Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25029 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11870/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 0/2023 depositata il 19/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione si opponeva al decreto ingiuntivo n. 19756/2011 emesso dal Tribunale di Roma in favore di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di € 1.969.928,30. Il Tribunale autorizzava la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 648 c.p.c. e nel merito rigettava l’opposizione con sentenza n. 25189/2015. In forza della concessa provvisoria esecuzione, RAGIONE_SOCIALE procedeva a pignoramento immobiliare con apertura di procedimento esecutivo R.G.E. n. 737/2012 presso il Tribunale di Salerno.
Con sentenza n. 7319/2021 del 5/8 novembre 2021, la Corte di Appello di Roma annullava il titolo posto a base dell’esecuzione forzata, per cui la RAGIONE_SOCIALE instaurava un giudizio di opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Salerno ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva caducato il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione. Di conseguenza, in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione , il Tribunale di Salerno ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 337, comma 2°, c.p.c. , in attesa della definizione del giudizio di Cassazione con il provvedimento che si riporta testualmente: ‘considerato che in ragione della rilevanza della definitività della sentenza della Corte di Appello invocata nella valutazione dell’illegittimità della condotta posta in essere
nell’azione esecutiva, sia opportuno disporre la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento di legittimità’. Avverso l’ordinanza di sospensione del giudizio, ha proposto regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., la società RAGIONE_SOCIALE.
4. Il ricorso per regolamento di competenza è affidato ad un motivo fondato sulla violazione della norma di cui all’art. 337, comma 2°, c.p.c. con riferimento all’art. 42 c.p.c. Ad avviso del ricorrente, invero, l’ordinanza di sospensione sarebbe priva della necessaria valutazione sulla plausibile controvertibilità della decisione della Corte di Appello di Roma, in virtù della quale l’esecuzione è stata iniziata , con riferimento alle censure che sono state formulate con il ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE.
Si è costituita RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il regolamento, e disporsi la prosecuzione del processo sospeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, per i seguenti motivi. Va premesso che l’art. 42 c.p.c. – come novellato dalla l. n. 353 del 1990 – non attribuisce al giudice il potere di sospendere il processo al di fuori dei casi tassativi previsti dal legislatore; infatti, ove ammesso, tale potere – oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.). Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa “ope iudicis” del giudizio discendono la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale ne sia la motivazione, e l’accoglimento del relativo ricorso qualora non si sia in presenza di
una ipotesi di sospensione “ex lege” (Cass. 30738/2018; Cass. 6121/2024). L’unica ipotesi di sospensione facoltativa è quella prevista dall’art. 337, comma 2, c.p.c..
Al riguardo, si è, tuttavia, osservato che, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa solo ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. 14738/2019; Cass. 16051/2022).
Per quanto concerne il caso sottoposto allo scrutinio di questa Corte, non si può non rilevare che la sospensione disposta dal giudice dell’opposizione all’esecuzione è sostanzialmente immotivata, essendo fondata su considerazioni di mera opportunità, senza alcuna valutazione della decisione di appello di cui era stata invocata l’autorità in quel processo, operata sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne era stata fatta con il ricorso per Cassazione.
In conclusione, il ricorso va accolto con la cassazione del provvedimento impugnato e la prosecuzione del giudizio dinanzi al tribunale di Salerno.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento di sospensione, e dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Salerno, che dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma, il 28/06/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME