Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6875 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6875 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15908/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti- contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIENA; -intimata- avverso SENTENZA del TRIBUNALE di SIENA n. 1038/2019, depositata il 19/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Il Giudice di pace di Montepulciano ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza che ha loro ingiunto il pagamento di euro 7.495,16, in ordine al rimborso delle spese di custodia e della successiva rottamazione di un veicolo messo in circolazione senza la copertura assicurativa da parte della società RAGIONE_SOCIALE Gli opponenti avevano contestato la nullità della notificazione del provvedimento, essendo stata l’ordinanza notificata loro in qualità di legali rappresentanti della società, qualità che essi non avevano essendo solo soci della medesima. Sostenevano, inoltre, di non essere in ogni caso solidalmente responsabili rispetto alla sanzione amministrativa.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1038 del 2019, ha dichiarato l’appello inammissibile ‘per carenza di specificità del motivo di impugnazione’: gli appellanti non hanno menzionato nell’atto d’appello i temi trattati dalla pronuncia di primo grado della rappresentanza societaria a seguito del decesso dell’originario liquidatore e della solidarietà tra l’autore della violazione amministrativa e la persona giuridica, temi trattati ‘non importa quanto erroneamente dalla pur sintetica sentenza di primo grado’.
Avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha proposto difese.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è basato su un motivo che contesta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia’: l’atto di appello risponde ai requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. alla luce della motivazione della pronuncia di primo grado, che contiene ‘deduzioni ovvie, laconiche, generiche,
inconcludenti, illogiche, una razionalmente svincolata dall’altra, che non permette di ricostruire in alcun modo il percorso argomentativo del giudice di primo grado’.
Il motivo è fondato. La sentenza del Giudice di pace si è RAGIONE_SOCIALE a osservare che le contestazioni degli opponenti erano superate dall’art. 6 della legge 689/1981, secondo cui la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuto e che la circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE sia una società a RAGIONE_SOCIALE ‘avrà conseguenze giuridiche in caso di incapienza del patrimonio sociale, ma non ha conseguenze in ordine alla legittimità della richiesta del credito da parte dell’amministrazione’. A fronte di tale motivazione, ove è assente una specifica pronuncia in ordine alle doglianze fatte valere dagli opponenti, l’atto di appello ha censurato la mancata pronuncia in relazione al profilo della nullità della notificazione dell’ordinanza ai ricorrenti in qualità di legali rappresentanti della società, ribadendo poi l’insussistenza della RAGIONE_SOCIALE in solido dei medesimi con la persona giuridica.
Nel caso concreto, pertanto, alla luce della pronuncia di primo grado, l’atto di appello va ritenuto rispondente ai requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. (sull’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. e sui necessari requisiti dell’atto di appello cfr., da ultimo, la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 36481/2022).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di legittimità, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda