Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2822 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2822 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
Oggetto
Procedimento civile – Sospensione facoltativa del processo – Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 15132/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c.: EMAILpecEMAIL);
-ricorrente –
contro
Studio COGNOME Associazione Professionale tra gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente – avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Genova depositata
in data 22 maggio 2024 nel procedimento n. 11829 /2023 R.G. A.C.;. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che chiede l’accoglimento del ricorso .
Rilevato che:
con decreto ingiuntivo n. 1618/2018 il Tribunale di Genova ingiunse a NOME COGNOME di pagare in favore dello Studio COGNOME RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 5.734,86, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di compenso per prestazioni professionali rese in suo favore;
l’opposizione proposta dal COGNOME venne rigettata dal Tribunale con sentenza n. 722/2021 e l’opponente fu condannato alle spese ed al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata;
tutte tali somme vennero riscosse dall’associazione professionale all’esito di procedure esecutive presso terzi;
con sentenza n. 1056/2023 la Corte d’appello di Genova, in accoglimento del gravame interposto dal COGNOME, revocò il decreto ingiuntivo e condannò lo studio COGNOME alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio;
caducati sia il decreto ingiuntivo n. 1618/2018 e sia la sentenza n. 722/2021 del Tribunale di Genova il COGNOME chiese invano la restituzione delle somme incamerate dallo Studio COGNOME;
chiese, allora, e ottenne l’emissione di decreto ingiuntivo ( n. 2915/2023);
lo Studio COGNOME vi si oppose, chiedendo preliminarmente la sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. in attesa dell’esito del giudizio di cassazione intanto instaurato dallo studio COGNOME per la riforma della sentenza n. 1056/2023 della Corte d’Appello ;
in accoglimento di detta istanza il Tribunale di Genova, con
l’ordinanza ni epigrafe, ha ordinato la sospensione del giudizio di opposizione;
avverso tale provvedimento NOME COGNOME propone regolamento di competenza sulla base di due motivi;
vi resiste lo Studio RAGIONE_SOCIALE depositando scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c. ;
il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
l’associazione resistente ha depositato memoria;
considerato che:
con il primo dei motivi posti a fondamento del proposto regolamento il ricorrente deduce l’inesistenza dei presupposti richiesti dall’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. e, specificamente del rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio relativo ai pretesi compensi professionali pendente dinanzi alla Corte di cassazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Genova relativo alla pretesa restitutoria delle somme riscosse dall’associazione professionale in esecuzione della sentenza di primo grado riformata in appello;
con il secondo motivo il ricorrente deduce, in subordine, la nullità dell’ordinanza per motivazione contraddittoria;
è fondato e si rivela dirimente il primo motivo;
in fattispecie analoghe questa Corte ha già più volte affermato, e va qui ribadito, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, secondo comma, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizione suddetta e costituente presupposto
comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, secondo comma, c.p.c. (Cass. n. 29302 del 2022; n. 30389 del 2019; n. 12773 del 2017);
è stato evidenziato, infatti, che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio (Cass. n. 19296 del 2005 e precedenti ivi richiamati);
inoltre, la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all’interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass., Sez. U. n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011);
il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all’origine della controversia;
la memoria che, come detto, è stata depositata dal l’associazione resistente , ai sensi dell’art. 380 -bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi;
in accoglimento del ricorso dev’essere dunque disposta la prosecuzione del giudizio, con termine per la riassunzione di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dell’art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui
« qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile »;
invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, che non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706);
P.Q.M.
dispone la prosecuzione del processo.
Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Genova termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza