Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6387 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6387 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOMECOGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27619 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
NOME COGNOME NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: NTN SNS CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 11991500015), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: DGD CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE -intimato-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 714/2022, pubblicata in data 9 maggio 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Nel corso di un processo di esecuzione forzata promosso da Intesa San Paolo S.p.A., rappresentata da RAGIONE_SOCIALE.p.A., nei
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI SPESE GIUDIZIALI
Ad. 26/02/2025 C.C.
R.G. n. 27619/2022
Rep.
confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME quest’ultimo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Brindisi, con condanna al pagamento delle spese di lite, in solido, dell’opponente COGNOME e dell’altra debitrice esecutata, COGNOME evocata in giudizio quale litisconsorte necessaria.
Ricorre la COGNOME, con riguardo al solo capo della decisione relativo alle spese, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Intesa San Paolo S.p.A.RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3) ».
Secondo la ricorrente « l’impugnata sentenza è erronea per avere condannato la sig.ra COGNOME COGNOME ritenendola ‘soccombente’, alla rifusione delle spese di lite in favore della Do Value S.p.A. ».
Il motivo è fondato.
1.1 Va premesso che risulta senz’altro erronea in diritto la ragione posta dal giudice di primo e unico grado a fondamento della condanna della COGNOME al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale si è, infatti, limitato ad osservare che quest’ultima non poteva ritenersi ‘ estranea ‘ al giudizio di opposizione
Ric. n. 27619/2022 – Sez. 3 – Ad. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7
(contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa), essendo litisconsorte necessaria, sulla base della seguente testuale argomentazione:
« Deve disattendersi, infine, l ‘ eccezione di estraneità rispetto all ‘ odierno giudizio addotta da COGNOME. Costei, infatti, nella sua qualità di coobbligata, non può essere considerata terza, giacché è stata destinataria dell ‘ atto di precetto e dell ‘ atto di pignoramento immobiliare. Poiché, dunque, il presente giudizio di merito premana dall ‘ ordinanza del 02.03.2021 resa dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. 6/2020 R.G.E.Imm. nella quale COGNOME è parte esecutata, quest ‘ ultima riveste la qualifica di litisconsorte necessario, non essendo estranea al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ».
Orbene, che la COGNOME sia da considerare litisconsorte necessaria nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso da altro esecutato è innegabile (e del resto pacifico) ma ciò non giustifica, di per sé, la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, in mancanza di una sua effettiva soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., relativamente alle domande proposte e alle difese e conclusioni rassegnate con riguardo alle stesse. D’altra parte, il mancato accoglimento di quella che il tribunale ha qualificato come ‘ eccezione di estraneità rispetto all ‘ odierno giudizio ‘ non potrebbe determinare (e, d’altronde, non pare neanche in concreto avere determinato, per quanto è dato evincere dalla, invero non chiarissima, motivazione del provvedimento impugnato), una situazione di soccombenza: la condanna alle spese pare, in realtà, essere stata ricondotta dal tribunale esclusivamente alla posizione di litisconsorte necessaria della De Tommaso, non già alla sua effettiva e concreta soccombenza.
In ogni caso, dal tenore complessivo delle difese della COGNOME emerge chiaramente che quella della sua ‘ estraneità ‘ al giudizio costituisce semplicemente la ragione indicata a fondamento della mancata formulazione di conclusioni sul merito dell’opposizione proposta dal COGNOME, cioè la ragione per cui essa ha dichiarato che non intendeva prendere posizione in
ordine all’esito della predetta opposizione, rimettendosi in proposito alla decisione del tribunale.
In definitiva, il tribunale ha condannato la COGNOME al pagamento delle spese di lite sulla base di una motivazione erronea in diritto, avendo fatto discendere tale condanna dalla sua mera posizione di litisconsorte necessaria (il che contrasta con l’ar t. 91 c.p.c.) o, al più (benché ciò neanche sia possibile comprendere con chiarezza dalla motivazione della decisione impugnata), dalla ritenuta infondatezza di una eccezione di difetto di legittimazione passiva che, comunque, non poteva qualificarsi tale.
Tali considerazioni sarebbero già, di per sé, sufficienti per la cassazione della decisione impugnata.
1.2 Anche a considerare, comunque, la ‘sostanza’ del ricorso, deve escludersi che la ricorrente sia effettivamente soccombente nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi. La COGNOME non ha proposto l’opposizione, non ne ha chiesto in alcun modo l’accoglimento, né ha preso posizione in ordine a nessuna delle questioni poste con la stessa, dichiarando, anzi, espressamente, in proposito, di rimettersi « al Tribunale in ordine alle determinazioni che riterrà di adottare ».
L’unico passaggio della sua comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione che potrebbe (ma solo astrattamente, per quanto si dirà) indurre ad un dubbio è il punto ‘2’ delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta: « 2. qualora il Tribunale dovesse decidere di confermare l ‘ ordinanza di sospensione esecutiva, vorrà ribadire, anche, la sospensione dell ‘ intero procedimento esecutivo ». Tale punto, peraltro, fa seguito al punto 1, che è formulato come segue: « 1. si rimette al Tribunale in ordine alle determinazioni che riterrà di adottare in relazione al presente reclamo ».
È chiaro che vi è un refuso immediatamente percepibile, in tali conclusioni, in quanto le stesse appaiono formulate,
erroneamente, in relazione al procedimento di reclamo e non in relazione al giudizio di opposizione.
D’altra parte, si deve considerare, in proposito:
a) in primo luogo, che la questione della sospensione dell’esecuzione è, in realtà, estranea all’oggetto della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione (nel quale si decide il merito dell’opposizione agli atti esecutivi: sia in caso di accoglimento che di rigetto dell’opposizione , infatti, il provvedimento cautelare di sospensione viene automaticamente caducato, nel primo caso perché è dichiarata la definitiva nullità degli atti opposti, nel secondo, in base ai principi generali che regolano i rapporti tra il provvedimento cautelare e la decisione di merito in primo grado; il tribunale, in altri termini, non esercita alcun potere decisionale diretto in ordine al mero provvedimento di sospensione, che resta sempre una prerogativa esclusiv a del giudice dell’esecuzione); di conseguenza, è del tutto plausibile che il riferimento a tale questione, contenuta nel secondo punto delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, sia un mero refuso, esattamente come il riferimento al ‘ reclamo ‘ nel prim o punto;
b) in secondo luogo, che la richiesta della COGNOME contenuta nel punto 2 delle sue conclusioni è una richiesta meramente subordinata, avanzata per il solo caso in cui il tribunale avesse deciso di confermare l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, il che (oltre a non potere avvenire tecnicamente, sul piano processuale, come già chiarito) nei fatti e in concreto non è avvenuto (il che è assorbente); quindi, si tratta di una ‘domanda’ (anche a volerla qualificare come tale) che, al più, sarebbe rimasta assorbita e, non essendo stata esaminata, su di essa non vi può essere soccombenza in senso tecnico;
c) infine, il punto 2 delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta della COGNOME nel giudizio di opposizione
non è stato espressamente riproposto in sede di precisazione delle conclusioni; è vero che, in tale ultima sede, è stato operato un iniziale richiamo alle conclusioni già formulate in sede di costituzione, ma è anche vero che, poiché la De COGNOME ha infine ribadito esclusivamente di rimettersi « al Tribunale, non avendo nulla da interloquire sul punto », ritenendosi (correttamente) estranea, sul piano sostanziale, alle questioni poste dall’opponente, ciò conferma ulteriormente l’assunto secondo il quale i punti delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta che facevano riferimento al reclamo ed alla questione della sospensione dell’esecuzione fossero in realtà meri refusi, non idonei ad esprimere effettive conclusioni di merito in ordine all’opposizione proposta dal COGNOME e, di conseguenza, non idonei a determinare una situazione di soccombenza effettiva della COGNOME.
Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 4) ».
La ricorrente sostiene che « l’impugnata sentenza è nulla laddove, nel condannare la sig.ra COGNOME Lucia alle spese di lite in favore della RAGIONE_SOCIALE, ha pronunciato ultra petita. La RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE infatti, aveva, esplicitamente, chiesto la condanna del solo COGNOME Domenico alla rifusione delle spese di lite della fase sommaria e di quella di merito, subordinando la condanna, anche, della COGNOME Lucia all ‘ ipotesi di una sua resistenza ».
Il motivo resta assorbito , in conseguenza dell’accoglimento del primo.
Essendo stata chiesta dalla società opposta la condanna alle spese della COGNOME per il caso di sua ‘ resistenza ‘ -la questione posta con il presente motivo del ricorso si ridurrebbe, infine, ad accertare se vi sia stata o meno soccombenza (atteso che la soccombenza, almeno in questo caso, potrebbe esservi
solo in caso di ‘ resistenza ‘ all’opposizione da parte del litisconsorte).
Dunque, una volta chiarito che le conclusioni della COGNOME non possono affatto intendersi come ‘ resistenza ‘ rispetto alla richiesta di Intesa San Paolo S.p.A. di rigetto dell’opposizione del COGNOME e che la medesima non ha assunto alcuna posizione sul merito dell’opposizione, non potrebbe ravvisarsi alcuna sua ‘ resistenza ‘, né alcuna sua soccombenza, onde la sua condanna alle spese è da ritenersi in ogni caso erronea in diritto.
3. Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al solo capo relativo alla condanna alle spese di lite della ricorrente.
Non è necessario disporre alcun rinvio, potendosi comunque in questa sede decidere il merito relativo alla regolamentazione delle spese tra l’odierna ricorrente e la controricorrente: le quali, per l’intero giudizio (di merito e di legittimità), possono essere integralmente compensate, sussistendo motivi suffic ienti a tal fine, in considerazione dell’andamento dello stesso in sede di merito e dell’oggettiva sussistenza di alcuni eleme nti di ambiguità, benché non decisivi, nelle difese della ricorrente.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al solo capo relativo alla condanna alle spese di lite della ricorrente;
-dichiara integralmente compensate tra ricorrente e controricorrente le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-