Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 896 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 896 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14838/2025 R.G. proposto da: AVV_NOTAIO COGNOME
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ SCALA, con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO IN INDIRIZZO, INDIRIZZO
– intimati – avverso il PROVVEDIMENTO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 42558/2022 depositata il 26/05/2025;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/12/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME NOME (o, in altri atti, NOME COGNOME) NOME COGNOME propose, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, opposizione avverso il precetto notificatogli dal Condominio sito in Napoli, alla INDIRIZZO, convenendo in giudizio di persona l’AVV_NOTAIO, difensore dell’intimante .
Il Condominio resistette all ‘ opposizione.
NOME COGNOME pure si costituì in giudizio.
L ‘ opponente NOME COGNOME in corso di causa propose istanza di ricusazione del Giudice di pace NOME COGNOME, designata in sostituzione tabellare in luogo dell ‘ originario magistrato onorario dell ‘ Ufficio del Giudice di pace, titolare del fascicolo.
Il Presidente del Tribunale di Napoli, competente per le istanze di ricusazione avverso i Giudici di pace, con proprio provvedimento del 26/05/2025 ha disposto ‘sospendersi il giudizio ‘ .
Avverso detto provvedimento ricorre con regolamento di competenza NOME COGNOME.
Il Condominio e NOME RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME non hanno svolto difese, né hanno svolto alcuna rituale attività nel presente procedimento.
Il Procuratore generale ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso.
NOME COGNOME ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 3/12/2025, alla quale il ricorso è stato trattato ed al cui esito il Collegio ha riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premessa l’assoluta e radicale inutilizzabilità di quanto non prodotto col dovuto ministero di difensore (sicché tanto non può nemmeno esser preso in alcun modo e ad alcun fine qui in considerazione), deve rilevarsi che il ricorso è articolato su tre motivi, del seguente tenore:
‘a ssoluta inapplicabilità e violazione dell ‘ art. 295 cod. proc. civ. al procedimento di ricusazione per mancanza del rapporto di pregiudizialità tecnica’ per l ‘ insussistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il procedimento di ricusazione e qualsivoglia altra causa e segnatamente di un procedimento penale, del quale non sono indicati neppure gli estremi e, inoltre, la sospensione del procedimento in attesa della definizione di un ‘ altra causa significherebbe snaturare la funzione stessa dell ‘ istituto, che è quella di risolvere celermente un incidente processuale per garantire la regolarità del giudizio di merito;
‘incompetenza funzionale del Presidente del Tribunale a disporre la sospensione del merito e violazione ex art. 295 cod. proc. civ .’ , in quanto il Presidente del Tribunale di Napoli, nel decidere sull ‘ istanza di ricusazione, non aveva il potere di disporre la sospensione del processo di merito ex art. 295 cod. proc. civ. per ragioni di pregiudizialità, trattandosi di una valutazione che competeva solo ed esclusivamente al giudice del merito ossia della causa di opposizione all ‘ esecuzione;
‘sulla carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato’ pur a voler ritenere che la sospensione potesse essere disposta in via facoltativa ai sensi dell ‘ art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., il provvedimento impugnato sarebbe comunque nullo per carenza assoluta di motivazione in quanto non specifica quale sia la causa o il procedimento penale pregiudicante.
Il Collegio reputa preliminare l ‘ esame del secondo motivo.
Il motivo è fondato. Il presidente del tribunale, investito del procedimento di ricusazione (al pari di ogni magistrato o collegio cui questo sia devoluto), difetta in radice di qualsiasi potere di sospensione sia di detto procedimento (non trattandosi di giudizio e tanto meno essendo destinato a una pronuncia con efficacia di giudicato su alcunché), sia -a maggior ragione, non potendo in alcun
modo disporre di quello, del resto automaticamente sospeso in dipendenza del dispiegamento di una ricusazione non inammissibile -del giudizio dinanzi al giudice ricusato.
Inoltre, sia che la disposta sospensione sia riferibile al procedimento di ricusazione, sia che essa, secondo l’interpretazione complessiva del provvedimento che appare preferibile, sia da intendersi come riferita al procedimento di opposizione all’esecuzione, si tratterebbe, in ogni caso di un provvedimento emanato in carenza dei presupposti di legge, in quanto: il codice di rito non prevede alcuna possibilità di sospensione del procedimento di decisione sulla ricusazione, atteso che l’istanza va decisa il più celermente possibile ed evidentemente allo stato degli atti, in esito al concreto risultato delle informazioni eventualmente assunte o agli elementi positivamente acquisiti e accertati, al fine di assicurare la sollecita definizione del processo nel quale essa è proposta. Qualora la sospensione sia riferita al processo di opposizione all’esecuzione, essa sarebbe comunque irrituale, atteso che la proposizione dell’istanza di ricusazione comporta di per sé la sospensione del processo, a tenore dell’art. 52, terzo comma, cod. proc. civ., salvo che il giudice del processo stesso valuti l’istanza come manifestamente inammissibile per carenza dei requisiti formali (Cass. del 19/01/2022 n. 1624; Cass. del 6/12/2011 n. 26267). Ancora, il potere di sospensione non è, nel processo di opposizione esecutiva, previsto se non con riferimento alla fase interinale e il suo esercizio è comunque rimesso al giudice dell’esecuzione ed è destinato ad incidere sul processo esecutivo e non su quello di cognizione, ossia di opposizione in senso proprio (in ordine alla sospensione del processo esecutivo e all’inapplicabilità con riferimento ad esso degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. si veda Cass. del 24/06/2025 n. 17003).
Fondato è pure il primo motivo. Il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di Napoli -che, pur emesso senza contraddittorio e quindi nelle forme del decreto, ha il contenuto di un ‘ ordinanza di
sospensione del processo, sebbene alcuna qualificazione formale risulti dal suo testo -ha sospeso non solo il procedimento di ricusazione, ma pure e direttamente il processo di opposizione a precetto, pendente dinanzi al Giudice di pace ricusato, sulla base di una supposta pregiudizialità del processo penale, senza alcun altro riferimento concreto all ‘ inferenza del procedimento penale sul processo civile di opposizione all ‘ esecuzione e senza alcun concreto aggancio normativo, salvo un generico riferimento all ‘ art. 295 cod. proc. civ. e al rilievo che «la decisione in sede penale ha carattere certamente pregiudiziale nell ‘ ambito della causa pregiudicata». Dal ricorso per regolamento risulta che non vi era alcun procedimento penale pendente neppure in fase di indagini preliminari e alcunché è stato controdedotto sul punto dallo COGNOME COGNOME. Questa Corte ha già affermato che (Cass. n. 11010 del 25/05/2005), ai sensi dell ‘ art. 42 cod. proc. civ., e secondo un ‘ interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma, deve ritenersi impugnabile con istanza di regolamento di competenza anche il provvedimento di sospensione del processo adottato ex art. 52 cod. proc. civ. a seguito di ricusazione del giudice, giacché pure in relazione ad un provvedimento sospensivo del processo di tal fatta, quantunque diverso e non analogo rispetto a quello previsto dall ‘ art. 295 cod. proc. civ. (per il quale il rimedio del regolamento di competenza è espressamente previsto), viene comunque in rilievo il pari interesse della parte ad ottenerne il controllo di effettiva rispondenza allo schema legale di riferimento, ad evitare che, ove il provvedimento sia in concreto adottato in difformità da detto schema, si abbia un ingiustificato, e non altrimenti rimediabile, arresto (sia pure temporaneo) dell ‘ iter processuale.
La fondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso per regolamento comporta l ‘ assorbimento del terzo.
Il ricorso per regolamento deve, pertanto, essere accolto e il provvedimento con esso impugnato deve essere cassato.
Il procedimento di ricusazione deve essere ripreso dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, in persona di altro Magistrato, al quale competerà di provvedere sull ‘ istanza di ricusazione, dato che il processo di opposizione all ‘ esecuzione risulta sospeso in ragione proprio della pendenza di quel procedimento incidentale, al cui rituale sviluppo ed esito il procedimento di merito potrà riprendere.
L ‘ accoglimento del ricorso comporta la soccombenza di NOME COGNOME COGNOME NOME, che ha dato causa al procedimento di ricusazione nel cui ambito è stato emanato il provvedimento oggi impugnato e nei cui confronti deve, pertanto, essere pronunciata la condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in considerazione dell ‘ attività processuale espletata e del valore della controversia.
Possono, invece, compensarsi le spese nei rapporti tra l’odierna ricorrente e il INDIRIZZO, in Napoli, poiché non può in suo danno applicarsi né il principio ordinario di soccombenza (non avendo contrastato l’avversa pretesa), né quello di causalità (non avendo dato causa al procedimento in cui è stato reso il non legittimo provvedimento oggi impugnato).
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del procedimento di ricusazione dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli.
Condanna COGNOME NOME (o NOME COGNOME) NOME COGNOME al pagamento delle spese di questo regolamento di competenza, che liquida in euro 2.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e Iva per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione in data 3/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME