Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3583 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3583 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25450/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE Cercepiccola in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 237/2024 depositata il 16/10/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-In data 19.4.2023 NOME COGNOME ha presenta to, con l’ausilio dell’OCC, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 s. CCII, che prevedeva il pagamento del 60% del debito complessivo chirografario, pari ad € 77.981,85 , attraverso n. 120 rate mensili, tenuto conto dei costi fissi mensili gravanti sul debitore, pari ad € 1.077,00.
1.1. -Con decreto ex art. 70, comma 10, CCII il Tribunale di Campobasso ha negato l’omologa del piano , in quanto il consumatore aveva assunto nel tempo varie obbligazioni (in data 5.10.2017 verso RAGIONE_SOCIALE e poi, tra il 16.5.2018 e il 20.1.2021, verso altri finanziatori) senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e senza la prudenza ordinariamente esigibile, in quanto sproporzionate rispetto al reddito effettivamente percepito, con «palese reiterazione della violazione della regola cautelare di prudenza, attesa la frequenza ed il ripetuto accesso -a parità di reddito -ad altri successivi finanziamenti».
1.2. –NOME COGNOME ha proposto reclamo ex art. 50 CCII per aver contratto i finanziamenti de quibus al solo fine di sopperire alle esigenze di mantenimento della figlia (nata nel DATA_NASCITA), stanti le ridotte capacità reddituali dovute al licenziamento della moglie (il 7.12.2016).
1.3. -La Corte d’appello di Campobasso ha rigettato il reclamo, sul rilievo che, per escludere la colpa grave nell’indebitamento, è necessario che, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, lo stato di difficoltà economica non sia facilmente prevedibile, nel senso che la situazione di sovraindebitamento dev’essere sopravvenuta, mentre nel caso in esame «il reclamante ha fatto ricorso seriale al credito per garantirsi un tenore di vita inadeguato e non proporzionato alle proprie capacità reddituali», posto che «già al momento della sottoscrizione del primo finanziamento, il COGNOME ben sapeva ‘di poter contare solo sul suo stipendio, in quanto la moglie era già stata licenziata molto tempo prima’».
In particolare, «a fronte di un reddito medio di € 1.260,00 e di una spesa familiare dichiarata media mensile di € 1.077,00, il COGNOME poteva contare di una disponibilità economica residua pari ad € 183,00», ma in questo contesto «a ottobre 2017, ha contratto il primo finanziamento con
RAGIONE_SOCIALE di € 35.000,00 da restituire in 144 rate mensili da € 415,52 ciascuna e, di conseguenza, nella piena consapevolezza di non poter essere in grado di rispettarlo, non avendo la liquidità sufficiente per coprire la rata di € 415,52 contribuendo così, in maniera grave e colpevole, a determinare il proprio stato di sovraindebitamento». Poi, in data 16.05.2018 (a distanza di soli cinque mesi dal primo prestito), ha ottenuto da RAGIONE_SOCIALE un ulteriore prestito di € 18.366,27 da restituire attraverso 120 rate mensili di € 218,01 ciascuna; quindi l ‘anno successivo, il 9.5.2019, ha ottenuto (sempre a parità di reddito mensile) da RAGIONE_SOCIALE un ulteriore finanziamento chirografario d i € 10.037,98, da restituire attraverso la cessione del quinto dello stipendio pari alla rata di € 232,00 mensile per la durata di 60 mesi; quest’ultimo finanziamento è stato poi estinto anticipatamente in data 20.2.2021, attraverso un altro finanziamento concesso al debitore per ‘consolidamento debiti’ da NOME con contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto il 30.12.2020, per un totale lordo mutuato di € 15.960,00 da restituire in 120 rate mensili dell’importo di € 133,00 ciascuna.
In sintesi, secondo i giudici del reclamo, «allorchè il reddito mensile del COGNOME era di € 1.260,00, è stato intrapreso un ricorso gravemente colpevole al credito finanziario, che ha fatto sensibilmente lievitare i costi mensili portandoli ad un totale di € 1.930,00, di cui quasi la metà destinati a coprire i rimborsi finanziari medio tempore contratti. Il tutto, come detto, dopo la perdita di lavoro della moglie, senza che vi fossero particolari esigenze familiari da richiedere liquidità».
-Avverso detta decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato, motivo. Dei vari intimati solo il Comune di Cercepiccola ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo si deduc ono la mancanza della colpa grave in capo al ricorrente, l’apparenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata e la violazione o falsa applicazione dell’art . 69, comma 1, CCII.
Osserva il ricorrente che nell’ ottobre 2017 non contraeva il debito con RAGIONE_SOCIALE con la prospettiva di non poterlo adempiere, ma, piuttosto, era costretto a contrarre il primo finanziamento perché la sua famiglia era divenuta monoreddito pochi mesi prima, quando la moglie era stata licenziata, per cui, da buon padre di famiglia, dovendo tutelare anche la propria figlia piccola, nata da pochi mesi, si vedeva costretto a chiedere il prestito alla banca, dal momento che la sua unica entrata oramai era costituita essenzialmente dal proprio stipendio mensile pari ad € 784,73, oltre ad € 111,00 per l’assegno familiare, come attestato anche dall’OCC.
Aggiunge che, nonostante sia stato costretto a ricorrere nuovamente al credito, anche per estinguere il debito già contratto, con un finanziamento cosiddetto ‘a catena’, «ha sempre onorato il pagamento delle rate dei finanziamenti ricevuti fino a quando ha potuto, sebbene con grande sforzo economico fino alla proposizione della procedura di esdebitamento» e si è impegnato ad ottenere un miglioramento della propria condizione economica, dapprima con l’ aumento delle ore di lavoro e poi con la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time per 40 ore settimanali sino a conseguire lo stipendio mensile di € 1.338,83 .
Conclude che l’art. 69 , comma 1, CCII esclude l’accesso al piano di ristrutturazione per il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, sulla base di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, tra i quali i ‘livelli culturali’, ‘l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento’, l’eventuale consapevolezza di un debito sia pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze di vita, proprie o dei familiari, costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio), o l’evolversi nel tempo del progressivo indebitamento.
3.1. -Il motivo è inammissibile perché involge valutazioni di merito.
3.2. -Va innanzitutto escluso il vizio di apparenza o illogicità della motivazione, essendo palese che la stessa non solo è effettiva, ma è anche ben comprensibile nel suo congruo sviluppo argomentativo.
Non emerge nemmeno, su un altro profilo, la lamentata falsa applicazione dell’art. 69, comma 1, CCII, con riguardo al presupposto soggettivo di accesso alla procedura.
3.3. -Nel previgente regime di cui all’art. 12-bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012 (introdotto dal d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012), il piano del consumatore non poteva essere omologato se il giudice non avesse escluso che questi aveva «assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere», ovvero aveva «colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali».
Tale norma, non applicabile alla fattispecie in esame, è stata eliminata già con l’art. 4 -ter del d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, che, anticipando le innovazioni che sarebbero entrate in vigore con il CCII, ha contestualmente introdotto nell’art. 7 della l. n. 3 del 2012 il comma 2, comma dter ), in base al quale la proposta non è ammissibile quando, in relazione al piano del consumatore, questi «ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».
Stabilisce ora l ‘art . 69, comma 1, CCII che «Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».
Anche a tal fine, l’art. 68, comma 2, CCII dispone che la relazione dell’OCC allegata alla domanda deve contenere, tra l’altro, «l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni» (lett. a) nonché «l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte» (lett. b).
3.4. -Pertanto, nel nuovo regime non può più farsi ricorso ai criteri elaborati da questa Corte nel vigore della l. n. 3/2012, che richiedevano «al giudice, in sede di omologazione del piano del consumatore, la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale spetta l’onere di provare di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura
proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili» (Cass. n. 27843/2022; Cass. n. 22078/2025, in motivazione).
Sin dal n uovo assetto definito dall’art. 4 -ter, d.l. n. 137/2020 cit., si è infatti chiarito che i requisiti di ammissibilità della proposta e omologazione del piano del consumatore sono mutati, con abbandono della ‘meritevolezza’, quale requisito (potenzialmente) eticizzante e già declinata come esclusione «che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali» (Cass. n. 22890/2023).
Tale conclusione va ribadita nel piano di ristrutturazione del consumatore disciplinato dagli artt. 67 e s. CCII, che detta condizioni soggettive ostative diverse, ma pur sempre richiedendo per esse una condotta improntata a colpa grave, a malafede o frode, nella determinazione della situazione del sovraindebitamento (art. 69, comma 1, CCII).
3.5. -Nel regime vigente, l’accesso all’istituto richiede dunque una valutazione complessiva che, necessariamente muovendo dalle cause dell’indebitamento, dalla diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere le obbligazioni e dalle ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte (ex art. 68 CCII), e tenendo conto di tutte le specifiche condizioni esistenti in concreto nella sua situazione personale, patrimoniale e familiare, consenta quantomeno di escludere profili di colpa connotati da gravità.
Ebbene, al di là di scelte lessicali che a tratti evocano, formalmente, il pregresso regime, le conformi valutazioni espresse in termini ostativi dal tribunale e dalla corte d’appello pertengono all’apprezzamento riservato ai giudici di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità.
3.6. -I giudici di merito hanno infatti motivatamente ricostruito l’ipotesi di ‘colpa grave’ in un accesso ‘ seriale ‘ al credito, con disinvolta eccedenza delle rate sin dall’origine pattuite rispetto al reddito netto, senza la dovuta considerazione del rapporto prudente fra reddito netto e
carico del debito periodico assunto per una ordinata restituzione di plurimi finanziamenti. A l di là dell’esigenza di sopperire al licenziamento della moglie -circostanza però smentita, nella sua valenza causal-giustificativa dai giudici di merito -dalla sentenza non emergono altre ragioni di assunzione strategica, o ‘ di necessità ‘, dei debiti progressivamente assunti.
Afferma la corte d’appello , in totale adesione al tribunale, che «affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore è necessario che lo stato di difficoltà economica trovi la propri genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) ex ante , e cioè in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso al momento dell’assunzione delle proprie obbligazioni e, più a monte, che il consumatore al momento dell’assunzione delle obbligazioni avrebbe potuto ragionevolmente sostenere». È stata così ricostruita una situazione di sovraindebitamento motivatamente imputata alle scelte del debitore e non maturata ex post sulla base di eventi estranei all’apporto soggettivo inquadrato nelle tre categorie di riprovevolezza ora riassunte all’art.69 comma 1 CCII.
E’ stata infatti delineata una forma di grave imprudenza, tale da integrare appunto la colpa grave richiesta dalla legge, a causa di ripetuti e consistenti finanziamenti dei quali, sia pure nell’ ottica di ‘ prestiti per coprire altri prestiti ‘ , non è dato comprendere la finalizzazione, al di là della generica invocazione di esigenze di sopravvivenza della famiglia monoreddito, non meglio chiarita e specificata nemmeno nel ricorso, che neanche prospetta eventuali circostanze -oggetto di trattazione nel processo -la cui valutazione sia stata omessa o fraintesa, in modo da potersi invece escludere la colpa grave accertata nei due gradi del giudizio di merito.
-Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME