Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 17186 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 17186 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8250/2025 R.G. proposto da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; I.M.
-ricorrente-
contro
CONSIGLIO DELL ‘ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ; Lg_1
-intimato-
nonché nei confronti
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA n. 65/2025, depositata il 22/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Generale, in persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione .
RILEVATO CHE:
l ‘Avvocato , con ricorso affidato a cinque motivi, ha impugnato la sentenza n. 65 del 22 marzo 2025 con la quale il RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento del ricorso dal medesimo proposto avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE di del 4 giugno 2024, ha ridotto la comminata sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione da anni tre ad anni due e mesi sei; I.M. […] Luogo_2
i l CNF ha riconosciuto l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito di cui all’art. 24, comma secondo, del codice di deontologia forense (CDF), nonché la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘illecito di omessa fatturazione, mentre ha confermato il giudizio di responsabilità disciplinare formulato dal CDD in ordine alle restanti incolpazioni, ossia: 1) l’aver indotto i propri assistiti , , G.E. S.T. Q.D.
e ) ad attivare presso un istituto di credito RAGIONE_SOCIALEe carte prepagate ‘su ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali sono confluite le ingenti somme riscosse in esito ad una transazione per il sinistro stradale mortale’ di una congiunta RAGIONE_SOCIALE assistiti, ‘per essersene fatta fare immediata consegna fiduciaria dalle parti al momento RAGIONE_SOCIALE‘attivazione’; 2) ‘per aver utilizzato direttamente, personalmente e liberamente tali carte di credito tradendo la […] I.K.
fiducia e l’affidamento RAGIONE_SOCIALEe parti assistite almeno sino al 22.2.2018′; 3) ‘per avere ripetutamente prelevato denaro da tali carte di credito e per importi rilevanti trattenendo le relative somme per giunta del tutto eccedenti i compensi pattuiti e/o spettanti per l’attività professionale prestata, non ragguagliate alle spese sostenute, non ragguagliate alle spese sostenute, né commisurate alla quantità e complessità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni richieste per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico’; 4) ‘per non aver mai reso alcun conto e/o aver tenuto alcuna contabilità e/o aver fatto consegna di alcuna nota dettagliata alle parti affidatarie’; 5) ‘per aver gestito senza alcuna diligenza il denaro RAGIONE_SOCIALEe parti assistite senza aver mai richiesto loro eventuali istruzioni per la gestione del denaro fiduciariamente affidatogli’ ;
l ‘Avvocato , con detto ricorso, ha anche chiesto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in questa sede; I.M.
a tal fine il ricorrente ha dedotto, quanto al fumus boni iuris , la prescrizione RAGIONE_SOCIALE illeciti e, comunque, l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE stessi per esservi stato accordo con i clienti circa la misura del compenso versato sulle carte prepagate e la facoltà di esso incolpato di prelevarne la relativa provvista;
in relazione al periculum in mora l’Avv. ha sostenuto che la sanzione, non permettendogli di esercitare la professione per il periodo di sospensione, produrrebbe ‘effetti ulteriori ed irreparabili … in termini di perdita di clienti, di avviamento professionale e di occasioni future di lavoro’, oltre al pregiudizio economico per l”elevato importo dei costi fissi RAGIONE_SOCIALEo studio’ ; I.M.
con provvedimento del AVV_NOTAIO Aggiunto è stata fissata per la deliberazione sull’istanza cautelare l’adunanza in camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite del 24 giugno 2025, con termine al ricorrente, al AVV_NOTAIO Generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione e all’intimato RAGIONE_SOCIALE per il deposito RAGIONE_SOCIALEe rispettive memorie; Lg_1
hanno, quindi, depositato memoria il ricorrente, insistendo per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecutività RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, e il AVV_NOTAIO Generale, quest’ultimo concludendo per il rigetto di detta istanza per essere genericamente dedotto il requisito del periculum in mora e cioè in relazione ai soli ‘effetti immanenti RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare irrogata’ e in assenza di allegazione di ‘ulteriori circostanze, di natura eccezionale, che siano legate alla situazione socio economica e individuale del ricorrente’.
CONSIDERATO CHE:
i l Collegio reputa di dover rigettare l’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto di ricorso giacché, impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivi d’impugnazione, quest’ultimi non appaiono, prima facie , manifestamente fondati e -come rilevato dal pubblico ministero -risultano estremamente generiche le ragioni dedotte in ordine al periculum in mora ;
non occorre provvedere sulle spese, non avendo il RAGIONE_SOCIALE di svolto attività difensiva. Lg_1
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di sospensione del l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe
generalità e RAGIONE_SOCIALE altri dati identificativi di ivi riportati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni