Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6754 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6754 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13935/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO è domiciliato
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO (EMAIL.e.c. EMAIL), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente incidentale –
e nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce ai controricorsi, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME (p.e.c. EMAIL), domiciliati per legge presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione
-controricorrenti – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Milano n. 2981/2020, pubblicata in data 18 novembre 2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione, ai sensi dell ‘ art. 615 cod. proc. civ., avverso le cartelle esattoriali, emesse da RAGIONE_SOCIALE, su ruolo formato da RAGIONE_SOCIALE, che agiva per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, recanti intimazioni di pagamento RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di euro 545.909,91, in forza di sentenza n. 11347/2009 pronunciata all ‘ esito di processo penale.
Deducevano che le opposte cartelle erano prive di adeguata motivazione e che, sebbene si evincesse il titolo da cui traevano
origine, dalle stesse non potevano desumersi i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALE spese; dagli estratti di ruoli e dal ‹‹ foglio notizie ›› emergeva che le spese addebitate erano del tutto sproporzionate rispetto ai reati per i quali erano stati condannati in esito al procedimento penale, in quanto le maggiori voci di spesa, afferenti a consulenze tecniche asseritamente rese nell ‘ ambito del procedimento conclusosi con sentenza di condanna a loro carico, in realtà riguardavano consulenze tecniche relative ad altri procedimenti penali, coevi o successivi a quello per il quale avevano riportato condanna.
Il RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, eccepiva che la competenza a decidere non spettava al giudice civile, bensì al giudice penale, mentre RAGIONE_SOCIALE, oltre ad aderire alla eccezione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, deduceva l ‘ inammissibilità per tardività dell ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e, comunque, l ‘ infondatezza nel merito dell ‘ opposizione; anche RAGIONE_SOCIALE chiedeva il rigetto dell ‘ opposizione.
Il Tribunale di Como, accogliendo parzialmente l ‘ opposizione, rideterminava il credito per spese di giustizia nel minor importo di euro 71.903,00 per ciascuno degli opponenti.
Avverso la predetta decisione hanno proposto appello in via principale gli originari opponenti e, in via incidentale, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE costituzione di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d ‘ appello di Milano ha rigettato quello incidentale e, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata, ha rideterminato in euro 1.230,66 il credito per spese di giustizia per ciascuno degli opponenti e, per l ‘ effetto, ha dichiarato l ‘ inefficacia RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali per l ‘ importo eccedente.
Il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE suddetta decisione, sulla base di tre motivi e avverso la
medesima sentenza propone altresì separato ricorso RAGIONE_SOCIALE, articolato in due motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME resistono con autonomi controricorsi a ciascuno dei ricorsi proposti dal RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell ‘ adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE e i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1. Preliminarmente deve darsi atto che il principio dell ‘ unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALE prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l ‘ atto contenente il controricorso; tuttavia quest ‘ ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis , indipendentemente dai termini (l ‘ abbreviato e l ‘ ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass., sez. 3, 23/11/2021, n. 36057; Cass., sez. 3, 12/10/2021, n. 27680).
Ne segue che il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE deve essere qualificato come ricorso incidentale.
Con il primo motivo del ricorso principale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denunzia, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., ‹‹ incompetenza funzionale del Giudice civile nei confronti del giudice penale in relazione alle censure formulate dal sig. COGNOME›› e censura la decisione impugnata per avere ritenuto competente a decidere la controversia il giudice dell ‘ esecuzione civile in luogo del giudice dell ‘ esecuzione penale.
Richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite penali di questa Corte con la sentenza n. 491 del 2011, il ricorrente rimarca che le doglianze svolte dagli odierni controricorrente non sono strettamente legate all ‘ asserita erroneità dell ‘ importo richiesto, ma sono piuttosto volte a criticare il ‹‹ perimetro ›› RAGIONE_SOCIALE condanna penale, ‹‹ fino ad arrivare a sostenere che le spese RAGIONE_SOCIALE consulenze tecniche, costituendo una parte significativa RAGIONE_SOCIALE spese addebitate alla controparte, fossero riferibili ad altri procedimenti penali ›› , cosicché esse non possono che essere sindacate dal giudice penale.
Con il secondo motivo del ricorso principale il RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata, in relazione, al n. 3 dell ‘ art. 360 cod. proc. civ., ‹‹violazione dell’ art. 2697 c.c. in combinato disposto con l ‘ art. 280 del d.p.r. n. 115/2002›› , lamentando che la Corte territoriale avrebbe fatto mal governo dei principi in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova.
Sostiene, al riguardo, che il diritto al recupero RAGIONE_SOCIALE spese nei confronti degli odierni controricorrenti è da rinvenire nella sentenza penale di condanna e nei cd. ‹‹ fogli notizie ›› redatti dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica ed attestanti le spese sostenute nel processo penale, di talché sarebbe errata la decisione qui gravata per avere ritenuto non dimostrata, dalla stessa Amministrazione, la debenza RAGIONE_SOCIALE
somme, ponendo a suo carico un onere RAGIONE_SOCIALE prova non in linea con il richiamato art. 280 d.P.R. n. 115/202, che individua gli adempimenti di competenza RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione.
Ribadisce, in sostanza, che i cd. ‹‹ fogli notizie ›› , compilati secondo le disposizioni di legge, sono titoli idonei e sufficienti al recupero RAGIONE_SOCIALE spese, spettando ai controricorrenti dimostrare, in sede di giudizio, i fatti estintivi RAGIONE_SOCIALE pretesa ed indicare le voci eventualmente non dovute.
Con il terzo motivo del ricorso principale, deducendo, in relazione all ‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1, comma 367/14 (RAGIONE_SOCIALE legge n. 244/2004››, il RAGIONE_SOCIALE censura la decisione impugnata per avere rigettato l ‘ eccezione di difetto di legittimazione passiva, volta a far valere la sua estraneità all ‘ attività di individuazione e quantificazione degli importi da corrispondere.
Evidenzia, sul punto, che la citata disposizione ha lo scopo di snellire l ‘ attività degli uffici giudiziari, prevedendo l ‘ affidamento ad RAGIONE_SOCIALE del servizio di riscossione dei crediti di giustizia maturati a decorrere dal 1° gennaio 2008, ivi compresa l ‘ attività di iscrizione a ruolo dei crediti relativi a spese di giustizia per conto del RAGIONE_SOCIALE competente. Aggiunge che, in attuazione di tale disposizione, aveva stipulato, con RAGIONE_SOCIALE, apposita convenzione volta a regolare lo svolgimento dell ‘ attività di recupero dei crediti relativi a spese di giustizia e alle spese pecuniarie, prevedendo che la titolarità dei crediti spettava al RAGIONE_SOCIALE, che si limitava a trasmettere la documentazione relativa al giudizio, essendo invece demandata ad RAGIONE_SOCIALE la individuazione e quantificazione RAGIONE_SOCIALE voci da recuperare e da iscrivere a ruolo.
Con il primo motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE denunzia ‹‹Nullità del procedimento di secondo grado e RAGIONE_SOCIALE
sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 -617 c.p.c. e degli artt. 227bis e ss. del d.P.R. n. 115/2002 in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere il giudice di appello ritenuto, a conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, competente il giudice RAGIONE_SOCIALE esecuzione civile in luogo del giudice RAGIONE_SOCIALE esecuzione penale -errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza sul punto Cass. sez. Un. 491/2011›› e ribadisce che ‹‹ la domanda volta a contestare la determinazione RAGIONE_SOCIALE condanna alle spese in relazione alla effettiva individuazione dei reati per i quali il ricorrente ha riportato la condanna appartiene indiscutibilmente alla competenza del giudice penale ›› .
6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, articolato in due censure, RAGIONE_SOCIALE prospetta la ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 227bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002, nonché degli artt. 4 – 5 d.p.r. 115/2002 in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice d ‘ appello dichiarato la illegittimità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento e RAGIONE_SOCIALE iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei cd. foglinotizie››.
Contesta alla Corte d ‘ appello di avere ritenuto non dovute le spese individuate nei cd. fogli notizie (spese di noleggio per intercettazioni telefoniche, consulenze e perizie), sebbene, ai fini RAGIONE_SOCIALE concreta determinazione RAGIONE_SOCIALE spese penali anticipate, fosse stata depositata, nel giudizio di primo grado, tutta la documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare la riferibilità RAGIONE_SOCIALE stesse al giudizio penale nel quali i controricorrenti erano stati condannati.
Considerato che le indagini, nel caso di specie, avevano riguardato un sodalizio di persone rispetto alle quali non vi era necessità di distinguere le varie imputazioni, in quanto ‹‹ ogni atto di indagine è (era) strumentale all ‘ intero processo e si riferisce(va) complessivamente alla posizione dell ‘ imputato ›› , assume che ‹‹ le
spese anticipate dallo RAGIONE_SOCIALE per la materiale esecuzione RAGIONE_SOCIALE operazioni di intercettazioni telefoniche (al pari di quelle di consulenza) vanno poste a carico dell ‘ imputato che riporta condanna definitiva anche se le indagini svolte hanno riguardato un sodalizio di persone poiché l ‘ attività di indagine è comunque riferibile anche all ‘ accertamento del reato per il quale l ‘ indagato è stato condannato ›› .
Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, che possono essere congiuntamente trattati, in quanto entrambi vertenti sulla dedotta questione dell ‘ incompetenza funzionale del giudice civile a decidere la presente controversia, sono infondati.
7.1. Questa Corte intende conformarsi ai principi di diritto espressi da Cass., Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 491 del 29 settembre 2011 (depositata il 12/01/2012), secondo cui «la domanda del condannato che, senza contestazione RAGIONE_SOCIALE condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare RAGIONE_SOCIALE voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l ‘ errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell ‘ opposizione ex art. 615 c.p.c.»; i suddetti principi risultano, del resto, successivamente confermati, sia in sede penale (cfr. Cass. pen., sentenza n. 11604 del 15/12/2015, depositata il 18/03/2016, Rv. 266610 -01; Cass. pen., sentenza n. 50974 del 29/10/2019, depositata il 17/12/2019; conf., in precedenza: Sez. 1, Sentenza, n. 30589 del 7/4/2011, dep. 2/8/2011, Rv. 250273; Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 27/11/2013., dep. 22/01/2014, Rv. 258270 -01; più di recente, Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 50974 del 29/10/2019, dep. 17/12/2019, Rv. 277866 -01), sia in sede civile (cfr. Cass., sez. 3, 09/07/2020, n. 14598; Cass., sez. 3, 27/07/2022, n. 23504; Cass.,
sez. 3, 06/06/2022, n. 18095; Cass., sez. 3, 26/07/2022, n. 23297; Cass., sez. 3, 29/0/2022, n. 23775; Cass., sez. 3, 21/10/2022, n. 31258; Cass., sez. 3, 19/12/2022, n. 37138; Cass., sez. 3, 02/03/2023, n. 6240; Cass., sez. 3, 28/04/2023, n. 11255, Cass., sez. 3, 22/05/2023, n. 14082; Cass., sez. 3, 15/11/2023, n. 31774).
Come esaustivamente chiarito da Cass., n. 37138/2022, ‹‹in caso di cartella di pagamento notificata per il recupero di spese di giustizia penali, laddove il debitore metta in discussione la portata RAGIONE_SOCIALE stessa decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui pagamento sia stato condannato e non la sola quantificazione di dette spese operata successivamente dagli organi competenti (anche in relazione alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali vi sia stata condanna dell ‘ imputato in sede penale), il giudice civile adito in sede di opposizione all ‘ esecuzione ai sensi dell ‘ art. 615 c.p.c., quindi, non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell ‘ esecuzione penale, ma semplicemente respingere l ‘ opposizione, rilevando l ‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE contestazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE stessa, come del resto avviene in tutti i casi di opposizione all ‘ esecuzione minacciata o iniziata in base a titolo di formazione giudiziale, con cui siano proposte questioni attinenti alla correttezza, nonché alla validità ed all ‘ efficacia RAGIONE_SOCIALE decisione giudiziale costituente titolo esecutivo, le quali possono e devono essere in realtà avanzate esclusivamente nell ‘ ambito del relativo processo di cognizione. Occorre, dunque, distinguere tra: a) le contestazioni attinenti al ‹‹ perimetro ›› RAGIONE_SOCIALE condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del processo penale oggetto RAGIONE_SOCIALE condanna pronunziata dallo stesso giudice penale -ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all ‘ estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata -le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi, eventualmente,
davanti al giudice RAGIONE_SOCIALE relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del ‘titolo giudiziale’; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell ‘ importo dovuto sulla base RAGIONE_SOCIALE decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell ‘ imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all ‘ esecuzione ai sensi dell ‘ art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva. Laddove contestazioni RAGIONE_SOCIALE tipologia indicata per prima (sub a) siano poste a fondamento di una opposizione all ‘ esecuzione ai sensi dell ‘ art. 615 cod. proc. civ., si verifica una situazione analoga a quella in cui l ‘ opponente contesti il contenuto di una decisione giudiziale avente efficacia di titolo esecutivo con l ‘ opposizione all ‘ esecuzione di cui all ‘ art. 615 c.p.c., in luogo che censurarla con i relativi mezzi di impugnazione ordinaria: in tal caso l ‘ opposizione sarà respinta, in quanto fondata su questioni la cui deduzione non è ammissibile in sede oppositiva, senza che si ponga affatto una questione di ‘competenza’ tra il giudice dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione e quello dell ‘ impugnazione del provvedimento costituente titolo esecutivo ›› .
7.2. La sentenza impugnata risulta conforme ai suddetti principi di diritto. La Corte di appello, scrutinando la domanda degli originari opponenti, ha posto in rilievo che questi ultimi non avevano posto in dubbio ‹‹ la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità RAGIONE_SOCIALE condanna ›› , ma piuttosto la concreta quantificazione degli importi iscritti, eccependo che sarebbero state loro addebitate spese
non sostenute (o addirittura già pagate in altri procedimenti) nell ‘ ambito del procedimento sfociato nella sentenza penale di condanna n. 11347/09, che costituisce il titolo indicato nelle cartelle esattoriali, poiché nell ‘ ambito del procedimento erano state utilizzate perizie ed intercettazioni disposte in precedenti giudizi, che li vedevano ugualmente imputati; ed ha correttamente ritenuto che il tema controverso, rientrando nei limiti del perimetro di applicabilità RAGIONE_SOCIALE condanna penale ed attenendo alla sola concreta quantificazione del credito al recupero RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia, dovesse essere devoluto al giudice dell ‘ esecuzione civile, dal momento che gli odierni controricorrenti non avevano messo in discussione la sussistenza e la portata RAGIONE_SOCIALE statuizione in sé RAGIONE_SOCIALE condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento penale.
Il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, strettamente connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e sono inammissibili.
8.1. Inammissibile è, in primo luogo, l ‘ asserita violazione dei criteri di distribuzione dell ‘ onus probandi , dovendosi dare continuità all ‘ orientamento di questa Corte (Cass. n. 37138/2022, cit.) secondo cui ‹‹è certamente onere dell ‘ ente creditore, in caso di contestazioni, fornire la prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall ‘ intimato, in quanto relative ai reati per i quali lo stesso ha subito condanna (e/o, se del caso, a reati che presentino una connessione qualificata con gli stessi), e tale onere va adempiuto mediante la produzione RAGIONE_SOCIALE relativa, intelligibile documentazione ›› .
Risulta, invero, evidente che con tale censura si sollecita a questa Corte un riesame del merito mediante una nuova e diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove già vagliate dal giudice d ‘ appello, il quale, in esito all ‘ esame del corredo probatorio acquisito agli atti, è pervenuto
al convincimento che le originarie parti opposte non avessero assolto l ‘ onere probatorio sulle stesse gravante e che dovessero, di conseguenza, espungersi dalle cartelle esattoriali le voci di spesa di cui non era stata dimostrata la riferibilità alla sentenza che costituiva il titolo posto a base RAGIONE_SOCIALE cartelle opposte; e ciò sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazione che dalla documentazione prodotta dagli originari opponenti risultava che ‹‹ il procedimento n. 12772/2000 r.g. comprendeva originariamente 34 indagati (v. doc. 10) ›› , che da tale procedimento erano state successivamente separate, dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, le posizioni di 27 indagati e la posizione di COGNOME e COGNOME in relazione ad alcuni reati e che, per supportare le loro contestazioni, gli opponenti, sin dal primo grado di giudizio, avevano prodotto il decreto di rinvio a giudizio del procedimento originario (n. 7880/97 r,g. n.r.) (definito con sentenza di patteggiamento), nel quale erano indicate, fra le fonti di prova, le relazioni di consulenza tecnica, nonché le note RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria.
Al riguardo, è opportuno rammentare, come ben sottolineato dalla già richiamata Cass. n. 37138/2022, che, in base ai generali principi di diritto consolidati nella giurisprudenza penale di questa Corte, all ‘ imputato devono, di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell ‘ art. 535 c.p.p., ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma), dal momento che l ‘ obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali penali (solidale in base al testo abrogato dell ‘ art. 535 c.p.p. e attualmente, invece, di carattere parziario) deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o -nel regime antecedente alle modifiche dell ‘ art. 535 c.p.p. intervenute nel 2009 -per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da
una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena (cfr. Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 32979 del 03/06/2010, dep. 08/09/2010, Rv. 248007 – 01; Sez. 1, n. 43696 del 21/10/2010, COGNOME; Sez. 1, sentenza n. 2955 del 2014, udienza: 27/11/2013, depositata: 22/01/2014, nella cui motivazione è espressamente affermato che «in entrambe le discipline, sia quella vigente, sia quella abrogata, non è mai stato stabilito che il condannato dovesse subire il peso del pagamento di spese inerenti a reati ai quali era estraneo»; in precedenza, nel medesimo senso: Cass. pen., Sentenza n. 12151/2006; Sentenza n. 4129/2006; conf., di recente: Cass., pen., Sez. 1, Sentenza n. 17410 del 28/03/2019 Cc., dep. 23/04/2019, Rv. 276399 – 02).
8.2. Vanno, altresì, ribaditi i consolidati principi di diritto espressi da questa Corte, secondo cui ‹‹posto che la differenza fra opposizione all ‘ esecuzione ed opposizione tra gli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l ”an’ dell’ azione esecutiva, cioè il diritto RAGIONE_SOCIALE parte istante a promuovere l ‘ esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al ‘ quomodo ‘ dell ‘ azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell ‘istante di agire ‘ in executivis ‘, l’ opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione RAGIONE_SOCIALE somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto RAGIONE_SOCIALE parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altre ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell ‘ atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi (Cass., sez. 3, sentenza n. 10296
del 05/05/2009, Rv. 608007 -01; sez. 3, sentenza n. 6845 del 19/06/1993, Rv. 482830 01) e secondo cui ‹‹l’ intimazione di adempiere l ‘ obbligo risultante dal titolo esecutivo -contenuto nel precetto a norma dell ‘ art. 480, comma 1, c.p.c. -non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione RAGIONE_SOCIALE somma domandata in base a titolo esecutivo, anche quella del procedimento logicogiuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla›› (Cass., sez. 3, sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297- 01; conf. Cass., sez. 3, sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 01).
8.3. Applicando gli indicati principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che:
la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia penali deve necessariamente contenere l ‘ indicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l ‘ importo preteso a tale titolo, ma non deve necessariamente indicare le specifiche modalità di liquidazione di dette spese, oggetto di una legittima attività di ‘autoliquidazione’, in via amministrativa, da parte dell ‘ ente creditore (cfr., in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2797 del 31/01/2019);
correlativamente, peraltro, il debitore potrà, in sede di opposizione all ‘ esecuzione ai sensi dell ‘ art. 615 cod. proc. civ., contestare la suddetta ‘autoliquidazione’ anche limitandosi ad affermare -purché lo faccia senza mettere in discussione il contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione di condanna pronunciata dal giudice penale -che l ‘ importo preteso sulla base RAGIONE_SOCIALE stessa è eccessivo, a sua volta senza dover necessariamente specificare in dettaglio le ragioni di tale eccessività (non essendo possibile, ovviamente, pretendere in sede di opposizione ad una cartella di pagamento che indichi il solo importo
richiesto e non le modalità RAGIONE_SOCIALE sua liquidazione, una più precisa specificazione RAGIONE_SOCIALE contestazioni, in relazione alla suddetta liquidazione);
c) nel giudizio di opposizione, sarà onere dell ‘ ente creditore (ovvero dell ‘ agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, laddove l ‘ ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest ‘ ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare RAGIONE_SOCIALE pretesa sostanziale -non discutibile nell ‘ an , ma pienamente contestabile nel quantum (in quanto appunto oggetto di una autoliquidazione da parte dell ‘ ente creditore stesso) -specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità RAGIONE_SOCIALE autoliquidazione effettuata in via amministrativa, documentando l ‘ attività svolta dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente; il debitore opponente potrà ovviamente a questo punto, in relazione alla documentazione prodotta dall ‘ ente creditore, specificare ulteriormente in dettaglio le proprie contestazioni, senza in tal modo eccedere dall ‘ oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda iniziale;
d) laddove, per la totale carenza o la radicale insufficienza RAGIONE_SOCIALE documentazione fornita dall ‘ ente creditore e/o dall ‘ agente RAGIONE_SOCIALE riscossione attinente alle modalità dell ‘ attività amministrativa di liquidazione, al giudice sia del tutto impossibile effettuare la indicata verifica in ordine alla corretta liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del processo penale, non potrà che essere accolta l ‘ opposizione; al contrario, laddove la relativa documentazione sia prodotta e il debitore opponente, ciò nonostante, non sia in grado di specificare le proprie contestazioni in ordine alla correttezza RAGIONE_SOCIALE liquidazione o, comunque, non lo faccia in modo preciso e puntuale (oltre che fondato), l ‘ opposizione sarà rigettata, come del resto avviene in tutti i casi in cui in sede esecutiva sia azionato un titolo (giudiziale o
stragiudiziale) che necessiti di una attività di ulteriore liquidazione in concreto: il creditore è certamente legittimato ad operare la (auto)liquidazione ai fini dell ‘ intimazione del precetto, ma resta comunque suo onere, in tali casi, quale titolare RAGIONE_SOCIALE pretesa sostanziale, dimostrare la correttezza di detta (auto)liquidazione, ove essa sia contestata, fornendo ove occorra la necessaria documentazione a sostegno (si pensi all ‘ ipotesi di esecuzione fondata su titoli stragiudiziali come il mutuo, che richiedono una attività di liquidazione degli interessi e RAGIONE_SOCIALE stesso capitale residuo da restituire, in cui è ovviamente onere del creditore produrre il titolo stesso, cioè il contratto, nonché i documenti eventualmente dallo stesso richiamati ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione di tali voci del credito intimato, in caso di contestazioni sulla quantificazione dell ‘ importo dovuto; si pensi anche all ‘ ipotesi di titoli di formazione giudiziale, come quelli relativi alle spese di mantenimento dovute in caso di rapporti familiari, che sovente richiedono -con riguardo alle spese non fisse e costanti o addirittura straordinarie -la documentazione dei relativi oneri sostenuti dall ‘ avente diritto).
A questi principi si è conformata la Corte territoriale quando ha affermato, in esito all ‘ esame RAGIONE_SOCIALE documentazione acquisita agli atti, che dovessero espungersi dalle cartelle esattoriali le voci di spesa di cui non era stata dimostrata, dalle originarie parti opposte sulle quali incombeva il relativo onere, la riferibilità alla sentenza che costituiva il titolo posto a base RAGIONE_SOCIALE cartelle opposte.
Assumendo la violazione del precetto di cui all ‘ art. 2697 cod. civ., la parte ricorrente contesta, in realtà, la valutazione operata dai giudici di merito al fine di ottenere un riesame RAGIONE_SOCIALE prove, già vagliate dai giudici di appello, non consentito in sede di legittimità.
8.4. Parimenti inammissibili sono anche le ulteriori argomentazioni svolte da RAGIONE_SOCIALE là dove insiste nel
sostenere che le spese del procedimento penale anticipate dallo RAGIONE_SOCIALE, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d ‘ appello, dovevano essere poste integralmente a carico degli originari opponenti, pur avendo le attività di indagine (intercettazioni, consulenze) riguardato un ‹‹ sodalizio di persone ›› , senza necessità di distinguere le diverse imputazioni, sul presupposto che ‹‹ ogni atto di indagine è strumentale all ‘ intero processo e si riferisce complessivamente alla posizione dell ‘ imputato ›› .
Anche sotto tale profilo le censure svolte, investendo proprio la pertinenza RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia intimate con la cartella opposta ai reati per i quali gli originari opponenti hanno subito la condanna penale, si risolvono in una critica all ‘ apprezzamento svolto dal giudice d ‘ appello che, dopo avere analiticamente ricostruito lo sviluppo del procedimento penale ed avere esaminato i cd. ‹‹ fogli notizie ›› predisposti dai funzionari dell ‘ ufficio giudiziario, ha, invece, escluso la integrale ascrivibilità RAGIONE_SOCIALE spese intimate all ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE condotta delittuosa degli stessi opponenti, in tal modo compiendo un accertamento di fatto allo stesso riservato, sottratto al sindacato di questa Corte di legittimità.
9. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato.
L ‘ affidamento ad RAGIONE_SOCIALE del servizio di riscossione, previsto dall ‘ art. 1, comma 367, RAGIONE_SOCIALE legge n. 244/2007, cui è stata data attuazione mediante apposita convenzione, non ha trasferito la titolarità del credito e non ha fatto, dunque, venire meno la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che rimane ente creditore RAGIONE_SOCIALE somme intimate con le cartelle esattoriali qui opposte.
Correttamente, pertanto, il giudice territoriale non ha condiviso l ‘ assunto difensivo secondo cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia sarebbe del tutto estraneo alle questioni prospettate con l ‘ opposizione, posto che la convenzione si limita a regolare i rapporti tra lo stesso RAGIONE_SOCIALE ed
RAGIONE_SOCIALE in ordine alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia e pene pecuniarie previste dal Testo Unico n. 115/2002, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi, facendo salva la titolarità del credito in capo al RAGIONE_SOCIALE e demandando alla società affidataria esclusivamente la quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese e la successiva iscrizione a ruolo.
10. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE parti soccombenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, in relazione alle separate difese sviluppate da quelle vittoriose nei confronti di ciascuna RAGIONE_SOCIALE ricorrenti.
Atteso l ‘ esito del ricorso, deve darsi atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
Quanto, invece, al ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia non trova applicazione il disposto del citato art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti, come le amministrazioni pubbliche, difese dall ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALE loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito (Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna la ricorrente incidentale al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale proposto, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione