Sospensione Provvisoria Esecuzione: Quando il Giudice Blocca la Sentenza
Una sentenza di primo grado che condanna al pagamento di una somma di denaro è, di regola, immediatamente esecutiva. Ciò significa che la parte vincitrice può avviare subito le procedure per recuperare il credito, anche se la controparte ha presentato appello. Tuttavia, la legge prevede uno strumento di tutela fondamentale: l’istanza di sospensione provvisoria esecuzione. Una recente ordinanza della Corte d’Appello di Firenze chiarisce i presupposti per ottenerla, alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia.
I Fatti del Caso
Una parte, condannata in primo grado al pagamento di una somma rilevante, proponeva appello e contestualmente chiedeva alla Corte di sospendere l’esecutività della sentenza. L’appellante sosteneva che l’esecuzione immediata gli avrebbe causato un danno grave e irreparabile, soprattutto in considerazione del rischio di non poter recuperare le somme versate qualora l’appello fosse stato accolto.
La Sospensione Provvisoria Esecuzione dopo la Riforma Cartabia
L’articolo 283 del Codice di Procedura Civile, modificato dalla Riforma Cartabia (D.L.vo 149/2022), stabilisce che il giudice d’appello può concedere la sospensione sulla base di due presupposti, anche alternativi tra loro:
1. Fumus boni iuris: L’impugnazione deve apparire manifestamente fondata. Il giudice, con una valutazione sommaria, deve ritenere che l’appello abbia buone probabilità di essere accolto.
2. Periculum in mora: Dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile. La Riforma ha specificato che, per le condanne al pagamento di somme di denaro, questo pregiudizio può sussistere anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
Questa precisazione è cruciale: il pericolo non è più solo l’eventuale fallimento del debitore, ma anche il rischio concreto che il creditore, una volta incassata la somma, non sia in grado di restituirla in caso di riforma della sentenza.
Analisi dei Requisiti per la Sospensione Provvisoria Esecuzione
La Corte d’Appello di Firenze, nel caso in esame, ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti. Inizialmente, la Presidente di Sezione aveva concesso una sospensione in via d’urgenza con decreto inaudita altera parte, successivamente confermata dal Collegio.
Le Motivazioni della Corte
La decisione del Collegio si è basata su un’attenta analisi dei due pilastri della sospensiva.
Sotto il profilo del fumus boni iuris, i giudici hanno ritenuto che i motivi di appello proposti fossero meritevoli di un più approfondito esame nel merito della causa. Pur senza esprimere un giudizio definitivo, hanno riconosciuto una plausibilità nelle argomentazioni dell’appellante, sufficiente per integrare questo primo requisito.
Più determinante è stata la valutazione del periculum in mora. La Corte ha evidenziato come le consistenti somme oggetto della condanna, unite alle condizioni di scarsa o nulla capacità reddituale e di assenza di garanzia di futura solvibilità delle parti appellate, creassero un rischio concreto. In sostanza, se l’appellante avesse pagato e poi vinto la causa, avrebbe avuto enormi difficoltà, se non l’impossibilità, di recuperare il proprio denaro. Questo rischio è stato qualificato come quel pregiudizio grave e irreparabile che la norma intende evitare.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte d’Appello di Firenze rappresenta una chiara applicazione dei principi rafforzati dalla Riforma Cartabia in materia di sospensione provvisoria esecuzione. La decisione sottolinea che la tutela del debitore in appello non è astratta, ma si basa su una valutazione concreta del rischio economico. Dimostrare la precarietà finanziaria della controparte diventa un argomento decisivo per bloccare gli effetti di una sentenza di primo grado, garantendo che l’esito finale del giudizio di appello non venga vanificato da situazioni patrimoniali irreversibili.
Quando si può chiedere la sospensione provvisoria esecuzione di una sentenza?
Secondo l’art. 283 c.p.c., come modificato dalla Riforma Cartabia, la sospensione può essere richiesta se l’impugnazione appare manifestamente fondata oppure se dall’esecuzione può derivare un pregiudizio grave e irreparabile.
Il rischio di insolvenza della controparte è sufficiente per ottenere la sospensione?
Sì, l’ordinanza conferma che il rischio che la parte creditrice non sia in grado di restituire le somme in caso di riforma della sentenza costituisce un pregiudizio grave e irreparabile, specialmente per condanne al pagamento di denaro, giustificando la sospensione.
Cosa ha valutato la Corte per concedere la sospensione nel caso specifico?
La Corte ha valutato due elementi: in primo luogo, ha ritenuto che i motivi di appello fossero meritevoli di un approfondimento nel merito (fumus boni iuris); in secondo luogo, ha accertato un concreto rischio di danno irreparabile (periculum in mora) basato sull’ingente somma richiesta e sulla scarsa capacità economica e di solvenza delle controparti.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00001355-1 2025 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
N. R.G. 1355-1/2025
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE IV SEZIONE
La Corte d’Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Relatore
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l’applicativo RAGIONE_SOCIALE a partire dalle ore 9 s.s.;
sull’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata formulata nella causa n. 1355/2025 r.g. pendente tra
contro
ha emesso la seguente
ORDINANZA
letti gli atti;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all’invito formulato con precedente decreto;
visto il decreto emesso dalla Presidente di Sezione in data 16.7.2025, con cui è stata sospesa ‘ inaudita altera parte la provvisoria esecuzione della sentenza appellata ‘;
visto l’art. 283 c.p.c., che all’esito delle recenti modifiche introdotte dal D.L.vo 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) consente al giudice d’appello di accogliere l’istanza di sospensiva ‘ se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti ‘;
ritenuto nel caso di specie, sotto il profilo del fumus boni iuris , che l’appello , in relazione ai motivi di gravame proposti e sulla base di una prima sommaria cognizione, sia meritevole di un più approfondimento esame e che, sotto il profilo del periculum in mora , in considerazione delle consistenti somme oggetto di condanna e delle condizioni di scarsa o nulla capacità reddituale e di assenza di garanzia di futura solvibilità delle appellate, sussista il concreto rischio per l’appellante, in caso di rifo rma della sentenza impugnata, di non poter recuperare quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza impugnata;
P.Q.M.
v isto l’art. 351 , terzo comma, cpc, conferma il decreto presidenziale di accoglimento dell’istanza emesso in data 16.7.2025.
Si comunichi
Firenze, 29.9.2025
Il Presidente NOME COGNOME