Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20012 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 24672/2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE;
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME COGNOME;
– Intimate –
Avverso l’ ordinanza del Tribunale Piacenza n. R.G. 775/2002 depositata il 06/04/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Rilevato che:
Con ricorso depositato il 1° ottobre 2021 NOME COGNOME ha chiesto al Tribunale di Piacenza la correzione dell ‘ errore materiale della sentenza n. 829/2011 dell’intestato Tribunale nella parte in cui condannava l’attore a rifondere ai convenuti – i coniugi NOME
Correzione errore materiale
COGNOME e NOME COGNOME, deceduti in corso di causa, ai quali erano succedute, in qualità di uniche eredi, le sorelle NOME NOME e NOME COGNOME -le spese del giudizio, nonostante il difensore delle controparti, nel rassegnare le conclusioni, avesse chiesto la distrazione a proprio delle spese, dichiarandosi anticipatario.
L’interesse del ricorrente a presentare l’istanza di correzione era dovuta al fatto che il legale dei convenuti era deceduto prima del deposito della sentenza, sicché NOMECOGNOME nel pagare gli eredi dell’avvocato, avrebbe risparmiato l’IVA e il CPA ;
il Tribunale di Piacenza, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza depositata il 06/04/2022, ha dichiarato inammissibile la domanda e ha condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori, sulla base dei seguenti rilievi: il vizio dedotto poteva integrare un motivo di gravame e non costituiva un mero errore materiale; l’istan te, come eccepito da controparte, era privo di legittimazione attiva poiché legittimati a dolersi del mancato accoglimento della domanda di distrazione erano il patrocinatore anticipatario e, quindi, i suoi successori mortis causa ; lo stesso ricorrente riconosceva che il suo interesse ad agire era connesso alla ripetizione dell’indebito e a d evitare un indebito arricchimento, quali presupposti di un ‘ azione ordinaria tipica, non certo del rimedio dell’art. 287 c.p.c., nella specie utilizzato per veicolare le menzionate azioni tipiche; le spese del giudizio di correzione andavano liquidate secondo il principio della soccombenza;
NOME COGNOME ricorre, con un motivo, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Piacenza .
Le parti intimate non si sono costituite;
all’esito dell’adunanza camerale del 19/12/2023, la Corte (con ord. interloc. n. 36143/2023) ha rinviato a nuovo ruolo in attesa della
pronuncia delle Sezioni unite su questione sovrapponibile al tema di questo giudizio.
In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria.
Considerato che:
l ‘unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 287 c.p.c.: si sostiene che la condanna dell’istante alle spese del giudizio disposta dal Tribunale di Piacenza sarebbe erronea in quanto, nel procedimento di correzione dell’errore materiale, che ha natura amministrativa, non può sussistere alcuna soccombenza, sicché mancano i presupposti dell’art. 91 c.p.c.;
1.1. il motivo è fondato alla luce del principio di diritto, recentemente enunciato dalle Sezioni unite della Corte, secondo cui, per quanto qui rileva, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull ‘ assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell ‘ art. 91 c.p.c. (Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 – 01);
ne consegue che, accolto l’unico motivo di ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio, nella parte in cui statuisce sulle spese;
trattandosi di questione alla quale la RAGIONE_SOCIALE ha dato una risposta solo di recente, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte in cui statuisce sulle spese.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione