Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33211 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33211 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
Oggetto: Regolamento di competenza -Litispendenza e continenza -Condizioni -Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi -Medesimo ufficio giudiziario -Applicabilità – Esclusione – Riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c. -Presupposti – Fattispecie.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 03475/2024 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato da intendersi allegata al ricorso per regolamento di competenza; entrambi rinuncianti al mandato con atto depositato il 2 ottobre 2024;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME a mezzo dell’amministratore di sostegno Avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL), in virtù di procura in calce alla scrittura
-resistente-
avverso l’ordinanza 10 gennaio 2024, n.232 , resa dal Tribunale di Venezia nel procedimento iscritto al n.2002/2021 RG;
udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
NOME COGNOME notificò a NOME COGNOME un atto di precetto per l’importo di circa 90.000 Euro in esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n.1949/2020, che aveva accolto la sua domanda risarcitoria per i danni derivati dai vizi di un immobile da quegli vendutogli;
NOME COGNOME propose opposizione al precetto, incardinando dinanzi al Tribunale di Venezia il procedimento iscritto al n. 2002/2021, assumendo che tra le parti era stata conclusa una transazione in forza della quale NOME COGNOME previa rinuncia agli atti e all’azione, nonché ad avvalersi del titolo esecutivo rappresentato dalla detta sentenza del Tribunale di Venezia, aveva accettato, « a tacitazione di qualsiasi ulteriore pretesa », la somma di Euro 5.500;
il creditore opposto, costituitosi in giudizio, resisté all’opposizione e domandò, in via riconvenzionale, l’accertamento della nullità o inefficacia della transazione, nonché, in subordine, l ‘annullamento dell’atto per incapacità o vizio del consenso e la sua rescissione per lesione;
queste stesse domande NOME COGNOME propose anche in via principale in un separato giudizio, convenendo NOME COGNOME dinanzi al medesimo Tribunale lagunare ed incardinando il processo iscritto al n. 4023/2021, assegnato a diverso magistrato;
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 03475/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 10 gennaio 2024, il giudice del procedimento n.2002/2021, ritenuta la pregiudizialità della causa iscritta al n.4023/2021, assegnata ad altro giudice dello stesso Tribunale, ha sospeso il processo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.;
avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza NOME COGNOME sulla base di un unico, articolato motivo.
NOME COGNOME costituitosi a mezzo del proprio amministratore di sostegno, Avv. NOME COGNOME ha resistito con scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.;
il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo l’ accoglimento del ricorso;
la sola parte resistente ha depositato memoria.
Considerato che:
preliminarmente va rilevato che non assume rilievo, ai fini del presente giudizio, la circostanza che entrambi i difensori del ricorrente, Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME abbiano rinunciato al mandato con atto depositato il 2 ottobre 2024;
infatti, per effetto del principio della cd. ‘ perpetuatio ‘ dell ‘ ufficio di difensore (di cui è espressione l ‘ art. 85 cod. proc. civ.), nessuna efficacia può dispiegare, nell ‘ ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d ‘ ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell ‘ udienza o dell’adunanza camerale già fissata (Cass . 09/07/2009, n.16121; Cass. 08/11/2017, n. 26429; Cass. 29/09/2022, n. 28365);
2. venendo al merito del ricorso per regolamento di competenza, con l’unico motivo vi ene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 295, 273, 274 e 39 cod. proc. civ.;
il ricorrente sostiene, in sintesi, che, nella fattispecie, tra la causa iscritta al n. 2002/2021 e quella iscritta al n. 4023/2021 RG del medesimo ufficio giudiziario, sussisteva, non un rapporto di connessione per pregiudizialità,
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Pres. Frasca
NOME COGNOME
bensì un rapporto di parziale identità, riconducibile alla litispendenza parziale o alla continenza; pertanto, poiché le cause pendevano davanti al medesimo ufficio giudiziario, avrebbe dovuto farsi luogo alla riunione del procedimenti, ex art.273 cod. proc cv., salvo che essi si trovassero in fasi diverse; in tale ultima ipotesi, essendo impossibile la riunione, sarebbe stato possibile disporre la sospensione, ma, in applicazione del criterio della prevenzione, avrebbe dovuto essere sospesa la causa incardinata per seconda, ovverosia quella iscritta al n. 4023/2021;
2.1. il ricorso è fondato;
2.1.a. poiché nella causa iscritta al n. 4023/2021 NOME COGNOME aveva proposto, in via principale, le medesime domande (di nullità, inefficacia, annullamento e rescissione della transazione) già formulate in via riconvenzionale nel giudizio iscritto al n. 2002/2021, sussisteva tra le due cause una relazione di parziale identità , costituente, in astratto, uno dei presupposti di operatività della disciplina della continenza, ex art. 39 cod. proc. civ.;
la continenza, infatti, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte -suggellato dalle Sezioni Unite -sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di personae e di causae petendi e differenza quantitativa di petitum (c.d. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi , ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per la definizione dell’altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell’una interferisce su quella dell ‘ altra (cd. continenza per specularità) (Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599252-01; in precedenza, v. Cass. 21/02/2007, n. 4089; successivamente, v. Cass. 14/07/2011, n. 15532; Cass. 03/08/2017, n.19460; Cass. 05/05/2023, n. 11888);
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Pres. Frasca
NOME COGNOME
2.1.b. ciò posto, va però ricordato che l ‘operatività dell a disciplina della continenza (come di quella della litispendenza) esige anche un altro presupposto, ovverosia che le due cause siano state proposte davanti a giudici diversi, mentre nell’ipotesi in cui cause identiche o connesse pendono dinanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve (o può) disporre la riunione dei procedimenti, rispettivamente ai sensi dell’art. 273 e dell’art. 274 cod. proc. civ., salvo che essi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, come nel caso in cui una causa sia già stata rimessa in decisione mentre l’altra si tr ovi ancora nella precedente fase di trattazione o in fase istruttoria ( ex aliis , Cass. 23/09/2013, n. 21761; Cass. 24/09/2014, n. 20149; Cass. 17/09/2015, n. 18286; Cass. 17/05/2017, n. 12436; Cass. 17/04/2023, n. 10183);
2.1.c. nel caso in esame, il provvedimento impugnato è stato emesso all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata, per il procedimento iscritto al n. 2002/2021, in data 10 gennaio 2024, senza tener conto che il procedimento iscritto al n. 4023/2021 si trovava nella medesima fase, per essere stata fissata anche per esso l’ udienza di precisazione delle conclusioni, poi celebrata in data 14 marzo 2024;
il giudice del primo procedimento ha dunque illegittimamente disposto la sospensione della causa, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., senza verificare se la riunione degli stessi fosse o meno impossibile ed omettendo, anzi, di prendere atto che essa era ancora realizzabile per essere i procedimenti nella medesima fase processuale;
2.1.d. non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza, evidenziata nella memoria depositata dal resistente, che il secondo procedimento sia stato definito in primo grado con sentenza 27 settembre 2024, n.3379, emessa sulle conclusioni rese all’ udienza del 14 marzo 2024, con cui è stato annullato, per incapacità naturale di NOME COGNOME il contratto di transazione posto a fondamento dell’opposizione a precetto proposta da NOME COGNOME ;
C.C. 15/11/2024
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Pres. Frasca
NOME COGNOME
per un verso , infatti, tale circostanza è sopravvenuta all’ illegittimo provvedimento di sospensione della causa iscritta al n. 2002/2021, che è stato indebitamente emesso allorché invece i due procedimenti, vertendo nella medesima fase processuale, avrebbero potuto essere riuniti;
per altro verso, non è stato allegato che la sentenza resa nel procedimento 4023/2021 sia passata in giudicato, sicché non può ritenersi v enuta meno la causa posta a fondamento dell’ illegittimo provvedimento di sospensione; invero, ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell ‘ art. 295 cod. proc. civ., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un ‘ ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della Corte di cassazione venga deciso il processo ritenuto pregiudicante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità (con conseguente inammissibilità del ricorso) postula il carattere definitivo di tale decisione e, dunque, il passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass., Sez. Un., 29/03/2013, n.7932; Cass. 23/05/2023, n. 14124);
in accoglimento dell’istanza di regolamento , va dunque disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Venezia, con fissazione del termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione;
le spese del regolamento possono essere compensate tra le parti, atteso l’esito del processo pregiudicante ;
vanno infine dichiarate inammissibili le istanze depositate in data 30 ottobre 2024 con le quali il difensore del resistente ha chiesto, con decorrenza dal 22 marzo 2024, la revoca dell’ amissione al patrocinio a spese dello Stato disposta a favore di NOME COGNOME con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia del 18 marzo precedente, nonché la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta sino alla data della revoca;
da un lato, infatti, il provvedimento di revoca dell ‘ammissione al patrocinio a spese dello Stato -che presuppone l’accertamento dei
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 03475/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 non compete alla Corte di legittimità, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315);
dall’altro lato, questa Corte neppure è competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell ‘ art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3bis del medesimo art. 83 – introdotto dall’art. 1 della l. n. 208 del 2015 – che nell ‘ imporre al giudice l ‘ adozione del decreto di pagamento ‘ contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta ‘ , esplicita solo una finalità acceleratoria, senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass. 16/06/2020, n. 11677).
Per Questi Motivi
la Corte dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Venezia e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza; compensa le spese del regolamento.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della