Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5251 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5251 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7029/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 41/2015 depositato il 10/01/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice Delegato del RAGIONE_SOCIALE, su istanza del curatore del RAGIONE_SOCIALE, ha sospeso ex art. 108, primo comma, l. fall. le operazioni di vendita a fronte dell’offerta presentata da RAGIONE_SOCIALE (unico offerente) pari a € 1.096.875,00 per l’acquisto di un compendio immobiliare, offerta pari ai ¾ del prezzo base di € 1.462.000,00, ritenendo il prezzo notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato.
L ‘offerente ha proposto reclamo ex art. 26 l. fall., deducendo che il potere di sospensione per valore inferiore al giusto prezzo dovesse tenere conto di quale sarebbe stato il prezzo secondo un procedimento sottratto a interferenze, laddove nel caso di specie il prezzo offerto era pari al prezzo minimo indicato nell’ordinanza di vendita.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato il reclamo, ritenendo che l’art. 108, primo comma, l. fall. non limita il potere del giudice delegato ai casi in cui siano incorsi fattori « endogeni» , tali da interferire sullo svolgimento della procedura, ma si estende anche al caso in cui il valore si riveli ingiusto rispetto a fatti « esogeni» , ossia alle condizioni del mercato, desunte dalle condizioni dell’immobile al momento in cui viene emesso il decreto ex art. 108 l. fall. Il prezzo è stato ritenuto notevolmente inferiore a quello giusto in base alle indicazioni del provvedimento che ha disposto la vendita, nel quale si indicava che se il prezzo offerto da unico offerente non fosse stato superiore di almeno 1/5 al prezzo base, il giudice delegato si sarebbe riservato di procedere a una nuova vendita, così predeterminandosi come prezzo giusto il prezzo base aumentato di 1/5, al di sotto del quale il prezzo offerto si sarebbe dovuto qualificare come mera aspettativa.
Propone ricorso per cassazione l’offerente già reclamante, affidato a tre motivi, resiste con controricorso il fallimento. Entrambe le parti hanno
depositato memoria. Il ricorrente ha depositato anche memoria integrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e ss. e, in particolare, dell’art. 108 l. fall. Osserva parte ricorrente come nel provvedimento non vi sarebbe indicazione di elementi idonei a far ritenere che il prezzo di aggiudicazione fosse inferiore a quello di mercato, essendo le condizioni predeterminate nel provvedimento che ha disposto la vendita, ove erano previsti tre ribassi complessivi d’asta. Sotto altro profilo, si osserva che la predeterminazione di un valore pari al prezzo base aumentato di 1/5 non individua il limite inferiore del prezzo giusto, ma consente di effettuare la valutazione di giusto prezzo ove il prezzo offerto dall’unico offerente sia inferiore ad esso.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 108, primo comma, l. fall., non potendo il potere di sospensione essere esercitato su istanza del curatore, non essendo questi ricompreso tra gli «altri interessati» legittimati a sollevare istanza di impedimento della vendita.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’esistenza di una motivazione apparente, perplessa, contraddittoria o insufficiente in ordine alle ragioni per le quali il prezzo offerto al di sotto di tale valore fosse notevolmente inferiore a quello giusto.
Ritiene questo Collegio che sussistono i presupposti per la trattazione in pubblica udienza del l’esame del secondo motivo di ricorso e, particolarmente, in relazione alla questione se il curatore sia legittimato a formulare istanza di sospensione ex art. 108 l. fall. (nel caso di specie, ai fini di impedire il perfezionamento della vendita per prezzo notevolmente
inferiore a quello giusto), rientrando -in questo caso -il curatore tra gli «altri interessati».
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 375 cod. proc. civ., dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 13/2/2026 e, a seguito di riconvocazione, del 5/3/2026.
Il Presidente