Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15628 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2911/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
DI
NOME
COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 161/2022 depositata il 28/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che :
NOME COGNOME denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c., ricorre per la cassazione del capo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n. 161 del 2022, con il quale esso ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese del primo e del secondo grado di giudizio nei confronti di NOME COGNOME malgrado che quest’ultimo, nel primo grado, fosse stato contumace;
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Considerato che :
il motivo è fondato.
La Corte di Appello, per quanto interessa, ha respinto l’appello dell’attuale ricorrente contro la decisione del Tribunale di Catania rispetto alla quale il ricorrente aveva lamentato l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Di Leo a tenere il ricorrente indenne dalle conseguenze dell’accoglimento della pretesa creditoria dell’architetto NOME COGNOME. La Corte di Appello ha poi condannato il ricorrente a pagare al Di Leo 1.500,00 euro di spese per ciascuno dei gradi di giudizio.
Il ricorrente evidenzia che in primo grado il COGNOME era rimasto contumace. Il che risulta dalla sentenza di primo grado e, per di più, dalla comparsa di costituzione del COGNOME in appello.
La Corte di Appello ha violato l’art. 91 c.p.c., ai sensi del quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte, perché ha condannato il ricorrente al rimborso di spese che il Di Leo non aveva sostenuto.
In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché alla cassazione della sentenza può immediatamente seguire la decisione nel merito nel senso che deve essere eliminata dal dispositivo della sentenza la condanna dell’attuale ricorrente al pagamento in favore di NOME COGNOME
della somma di 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di giudizio.
3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P . Q . M .
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decide nel merito elidendo dal dispositivo della sentenza impugnata la condanna del ricorrente al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di giudizio;
condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda