Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21674 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21674 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ordinanza
sul ricorso n. 22386/2022 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- avverso il decreto del Tribunale di Lodi n. 2799/2020 depositato il 19/5/2022.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni della decisione
All’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dalla parte oggi intimata nei confronti della parte ricorrente, il Tribunale di Lodi, col decreto n. 2799/2020, ha liquidato compensi e spese del consulente tecnico e li ha posti a carico di entrambe le parti in via solidale.
L’unico motivo del ricorso ex art. 111 cost. in cassazione proposto dal RAGIONE_SOCIALE fa valere, al contrario, che tali spese sono da
porre provvisoriamente, ma integralmente, a carico della parte ricorrente per a.t.p. Si deduce violazione degli artt. 91, 92, 696, 696-bis c.p.c.
Il ricorso è fondato, perché le spese per l’accertamento tecnico preventivo sono da porre provvisoriamente a carico del richiedente, salva la liquidazione a carico del soccombente nel successivo giudizio di merito (cfr., tra le tante, Cass. 29850/2023).
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato è cassato e, con decisione nel merito ex art. 384 comma 2 cpc (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto), le spese dell’accertamento tecnico preventivo sono poste provvisoriamente a carico della parte che lo ha richiesto.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili per gravi ragioni (la decisione sul riparto delle spese a carico di entrambe le parti non risulta infatti sollecitata dall’altra parte, ma è solo frutto di una scelta giuridicamente errata del giudice).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, pone le spese dell’accertamento tecnico preventivo provvisoriamente a carico della parte che lo ha richiesto.
Così deciso a Roma il 6/6/2024.