Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20897 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE) , domiciliata presso l’indirizzo sul ricorso iscritto al n. 1847/2023 R.G. proposto da: PEC indicato dal difensore
-Ricorrente –
Contro
RIVELLINI NOME
–NOME – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOLA n. 1387/2022 depositata il 21/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con l ‘ introduzione del giudizio di primo grado, COGNOME NOME dedusse di aver stipulato un contratto di fornitura di acqua potabile con la società RAGIONE_SOCIALE, e di aver versato a quest ‘ ultima, indebitamente, una quota pari ad euro 684,97 per il servizio di depurazione, poiché nel suo Comune di residenza le fognature non sarebbero state collegate ad impianti centralizzati di depurazione, o in ogni caso quest ‘ ultimi non sarebbero stati funzionanti.
Si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE , eccependo l’incompetenza del Giudice di pace e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo nel merito il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da lite temeraria.
Con sentenza n. 651/2020, il Giudice di pace Sant ‘ Anastasia accolse la domanda principale, condannò la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, rigettò la domanda riconvenzionale e condannò la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propose appello dinnanzi al Tribunale di Nola, eccependo innanzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Regione Campania; in subordine, censurò la sentenza di primo grado sostenendo di aver dato prova dell ‘ esistenza e del funzionamento del servizio di depurazione e di non essere pertanto tenuta alla restituzione delle somme versate in suo favore.
Costituendosi in giudizio, la COGNOME contestò il gravame, insistendo per il rigetto dell ‘ appello e chiedendo di dichiararlo in via preliminare inammissibile ed in ogni caso infondato.
Con sentenza 1387/2022, depositata in data 21/06/2022, oggetto di ricorso, il Tribunale di Nola ha rigettato l ‘ appello e, per l ‘ effetto, ha confermato la sentenza del giudice di pace di Sant ‘ Anastasia.
La sentenza motiva che ‘ L ‘ appello va dichiarato inammissibile poiché tardivo in quanto proposto oltre il termine lungo previsto per l ‘ impugnazione dall ‘ art. 327 c.p.c. Infatti, come si evince dal timbro apposto dalla cancelleria alla sentenza, la data del relativo deposito è il 04.03.2020 mentre l ‘ atto di citazione in appello è stato notificato in data 02.12.2020, quindi ben oltre il termine lungo di sei mesi previsto per legge. Ciò comporta l ‘ avvenuto passaggio in giudicato della predetta sentenza di primo grado ai sensi del chiaro dettato degli artt. 324, 325 e 326 c.p.c . ‘.
Avverso la predetta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato ad un unico motivo.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c.
Parte intimata non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l ‘ unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt 325, 326 e 327 c.p.c. con il d.l. n. 18 del 2020, art. 83 e d.l. 23 del 2020, art. 36, in relazione all ‘ art. 360 c.p.c. n. 3 ‘ , sostenendo che l ‘ appello proposto non fosse tardivo per la sussistenza della normativa ‘ Covid ‘ . A tal proposito, la società denuncia violazione e falsa applicazione del d.l. n. 18 del 2020, art. 83, e del d.l. n. 23 del 2020, art. 36, per avere il Tribunale ignorato la sospensione dei termini processuali disposta dalle norme indicate in relazione all ‘ emergenza sanitaria legata alla pandemia da ‘ Covid 19 ‘ , per la durata di 63 giorni; di talché la notifica dell ‘ atto di appello, avvenuta in data 2 dicembre 2020, non poteva essere considerata tardiva.
1.1. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che la sospensione dei termini Covid prevista dalla normativa specifica è di 64 giorni e non di 63, dal 9 marzo 2020 compreso all’11 maggio 2020 (ordinanze 7 agosto 2023, n. 23979, e 2 novembre 2023, n. 30464 e 25 gennaio 2024, n. 2426) e che tale sospensione si cumula con quella feriale (ordinanza 24 gennaio 2023, n. 2095).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado fu depositata il 4 marzo 2020, per cui il termine lungo per proporre l’appello andava a scadere, calcolando le due sospensioni suindicate, alla data del 9 dicembre 2020 , essendo l’8 dicembre un giorno festivo . Con la
conseguenza che l’appello, notificato il 2 dicembre 2020, era pacificamente tempestivo.
Rileva la Corte, inoltre, che la sentenza impugnata, pur avendo in sostanza giudicato l’appello inammissibile per la sua tardività, l’ha poi anche rigettato, osservando che la società appellante non aveva fornito la prova dell’esistenza e del funzionamento del sistema di depurazione.
Tali ulteriori considerazioni sono, alla luce del costante insegnamento di questa Corte, da ritenere irrilevanti e tamquam non essent , per cui il ricorrente non ha interesse ad impugnarle, posto che con la declaratoria di inammissibilità il giudice si spoglia integralmente della propria potestas iudicandi (Sezioni Unite, sentenza 20 febbraio 2007, n. 3840, costantemente ribadita in seguito).
Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato al medesimo Tribunale di Nola, in persona di un diverso Magistrato, il quale giudicherà il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nola, in persona di diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione