Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 41 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 41 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4822/2023 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME NOME, domiciliati per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
DI NOME
– intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 3100/2022 depositata il 11/07/2022.
COMPENSI CONSULENTE
TECNICO DI UFFICIO
Ad.18/11/2024 CC
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/11/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero opposizione all’esecuzione, dinanzi al Giudice di pace di Palermo , avverso un decreto di liquidazione dei compensi di ausiliario del giudice in favore dell’ing egnere NOME COGNOME
l ‘opposizione venne rigettata dal Giudice di pace, nel contraddittorio con il COGNOME;
i COGNOME –COGNOME impugnarono la sentenza dinanzi al Tribunale di Palermo;
il Tribunale, nel ricostituito contraddittorio con il COGNOME, con sentenza n. 3100 del 11/07/2022, ha rigettato l’impugnazione ;
avverso la sentenza del giudice d’appello propongono ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, i COGNOME –COGNOME; NOME COGNOME è rimasto intimato;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale del 18/11/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi;
Considerato che
i ricorrenti propongono i seguenti motivi di impugnazione:
primo motivo: ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2946 c.c., dell’art. 2953 c.c. ;
i ricorrenti sostengono, con tale motivo, che, stante l’immediata esecutività del decreto di liquidazione, risalente sostanzialmente alla sua emanazione, nell’anno 2005, e precisamente il 6/08/2005, e in carenza di un’opposizione tempestiva avverso di esso, con conseguente sua stabilizzazione quantomeno alla data del 6/08/2006, alla successiva data di spedizione in forma esecutiva,
effettuata nei loro confronti il 27/11/2018, era maturato il termine ordinario di prescrizione;
secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, c.p.c. dell’art. 91 c.p.c., per essere stati gravati, essi ricorrenti, dell’obbligo delle spese di lite nonché per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, per essere stato posto a loro carico il raddoppio del contributo unificato;
il primo motivo presenta marcati profili di carenza di specificità, poiché nulla viene esposto nelle censure, pur estese, circa il procedimento giudiziale in cui il titolo esecutivo, costituito da un decreto di liquidazione delle competenze in favore del consulente tecnico di ufficio COGNOME venne a formarsi;
invero, nell’esposizione delle censure è soltanto accennato che il procedimento giudiziale era di natura cautelare (si veda l’inciso in parentesi alla pag. 11 del ricorso: se ne fa discendere l’esclusione dalla sospensione feriale dei termini) , ma null’altro è indicato in ordine all’esito finale di esso e all’eventuale procedimento di merito , cosicché nulla è possibile determinare sull’effettiva maturazione della dedotta prescrizione ordinaria;
il motivo, segnatamente, non rispetta il requisito di contenuto forma di cui all’art. 366 , comma primo, n. 3), come risultante a seguito delle modifiche al testo dell’articolo 366 codice di rito civile apportate dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile nel caso di specie, trattandosi di ricorso per cassazione notificato dopo il 1/01/2023;
la norma nell’attuale formulazione, applicabile nella specie, prevede che «Il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità: 1) … ; 2 … ; 3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziale alla illustrazione dei motivi di ricorso» con la conseguenza che il ricorrente, nella redazione dell’atto d’impugnazione di legittimità, non più limitarsi, come in precedenza, alla sommaria esposizione dei
fatti della causa, con l ‘ulteriore corollario della necessità di maggiore specificità della individuazione dei fatti ancora rilevanti in sede di legittimità, in essi inclusi, come nella specie, i fatti processuali e segnatamente l’ambito processuale nel quale il provvedimento costituente titolo esecutivo si era formato;
sul punto, in tema della rilevanza di controllo dei requisiti di contenuto forma (sebbene con riferimento alla previgente, e meno stringente, formulazione dell’art. 366, comma primo n. 3 c.p.c. ) si veda, anche per la compiuta disamina della materia alla luce della giurisprudenza CEDU, Cass. n. 1352 del 12/01/2024 Rv. 669797 01;
il secondo motivo è inammissibile nella parte riguardante il raddoppio del contributo unificato, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte, posto che la questione della sua debenza è attribuita alla giurisdizione tributaria (Sez. U n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 02) e per il resto esso costituisce un cosiddetto non motivo, ovvero un esito meramente sperato in ordine a una diversa soluzione della lite, che avrebbe comportato una diversa regolazione delle spese processuali;
in conclusione, il ricorso è, per quanto motivato, inammissibile; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase, poiché NOME COGNOME è rimasto intimato e non ha svolto alcuna attività difensiva;
deve, infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione) di cui all ‘ art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di