza delle questioni di diritto trattate. Né l’atto suddetto può qualificarsi controricorso, non possedendone le forme e i contenuti.
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce la ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c., art. 112 c.p.c. con riferimento alla omessa regolamentazione delle spese del ii grado di giudizio in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c. ‘
Sostiene il ricorrente che, in presenza dell ‘ accoglimento dell ‘ appello e della domanda svolta nel primo grado di giudizio, il Tribunale avrebbe violato le norme richiamate per non avere deciso sulla domanda svolta dall ‘ appellante (e contenuta nelle conclusioni dell ‘ atto di appello) di condanna delle parti appellate, al pagamento delle spese di giudizio del secondo grado di giudizio, quale effetto dell ‘ accoglimento dell ‘ appello.
Con il secondo motivo si deduce la ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese del secondo grado di giudizio in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ . nella parte in cui l ‘ omessa regolamentazione delle spese di lite di giudizio del grado di appello, secondo altra interpretazione, può essere intesa implicitamente dispositiva (e non meramente omissiva) dell ‘ integrale compensazione delle stesse.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Premesso che, ai fini del regolamento delle spese, occorre tenere presente l ‘ esito complessivo della lite, da valutarsi unitariamente, indipendentemente da quello delle singole fasi processuali, si osserva che l ‘ odierno ricorrente è risultato vittorioso in entrambi i gradi del giudizio, essendo stata riconosciuta la fondatezza dell ‘ opposizione in primo grado e poi accolta la domanda di rideterminazione del quantum inerente alle spese legali, in secondo grado. Pertanto, è evidente l ‘ illegittimità della mancata condanna alle spese.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della distribuzione dell ‘ onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l ‘ aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l ‘ accertamento giudiziale (Così Cass. n. 6722 del 10/12/1988 Rv. 460987 – 01; Cass. n. 1439 del 30/01/2003 Rv. 153150 – 01; più recentemente Cass. n. 13498 29/05/2018 Rv. 649328 – 01); ed ancora: ‘ L ‘ individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi ‘ (Cass. n. 7182 del 30/05/2000 Rv. 537042 – 01; Cass. n. 25141 del 27/11/2006 Rv. 595483 – 01).
Inoltre, non può avere rilievo alcuno, ai fini dell ‘ applicazione della disciplina fissata nell ‘ art. 92 c.p.c., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all ‘ avversa richiesta (in termini si veda anche Cass. n. 4485 del 28/03/2001 Rv. 545248 – 01), e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all ‘ adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale (Cass. n. 373 del 13/01/2015, non massimata ufficialmente).
In conclusione, in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell ‘ aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (così, Cass. n. 5813 del 27/02/2023 Rv. 666959 – 01).
Viceversa, nel provvedimento impugnato il Tribunale non si è attenuto ai principi dinanzi illustrati, poiché omette di disporre in ordine alle spese del gravame proprio a causa della mancata costituzione-opposizione da parte delle convenute, in grado di appello.
La motivazione sarebbe affetta da vizio anche se la si intendesse riferita al disposto dell ‘ art. 92, comma secondo, c.p.c., perché in ogni caso manca un qualsiasi riferimento alle ragioni che giustificherebbero la compensazione (peraltro totale) pur nelle ampie maglie legittimate dall ‘ interpretazione costituzionalmente orientata (Corte Costituzionale n. 77 del 7/03/2018): non essendo, del resto, eccezionale l’evenienza di una mancata contestazione delle ragioni della controparte.
In conclusione, poiché il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice -che, a norma dell ‘ art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza o altro provvedimento decisorio emesso a definizione dello stesso -integra un vizio di omessa pronuncia (Sez. U n. 9785 del 25/03/2022 Rv. 664323 – 01), il motivo merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata, con conseguente rimessione della causa al giudice del merito affinché rinnovi l ‘ apprezzamento in ordine alla questione relativa alla regolazione delle spese di lite, provvedendo anche a regolare le spese di questo giudizio di cassazione.
Il secondo motivo resta assorbito dall ‘ accoglimento del primo.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa