Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17537 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17537 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24708/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME, elettivamente domiciliati in CASERTA INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
NOME
-intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE CASSINO n. 938/2023 depositata il 24/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Presidente dr. NOME COGNOME
Rilevato:
che NOME e NOME COGNOME propongono regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza di sospensione del giudizio depositata il 21 ottobre 2024 dal Tribunale di Cassino;
che la decisione impugnata, senza minimamente ricostruire in punto di fatto le ragioni del collegamento fra i due giudizi, ha disposto la sospensione del processo.
Considerato:
che il ricorso è affidato a due censure;
che, con il primo motivo, i ricorrenti lamenta no l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione, alla luce di una precedente ordinanza di altro giudice istruttore già officiato della causa che, in data 27 marzo 2024, si era pronunziata in senso negativo sulla medesima questione. Sarebbe stato violato il disposto di cui all’art. 177 c.p.c., che avrebbe imposto la previa revoca o modifica della suddetta ordinanza;
che, mediante il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e dei principi generali regolanti la materia, in assenza dei presupposti, per aver il Tribunale di Cassino erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni ed i presupposti per la sospensione;
che, infatti, l’eventuale definizione del procedimento penale promosso per falsa testimonianza a carico di alcuni dei testi escussi nell’originario giudizio petitorio, al quale i ricorrenti non avevano preso parte, non avrebbe potuto
incidere sul diritto invocato dai fratelli COGNOME riguardando soggetti terzi e questioni differenti;
che controparte non ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c. per resistere al ricorso avversario;
che il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, domandando l’accoglimento del ricorso;
che i due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro interdipendenza, e sono fondati;
che quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. (Sez. U, n. 21763 del 29 luglio 2021; Sez. 2, n. 9470 del 23 marzo 2022; Sez. 3 n. 8885 del 29 marzo 2023);
che, d’altronde, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Sez. 63, n. 14146 dell’8 luglio 2020);
che, nel caso di specie, il Tribunale non poteva dunque sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c .p.c. ma eventualmente ai sensi dell’art. 337 c .p.c. dandone adeguata motivazione (v. al riguardo Sez. 3, n. 14146 dell’8 luglio 2020);
che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato; che le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la riassunzione della causa avanti il Tribunale di Cassino nei termini di legge. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025