SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 121 2024 – N. R.G. 1 2024 DEL 03 10 2024 PUBBLICATA IL 04 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione Fallimentare
Il Tribunale di Venezia in persona del Giudice delegato dott.ssa NOME COGNOME
Nel procedimento Unitario n. 124-1/24 promosso da
nato a Mirano (VE) il 18/10/1960 (C.F. :
) e da
nata a Venezia il 06/09/1964 (C.F.:
), residenti a Veternigo
C.F.
di Santa Maria di Sala (VE) INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nato a Mirano (VE) il 18/10/1960 (C.F. :
) e
, nata a Venezia il 06/09/1964 (C.F.: ), hanno proposto ricorso ex art. 67 CCII al fine di ristrutturare i propri debiti e hanno esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento che trova origine nell’attività imprenditoriale in precedenza svolta da uno dei due ricorrenti e aggravatasi nel 2018. Nel ricorso è esposto che è dipendente di RAGIONE_SOCIALE Salzano (VE) e percepisce uno stipendio di circa euro 2.400,00 mensili, mentre di recente è stata assunta come baby sitter. Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto, oltre che dai medesimi, anche dal figlio trentenne e non autosufficiente. C.F.
I ricorrenti hanno esposto che l’ammontare dei debiti contratti è pari ad euro 108.492,28 e che le spese di procedura devono essere quantificate in euro 4.359,06, somma relativa al compenso dell’OCC di VENEZIA, di cui euro 2.954,00 già corrisposti, oltre ad euro 108,58 quale spesa sostenute per l’apertura della Pec e spese di gestione successive all’apertura.
I debitori hanno rappresentato di voler destinare ai propri creditori complessivi euro 31.850,00. In particolare i ricorrenti hanno rappresentato di voler accantonare la somma di euro 350,00 mensili così suddivisa: euro 250,00 mensili da parte del sig. ed euro 100,00 da parte della signora per 13 mensilità per la durata di sette anni.
Con la somma accantonata i debitori si propongono di pagare il 100% dei crediti in prededuzione e la percentuale del 25,33 % dei restanti crediti tutti chirografari. Il primo pagamento, nella prospettiva dei ricorrenti, dovrà avvenire al termine dei primi 24 mesi e i successivi ripartiti alla fine quarantotto, settantadue mesi ed infine ottantaquattro mesi.
Con provvedimento del 16.7.2024, il GD ha disposto la comunicazione della proposta ai creditori a mezzo posta elettronica certificata a cura del professionista incaricato; il GD ha disposto il divieto, sino a omologa, di inizio/prosecuzione delle azioni cautelari o esecutive o di acquisto di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, provvedendo altresì alla pubblicità del decreto.
Infine è stata fissata l’udienza del 2.10.2024 nel corso della quale i ricorrenti hanno concluso per l’omologa del piano, mentre l’OCC ha precisato che non sono state presentate osservazioni da parte dei creditori
Il piano proposto dai ricorrenti può essere omologato.
In via preliminare, si rileva che al Giudice spetta di vagliare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano e che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Ciò premesso, la proposta deve ritenersi ammissibile in quanto corredata dalla documentazione richiesta dall’art. 67, comma secondo, ccii e dalla relazione dell’OCC. Si rileva inoltre che non vi sono elementi in atti per affermare che i ricorrenti abbiano contratto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli onorare ovvero che abbiano colposamente determinato il proprio sovraindebitamento. La scrivente ritiene, quindi, che i debitori ricorrenti si sono trovati, senza colpa, ad affrontare degli eventi imprevisti e non prevedibili tra cui i problemi di salute del figlio e le vicissitudini legale al decesso del padre del sig. che li hanno costretti a contrarre dei nuovi debiti per tentare di far fronte alle più elementari esigenze familiari.
Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità giuridica del piano, la scrivente rileva che i ricorrenti non sono stati già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, così come risulta dalla relazione dell’OCC.
Sulla base della documentazione agli atti e tenuto conto della situazione economico finanziaria esposta si ritiene, inoltre, sussistente il requisito della fattibilità del piano. Si veda a tal proposito quanto esposto dal gestore della crisi a pag. 31 ove viene evidenziato che ‘ A parere della scrivente, alla luce di quanto esposto, è ragionevolmente ipotizzabile il soddisfacimento integrale in favore dei creditori prededucibili e il soddisfacimento parziale (25,34%) in favore dei creditori chirografari nell’arco di 7 anni a decorrere dal mese di settembre 2024 mediante l’utilizzo delle disponibilità liquide derivanti dall’accantonamento di complessivi € 31.850,00 in favore della procedura ‘.
In definitiva considerato che sussistono tutti i presupposti formali e sostanziali di cui agli artt. 67 e ss CCII,
PQM
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del GD dott.ssa NOME COGNOME, così provvede: -omologa l’accordo di ristrutturazione proposto da nato a Mirano (VE) il 18/10/1960 (C.F. : ) e la signora nata a Venezia il 06/09/1964 (C.F.: ), residenti in Veternigo di Santa Maria di Sala (VE) INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME; C.F.
-dichiara chiusa la procedura;
-dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia a cura del professionista incaricato e si comunichi ai creditori ai sensi del comma 8 dell’art. 70 CCII.
Così deciso a Venezia il 3.10.2024
Il GD Dott.ssa NOME COGNOME