Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25633 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30877/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME
-ricorrente-
contro
GRUPPO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonché
NOME COGNOME;
-intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TARANTO n. 9229/2018 depo-
sitata il 31/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le osservazioni del Sostituto P.G., dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Nel 2012 la Finanziaria RAGIONE_SOCIALE otteneva un decreto ingiuntivo per € 18.039,76 nei confronti d i NOME COGNOME, proprietaria di un’azienda zootecnica . Nel 2013 notificava precetto e promuoveva pignoramento mobiliare di 135 capi caprini (nominata custode la debitrice stessa). Nel 2014 il giudice dell’esecuzione (G E) fissava la vendita, ma a causa di una grave moria di animali per mancanza di alimenti, i carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) richiedevano d’urgenza il trasferimento dei capi superstiti in altra azienda. Con ordinanza del 22/04/2014, il GE disponeva il trasferimento in altra azienda. Il 15/05/2014 i NAS affidavano gli animali al l’azienda di NOME COGNOME attuale ricorrente, la quale li custodiva fino alla vendita, che avveniva solo nel 2015. La nuova custode, dopo oltre un anno, chiedeva la liquidazione delle spese e dei compensi di custodia. L’istanza veniva accolta solo nel 2018, con riconoscimento di € 47.411,70 e riparto così disposto: un quarto a carico della procedura in prededuzione, un quarto a carico della creditrice procedente, un quarto a carico della debitrice esecutata e un quarto a carico della custodia per mancata previa autorizzazione.
Contro tale provvedimento la custode proponeva opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002, art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e artt. 702 bis ss. c.p.c., sostenendo che tutte le spese anticipate erano necessarie per assicurare la sopravvivenza degli animali pignorati e che esse ricadevano tra gli oneri anticipabili a carico del creditore, ai sensi dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002. La custode chiedeva quindi che l’intero importo ven isse posto a carico della creditrice, ovvero, in via gradata, a carico di tutti i partecipanti alla procedura in solido. La parte debitrice rimaneva contumace, mentre si costituiva la Gima
s.p.a., terza intervenuta nel processo esecutivo, contestando la legittimazione dell’opponente, assume ndo che la nomina della nuova custode non le era stata comunicata, deducendo che non le era mai stato notificato alcun provvedimento del GE inerente alla sostituzione del custode o agli oneri accessori, chiedendo in via riconvenzionale l’inopponibilità a lei della liquidazione o, in subordine, che l’importo eventualmente dovuto ve nisse limitato alle sole spese vive per alimentazione, documentate in € 1.945, 95.
Il giudice dell’opposizione rileva che l’opposizione verte esclusivamente sulle spese vive e non sui compensi, ritiene che la ripartizione, seppure non espressamente disciplinata, sia sorretta dal potere discrezionale di valutazione liquidatoria del GE, come previsto dalla disciplina in tema di compensi e responsabilità dell’ausiliario (artt. 65 e 67 c.p.c.). Il giudice considera quindi legittima la discrezionalità nella valutazione della necessarietà delle spese, distingue fra anticipazioni ordinarie ed eventuali e colloca la liquidazione nel secondo ambito; ritiene congrua la quota posta a carico della custode, a fronte dell’inerzia nell’informare il GE e nel sollecitare una formale autorizzazione preventiva; rigetta integralmente la domanda e rigetta altresì la domanda riconvenzionale della creditrice terza intervenuta.
Ricorre in cassazione la custode con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la società creditrice terza intervenuta con controricorso e memoria. Il P.M. ha depositato requisitoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002 e degli artt. 95, 65 e 67 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto legittima la ripartizione delle spese tra custode, creditrice e debitrice, escludendo l’applicazione del principio di anticipazione a carico della parte istante delle spese necessarie al processo. Il provvedimento impugnato ha escluso l’applicabilità dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002 alle spese di custodia, ritenendo che esse non rientrino
tra i costi normalmente occorrenti per il processo esecutivo e che il GE possa legittimamente operare una ripartizione tra le parti. Si censura questa decisione nella parte in cui disapplica il principio secondo cui le spese per gli atti necessari al processo esecutivo -tra cui rientrano anche le spese di custodia per conservare l’esistenza fisica e giuridica del bene -sono da anticiparsi dal creditore procedente, salva ripetizione nei confronti del debitore.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 67 c.p.c., per avere il Tribunale avallato la decisione del GE che ha posto a carico della custode una quota delle spese sostenute. Il provvedimento impugnato ha valorizzato l’assenza di autorizzazione preventiva, ritenendola condotta contraria alla diligenza del buon padre di famiglia. Si censura tale decisione per avere erroneamente interpretato l’art. 67 c.p.c., che impone al custode obblighi di custodia, ma non anche di sollecitare o attendere autorizzazioni prima di adempiere ai doveri urgenti di mantenimento e cura dei beni custoditi. Si assume che tale interpretazione ha violato il principio di ragionevolezza ed ha addossato al custode un rischio economico non previsto dalla legge, in misura sproporzionata e con effetti assimilabili a una sanzione non giustificata.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 65 co. 2 c.p.c., per avere il Tribunale assimilato le spese vive di custodia ai compensi e ritenuto di poterle assoggettare alla stessa disciplina. Il provvedimento impugnato ha valorizzato la funzione ordinatoria del GE e l’analogia tra spese e compensi per escludere l’applicabilità automatica del principio di rimborso integrale. In relazione a ciò, si lamenta che il giudice non abbia considerato che il custode, incaricato per ordine del giudice e tramite i NAS , ha svolto un’attività imposta nell’interesse della procedura, per la quale spettano rimborsi obbligatori. Si censura la decisione per aver omesso di distinguere tra il diritto al rimborso delle spese documentate e il compenso per
l’attività espletata, in quanto il primo non può essere oggetto di discrezionalità o riduzione.
– I tre motivi sono da esaminare contestualmente per interrelazione.
Il primo motivo è fondato.
Le spese necessarie per la conservazione del bene pignorato (incluso il mantenimento in vita di animali come nel caso di specie) rientrano tra le spese per atti necessari al processo ai sensi dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002 e, in assenza di fondi della procedura o disponibilità del debitore, possono essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Il Collegio condivide l’orientamento espresso da Cass. n. 12877 del 2016, secondo cui le spese necessarie al mantenimento in fisica e giuridica esistenza del bene pignorato – in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata – sono comprese tra le spese per gli atti necessari al processo. A i sensi dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002, il giudice dell’esecuzione può porre tali spese in via di anticipazione a carico del creditore procedente (il quale potrà poi rivalersi sul debitore ex art. 95 c.p.c., godendo del privilegio ex art. 2770 c.c.).
L ‘accoglimento del primo motivo apre la via all’accoglimento degli altri due.
Quanto al secondo motivo, trattandosi di spese necessarie nel senso precisato nel precedente capoverso, non rileva che non ci sia stata autorizzazione.
Quanto al terzo motivo, sempre sul fondamento che sorregge l’accoglimento del primo, è erronea l’estensione alle spese vive dei margini di apprezzamento riconosciuti al GE con riferimento alla quantificazione del compenso da riconoscere al custode.
I tre motivi sono accolti.
– La Corte accoglie i tre motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale
di Taranto, in persona di diverso magistrato, per un riesame della vicenda alla luce dei principi sopra esprosti.
Il giudice del rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 15/04/2025.
La Presidente
NOME COGNOME