Sospensione provvisoria esecuzione in appello: un’analisi della recente ordinanza della Corte di Firenze
Quando si impugna una sentenza di primo grado, uno degli aspetti più critici è la sua immediata esecutività. La legge, tuttavia, prevede uno strumento di tutela fondamentale: la sospensione provvisoria esecuzione, che permette di bloccare gli effetti della decisione in attesa del giudizio d’appello. Una recente ordinanza della Corte d’Appello di Firenze chiarisce i presupposti per ottenerla, alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un’istanza presentata da una parte (l’appellante) per ottenere la sospensione dell’esecutività di una sentenza di primo grado. Inizialmente, la Presidente di Sezione aveva concesso una sospensione in via d’urgenza e senza sentire la controparte (inaudita altera parte). Successivamente, la Corte, riunita in collegio, è stata chiamata a confermare o revocare tale provvedimento dopo aver esaminato le argomentazioni scritte di entrambe le parti.
La Decisione della Corte d’Appello e la sospensione provvisoria esecuzione
La Corte d’Appello di Firenze ha deciso di confermare il decreto presidenziale, accogliendo l’istanza e disponendo la sospensione provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. La decisione si basa sull’applicazione dell’articolo 283 del Codice di Procedura Civile, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia). I giudici hanno ritenuto sussistenti entrambi i requisiti richiesti dalla norma per la concessione della misura.
Le Motivazioni: i due pilastri della sospensione provvisoria esecuzione
L’ordinanza si sofferma sui due criteri cumulativi che oggi governano la concessione della sospensiva in appello.
1. La fondatezza dell’appello (fumus boni iuris)
Il primo requisito riguarda la plausibilità delle ragioni dell’appello. La norma richiede che l’impugnazione appaia ‘manifestamente fondata’. Tuttavia, la Corte di Firenze adotta un’interpretazione pragmatica: non è necessario dimostrare con certezza che l’appello verrà accolto. È sufficiente che, a seguito di una ‘prima sommaria cognizione’, i motivi di gravame siano ritenuti ‘meritevoli di un più approfondimento esame’. In pratica, se le argomentazioni dell’appellante non sono palesemente infondate e sollevano questioni complesse, questo requisito può dirsi soddisfatto.
2. Il pregiudizio grave e irreparabile (periculum in mora)
Il secondo pilastro è il rischio di subire un danno grave e non più rimediabile se la sentenza venisse eseguita subito. La Riforma Cartabia ha specificato che tale pregiudizio può sussistere anche quando la condanna riguarda il pagamento di una somma di denaro, specialmente se vi è il rischio di insolvenza di una delle parti. Nel caso di specie, la Corte ha dato grande peso alla situazione economica della parte appellata (la creditrice). L’esistenza di una procedura esecutiva a suo carico, risalente all’anno precedente, è stata considerata un chiaro ‘indice di scarsa solvibilità’. Questo ha fatto ritenere concreto il rischio che, in caso di accoglimento dell’appello, l’appellante non sarebbe riuscito a recuperare le somme eventualmente pagate.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte d’Appello di Firenze offre un’importante chiave di lettura dei nuovi presupposti per la sospensione provvisoria esecuzione. Emerge chiaramente che, per bloccare gli effetti di una sentenza, non è richiesta la prova certa della vittoria in appello, ma una seria probabilità che le proprie ragioni vengano accolte. Soprattutto, viene valorizzato il rischio patrimoniale concreto, dimostrabile attraverso elementi oggettivi come la situazione reddituale della controparte e la sua esposizione debitoria. Questa decisione rafforza la tutela dell’appellante, bilanciando l’esigenza di stabilità delle decisioni giudiziarie con quella di prevenire danni irreparabili.
Quando si può chiedere la sospensione provvisoria esecuzione di una sentenza in appello?
La sospensione può essere richiesta quando l’impugnazione appare manifestamente fondata oppure se dall’esecuzione immediata della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile.
Il rischio di insolvenza della controparte è sufficiente a giustificare la sospensione?
Sì, il provvedimento analizzato conferma che il rischio di insolvenza della parte creditrice è un elemento rilevante per dimostrare il ‘pregiudizio grave e irreparabile’, soprattutto se supportato da prove concrete come altre procedure esecutive in corso.
È necessario dimostrare che l’appello sarà sicuramente accolto per ottenere la sospensione?
No, non è necessaria la certezza. La Corte ha ritenuto sufficiente una valutazione preliminare (‘sommaria cognizione’) dalla quale emerga che i motivi di appello sono meritevoli di un esame approfondito, senza anticipare l’esito finale del giudizio.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00001047-1 2025 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
N. R.G. 1047-1/2025
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE IV SEZIONE
La Corte d’Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Relatore
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l’applicativo RAGIONE_SOCIALE a partire dalle ore 9 s.s.;
sull’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata formulata nella causa n. 1047/2025 r.g. pendente tra
contro
ha emesso la seguente
ORDINANZA
letti gli atti;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all’invito formulato con precedente decreto;
visto il decreto emesso dalla Presidente di Sezione in data 5.7.2025, con cui è stata sospesa ‘ inaudita altera parte la provvisoria esecuzione della sentenza appellata ‘ ;
visto l’art. 283 c.p.c., che all’esito delle recenti modifiche introdotte dal D.L.vo 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) consente al giudice d’appello di accogliere l’istanza di sospensiva ‘ se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti ‘;
ritenuto, nel caso di specie, che l’appello , in relazione ai motivi di gravame proposti e sulla base di una prima sommaria cognizione, sia meritevole di un più
approfondimento esame e che, alla luce della situazione reddituale dell’appellata e dell’esistenza di una procedura esecutiva a suo carico risalente al 2024 indice di scarsa solvibilità della stessa, ricorra anche il presupposto del periculum in mora ;
P.Q.M.
v isto l’art. 351 , terzo comma, cpc, conferma il decreto presidenziale di accoglimento dell’istanza emesso in data 5.7.2025.
Si comunichi
Firenze, 29.9.2025
Il Presidente NOME COGNOME