Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1139 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1139 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
Oggetto: sospensione per pregiudizialità -presupposti -pendenza di giudizio su analoga questione dinanzi alla CGUE esclusione.
O R D I N A N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza n. 2277/24 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma 21 dicembre 2023 n. 10596/23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
Nel 2020 la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, ‘la NH’) convenne dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, somministrat a dall’ACEA alla società attrice negli anni 2010 e 2011.
Dopo avere istruito la causa per tre anni e dopo averla trattenuta in decisione, con ordinanza 21.12.2023 il Tribunale adìto ha sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c..
Il provvedimento di sospensione è motivato col rilievo che ‘ la materia in esame è tuttora soggetta ad un rilevante contrasto giurisprudenziale; che, inoltre, la definizione dei procedimenti pendenti innanzi alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell ‘ UE e relativi alla materia oggetto della presente controversia si pongano in rapporto di necessaria pregiudizialità rispetto alla decisione della controversia in esame ‘.
Il provvedimento di sospensione suddetto è stato impugnato con regolamento di competenza dalla NH.
L’ACEA non si è difesa.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la NH nega che sia i contrasti giurisprudenziali, sia i giudizi pendenti dinanzi alla Consulta, sia il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Lussemburgo, potessero costituire ‘cause pregiudiziali’ ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
Deduce che gli incidenti di legittimità costituzionale hanno ad oggetto questioni diverse da quella che forma materia del contendere nel presente giudizio.
Il ricorso è manifestamente fondato.
A prescindere dal rilievo che la questione pendente dinanzi alla CGUE è stata decisa con sentenza 11.4.2024, in causa C-316/22, Gabel , né la pendenza d’un incidente di legittimità costituzionale, né la pendenza di un incidente comunitario tra altre parti ancorché su analoga questione, né i contrasti giurisprudenziali possono mai giustificare la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.. Manca, infatti, nei suddetti casi il carattere della ‘pregiudizialità’ nel senso supposto dalla norma. Il giudice, in ragione della pendenza di simili
questioni può semmai, ove le ritenga rilevanti ai fini del decidere, rinviare la trattazione in attesa che siano decise (salva naturalmente la possibilità di una sospensione sull’accordo delle parti).
Le spese del presente regolamento saranno liquidate dal giudice di merito.
P.q.m.
-) ordina la prosecuzione del giudizio, nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
-) rimette la liquidazione delle spese al giudice di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della