ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00001450-1 2025 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
SEZIONE TERZA CIVILE
N. 1450-1/2025 R.G.
La Corte d’Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
n ella causa d’appello fra :
(C.F.
) e
(C.F.
),
con
gli Avv.ti COGNOME e
NOMECOGNOME
APPELLANTI
e
, con gli Avv.ti COGNOME e
SEGHI NICCOLÒ;
APPELLATO
P.
P.
*
La Corte
letti gli atti;
visti gli artt. 127-ter, 283 e 351 c.p.c.;
visto il decreto presidenziale del 24.7.2025 con cui è stata fissata l’udienza cartolare del 17 .9.2025 ai fini della decisione sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dalle parti appellanti;
lette le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
osservato
che l’impugnazione non appare manifestamente fondata ;
che, invero, il primo motivo di gravame muove da un’interpretazione dell’art. 2.3 degli atti integrativi dei contratti individuali degli utenti del porto -sul numero di deleghe che, secondo le appellanti, sarebbe richiesto anche per le associazioni già costituite -quantomeno controvertibile e non sembra inoltre confrontarsi in modo adeguato con gli argomenti svolti dal Tribunale per riconoscere la legittimazione del all’esercizio delle prerogative previste dai suddetti atti;
che, quanto al secondo motivo, la mancanza di una espressa statuizione di condanna nel dispositivo di sentenza, in relazione ai diritti riconosciuti al Comitato, pare potersi ricondurre a mera svista letterale, inidonea ad incidere sul contenuto sostanziale (in tali termini) della decisione, tenuto conto del tenore delle domande formulate dall’appellato, di quanto disposto in relazione all’altra parte attrice in giudizio ( , dell’intero contesto della pronuncia e della stessa irrogazione del la misura dell’art. 614 bis c.p.c. , per come motivata dal Tribunale;
che, infine, non è dato ravvisare un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile derivante dall ‘ esecuzione della sentenza nel timore, espresso dalle appellanti, che ‘ informazioni gestionali/contabili di e possano essere visionate da soggetti terzi rispetto agli utenti del (e dunque potenzialmente anche un competitor delle esponenti o comunque soggetti in conflitto di interesse con esse) ‘, trattandosi di scenario del tutto ipotetico, di cui manca l’evidenza di un’elevata probabilità di verificazione ;
che nemmeno si ravvisa un nesso di dipendenza tra la mancata sospensione e la diffusione, da parte del Comitato, di notizie denigratorie per le due società sugli organismi di stampa;
che, dunque, in definitiva, riconosciuta l’efficacia esecutiva del capo 3 della sentenza di primo grado, l’istanza di sospensione deve essere respinta;
rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si comunichi.
Firenze, camera di consiglio del 26.9.2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME