Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33211 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
Oggetto: Regolamento di competenza -Litispendenza e continenza -Condizioni -Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi -Medesimo ufficio giudiziario -Applicabilità – Esclusione – Riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c. -Presupposti – Fattispecie.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato da intendersi allegata al ricorso per regolamento di competenza; entrambi rinuncianti al mandato con atto depositato il 2 ottobre 2024;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME , a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di sostegno AVV_NOTAIO; rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), in virtù di procura in calce alla scrittura
-resistente-
avverso l’ordinanza 10 gennaio 2024, n.232 , resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento iscritto al n.2002NUMERO_DOCUMENTO;
udìta la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
NOME COGNOME notificò a NOME COGNOME un atto di precetto per l’importo di circa 90.000 Euro in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n.1949/2020, che aveva accolto la sua domanda risarcitoria per i danni derivati dai vizi di un immobile da quegli vendutogli;
NOME COGNOME propose opposizione al precetto, incardinando dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il procedimento iscritto al n. 2002/2021, assumendo che tra le parti era stata conclusa una transazione in forza RAGIONE_SOCIALEa quale NOME COGNOME, previa rinuncia agli atti e all’azione, nonché ad avvalersi del titolo esecutivo rappresentato dalla detta sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, aveva accettato, « a tacitazione di qualsiasi ulteriore pretesa », la somma di Euro 5.500;
il creditore opposto, costituitosi in giudizio, resisté all’opposizione e domandò, in via riconvenzionale, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità o inefficacia RAGIONE_SOCIALEa transazione, nonché, in subordine, l ‘annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto per incapacità o vizio del consenso e la sua rescissione per lesione;
queste stesse domande NOME COGNOME propose anche in via principale in un separato giudizio, convenendo NOME COGNOME dinanzi al medesimo Tribunale lagunare ed incardinando il processo iscritto al n. 4023/2021, assegnato a diverso magistrato;
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 03475/2024
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni del 10 gennaio 2024, il giudice del procedimento n.2002/2021, ritenuta la pregiudizialità RAGIONE_SOCIALEa causa iscritta al n.4023/2021, assegnata ad altro giudice RAGIONE_SOCIALEo stesso Tribunale, ha sospeso il processo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 cod. proc. civ.;
avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza NOME COGNOME, sulla base di un unico, articolato motivo.
NOME COGNOME, costituitosi a mezzo del proprio amministratore di sostegno, AVV_NOTAIO, ha resistito con scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.;
il AVV_NOTAIO Generale ha concluso, chiedendo l’ accoglimento del ricorso;
la sola parte resistente ha depositato memoria.
Considerato che:
preliminarmente va rilevato che non assume rilievo, ai fini del presente giudizio, la circostanza che entrambi i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, abbiano rinunciato al mandato con atto depositato il 2 ottobre 2024;
infatti, per effetto del principio RAGIONE_SOCIALEa cd. ‘ perpetuatio ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ufficio di difensore (di cui è espressione l ‘ art. 85 cod. proc. civ.), nessuna efficacia può dispiegare, nell ‘ ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d ‘ ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima RAGIONE_SOCIALE ‘ udienza o RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale già fissata (Cass . 09/07/2009, n.16121; Cass. 08/11/2017, n. 26429; Cass. 29/09/2022, n. 28365);
2. venendo al merito del ricorso per regolamento di competenza, con l’unico motivo vi ene denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 295, 273, 274 e 39 cod. proc. civ.;
il ricorrente sostiene, in sintesi, che, nella fattispecie, tra la causa iscritta al n. 2002/2021 e quella iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del medesimo ufficio giudiziario, sussisteva, non un rapporto di connessione per pregiudizialità,
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 03475/2024
Pres. COGNOME
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bensì un rapporto di parziale identità, riconducibile alla litispendenza parziale o alla continenza; pertanto, poiché le cause pendevano davanti al medesimo ufficio giudiziario, avrebbe dovuto farsi luogo alla riunione del procedimenti, ex art.273 cod. proc cv., salvo che essi si trovassero in fasi diverse; in tale ultima ipotesi, essendo impossibile la riunione, sarebbe stato possibile disporre la sospensione, ma, in applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa prevenzione, avrebbe dovuto essere sospesa la causa incardinata per seconda, ovverosia quella iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO;
2.1. il ricorso è fondato;
2.1.a. poiché nella causa iscritta al n. 4023/2021 NOME COGNOME aveva proposto, in via principale, le medesime domande (di nullità, inefficacia, annullamento e rescissione RAGIONE_SOCIALEa transazione) già formulate in via riconvenzionale nel giudizio iscritto al n. 2002/2021, sussisteva tra le due cause una relazione di parziale identità , costituente, in astratto, uno dei presupposti di operatività RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa continenza, ex art. 39 cod. proc. civ.;
la continenza, infatti, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte -suggellato dalle Sezioni Unite -sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di personae e di causae petendi e differenza quantitativa di petitum (c.d. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi , ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per la definizione RAGIONE_SOCIALE‘altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione RAGIONE_SOCIALE‘una interferisce su quella RAGIONE_SOCIALE ‘ altra (cd. continenza per specularità) (Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599252-01; in precedenza, v. Cass. 21/02/2007, n. 4089; successivamente, v. Cass. 14/07/2011, n. 15532; Cass. 03/08/2017, n.19460; Cass. 05/05/2023, n. 11888);
C.C. 15/11/2024
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
2.1.b. ciò posto, va però ricordato che l ‘operatività RAGIONE_SOCIALE a disciplina RAGIONE_SOCIALEa continenza (come di quella RAGIONE_SOCIALEa litispendenza) esige anche un altro presupposto, ovverosia che le due cause siano state proposte davanti a giudici diversi, mentre nell’ipotesi in cui cause identiche o connesse pendono dinanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve (o può) disporre la riunione dei procedimenti, rispettivamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 273 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 274 cod. proc. civ., salvo che essi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, come nel caso in cui una causa sia già stata rimessa in decisione mentre l’altra si tr ovi ancora nella precedente fase di trattazione o in fase istruttoria ( ex aliis , Cass. 23/09/2013, n. 21761; Cass. 24/09/2014, n. 20149; Cass. 17/09/2015, n. 18286; Cass. 17/05/2017, n. 12436; Cass. 17/04/2023, n. 10183);
2.1.c. nel caso in esame, il provvedimento impugnato è stato emesso all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, celebrata, per il procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, in data 10 gennaio 2024, senza tener conto che il procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO si trovava nella medesima fase, per essere stata fissata anche per esso l’ udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, poi celebrata in data 14 marzo 2024;
il giudice del primo procedimento ha dunque illegittimamente disposto la sospensione RAGIONE_SOCIALEa causa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 cod. proc. civ., senza verificare se la riunione RAGIONE_SOCIALE stessi fosse o meno impossibile ed omettendo, anzi, di prendere atto che essa era ancora realizzabile per essere i procedimenti nella medesima fase processuale;
2.1.d. non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza, evidenziata nella memoria depositata dal resistente, che il secondo procedimento sia stato definito in primo grado con sentenza 27 settembre 2024, n.3379, emessa sulle conclusioni rese all’ udienza del 14 marzo 2024, con cui è stato annullato, per incapacità naturale di NOME COGNOME, il contratto di transazione posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a precetto proposta da NOME COGNOME ;
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 03475/2024
Pres. COGNOME
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per un verso , infatti, tale circostanza è sopravvenuta all’ illegittimo provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALEa causa iscritta al n. 2002/2021, che è stato indebitamente emesso allorché invece i due procedimenti, vertendo nella medesima fase processuale, avrebbero potuto essere riuniti;
per altro verso, non è stato allegato che la sentenza resa nel procedimento 4023/2021 sia passata in giudicato, sicché non può ritenersi v enuta meno la causa posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘ illegittimo provvedimento di sospensione; invero, ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 295 cod. proc. civ., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un ‘ ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione venga deciso il processo ritenuto pregiudicante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità (con conseguente inammissibilità del ricorso) postula il carattere definitivo di tale decisione e, dunque, il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa relativa sentenza (Cass., Sez. Un., 29/03/2013, n.7932; Cass. 23/05/2023, n. 14124);
in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di regolamento , va dunque disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con fissazione del termine di tre mesi dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza per la riassunzione;
le spese del regolamento possono essere compensate tra le parti, atteso l’esito del processo pregiudicante ;
vanno infine dichiarate inammissibili le istanze depositate in data 30 ottobre 2024 con le quali il difensore del resistente ha chiesto, con decorrenza dal 22 marzo 2024, la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ amissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato disposta a favore di NOME COGNOME con delibera del RAGIONE_SOCIALE del 18 marzo precedente, nonché la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta sino alla data RAGIONE_SOCIALEa revoca;
da un lato, infatti, il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE ‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato -che presuppone l’accertamento dei
C.C. 15/11/2024
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 non compete alla Corte di legittimità, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315);
dall’altro lato, questa Corte neppure è competente alla liquidazione dei compensi al difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3bis del medesimo art. 83 – introdotto dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 208 del 2015 – che nell ‘ imporre al giudice l ‘ adozione del decreto di pagamento ‘ contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta ‘ , esplicita solo una finalità acceleratoria, senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass. 16/06/2020, n. 11677).
Per Questi Motivi
la Corte dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza; compensa le spese del regolamento.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa