Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30675 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30675 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23310-2017 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ESTER COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura centrale RAGIONE_SOCIALE‘Istituto
-ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso con ricorso incidentale, dagli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio del l’avvocato NOME COGNOME
R.G.N. 23310/2017
COGNOME.
Rep.
C.C. 19/09/2023
giurisdizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ingegneri. Sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione per il sisma aquilano.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-intimata – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 211 del 2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA , depositata il 30 marzo 2017 (R.G.N. 471/2016).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 211 del 2017, depositata il 30 marzo 2017, la Corte d’appello di L’RAGIONE_SOCIALE ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima città, che aveva accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘ingegner e NOME COGNOME e aveva dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione d’ufficio alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva avanzata per l’anno 2008.
1.1. -La Corte territoriale reputa fondate le censure RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la pronuncia del Tribunale, che avev a escluso l’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a fronte del versamento del solo contributo integrativo.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335, e RAGIONE_SOCIALEa normativa d’interpretazione autentica dettata dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, l’ingegnere iscritto all’albo, che svolge contestualmente un’attività lavorativa subordinata (nella specie, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e dunque non è iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, è tenuto, per l’attività libero -professionale, all’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Solo l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, improntata a una finalità di estensione RAGIONE_SOCIALEe tutele, garantisce al professionista una copertura
previdenziale. È ininfluente il versamento del contributo integrativo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che adempie a una funzione meramente solidaristica, senza attribuire alcun diritto alle prestazioni previdenziali.
1.2. -La pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, è prescritta.
La prescrizione quinquennale per la riscossione dei contributi per l’anno 2008 decorre dal 16 giugno 2009 e sono tardive, pertanto, le richieste formulate con la nota ricevuta il primo luglio 2014 e con l’avviso di addebito notificato il 27 gennaio 2016, allorché il termine di prescrizione era già vanamente decorso.
Non si possono ravvisare, inoltre, né l’impossibilità giuridica di far valere il proprio diritto, né l’occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.).
Ne consegue che la domanda RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dev’essere respinta .
La decisione del Tribunale merita, dunque, di essere confermata, con le precisazioni esposte.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di L’RAGIONE_SOCIALE , con ricorso affidato a due motivi.
-L’ingegnere NOME COGNOME resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale condizionato, articolato in sei censure e illustrato da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto in questa sede attività difensiva.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380 -bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio, al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE procede per due motivi.
1.1. -Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.P.R. 22 luglio 19 98, n. 322.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare prescritte le pretese contributive, senza considerare che il termine di prescrizione decorre unicamente dal primo dicembre 2009, una volta che è spirato il termine del 30 novembre 2009, «fissato per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta sul reddito e RAGIONE_SOCIALEa contribuzione» (pagina 9 del ricorso per cassazione).
1.2. -Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009, n. 3753.
Per i soggetti operanti, come l’ingegner COGNOME, nei territori colpiti dal sisma, i termini di prescrizione sarebbero sospesi fino al 31 dicembre 2009 e sarebbe dunque erronea la declaratoria di prescrizione del diritto.
-L’ingegner e NOME COGNOME propone ricorso incidentale condizionato, che si dipana per sei motivi.
2.1. -Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il professionista denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del decreto mini steriale 2 maggio 1996, n. 281, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
La sentenza d’appello, contra legem , avrebbe distinto il contributo soggettivo dal contributo integrativo, egualmente idoneo a precludere il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.2. -Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), l’ingegner COGNOME censura l’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
La Corte territoriale non avrebbe considerato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha notificato l’avviso di addebito ben oltre il termine di decadenza fissato dall’art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . Sarebbe stato dunque omesso l’esame d’un fatto decisivo, tempestivamente introdotto nel dibattito processuale.
2.3. -Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale prospetta l’omesso esame d’un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti e concernente la carenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa trasparenza e RAGIONE_SOCIALEa certezza del credito.
2.4. -Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale allega l’omesso esame d’un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti e inerente alla carenza, nella nota e nell’avviso di addebito, degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.5. -Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il professionista denuncia omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e relativo alla necessità di applicare l’art. 33, comma 28, RAGIONE_SOCIALEa legge 12 novembre 2011, n. 183, in ordine alla sospensione RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei crediti previdenziali e alla riduzione del 40% RAGIONE_SOCIALE‘ammontare dovuto.
2.6. -Con il sesto mezzo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale censura, infine, l’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e inerente all’incertezza obiettiva, suscettibile di ridurre l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa contribuzione dovuta e d’impedire l’aggravio di sanzioni, interessi e oneri accessori.
-Hanno priorità logica il primo, il secondo, il terzo e il quarto mezzo del ricorso incidentale, che hanno valenza potenzialmente assorbente RAGIONE_SOCIALEe censure mosse con il ricorso principale, in quanto contestano in radice il credito vantato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e s’indirizzano contro le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale concernenti l’obbligo d’iscrizione
alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’astratta fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che su tale iscrizione s’incardina.
3.1. -Il primo motivo del ricorso incidentale dev’essere disatteso.
Questa Corte è ferma nel ritenere che l’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gravi sugl ‘ ingegneri e sugli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che perciò non possano iscriversi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e che all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto iscritti all’albo, versino soltanto un contributo integrativo di carattere solidaristico, senza beneficiare RAGIONE_SOCIALEa costituzione di alcuna posizione previdenziale.
In virtù del principio di universalizzazione RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa, coessenziale all ‘ art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, e del rapporto di complementarità che intercorre tra il sistema previdenziale di categoria e quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l ‘ unico versamento contributivo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ esclusione d ell’ obbligo d ‘ iscrizione è quello che costituisce in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (fra le molte, Cass., sez. VI-L, 23 giugno 2022, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Da tale orientamento, che ha superato anche il vaglio di costituzionalità (sentenza n. 238 del 2022) ed è stato ribadito a più riprese da questa Corte (di recente, Cass., sez. lav., 21 luglio 2023, n. 21962, 1° giugno 2023, n. 15515, e 18 aprile 2023, n. 10274), non vi sono ragioni per discostarsi, né il ricorrente incidentale si cura di confutarne gli argomenti, limitandosi a reiterare la tesi RAGIONE_SOCIALEa rilevanza del versamento del mero contributo integrativo.
3.2. -Possono essere esaminati congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato, che revocano in dubbio la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa su un versante eminentemente formale, relativo al decorso del termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo (secondo motivo), all’insussistenza dei presupposti di trasparenza e certezza del credito (terzo motivo) e all’inosservanza dei
requisiti RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo (quarto motivo).
Non possono essere accolti neppure questi motivi, tutti formulati come omesso esame d’un fatto decisivo .
Nella loro essenza, le doglianze mirano a contestare le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale sull’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sul diniego di ogni valenza risolutiva degli elementi di segno antitetico prospettati al fine di disconoscere radicalmente il credito rivendicato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che a quell’obbligo d’iscrizione si correla.
È dirimente la circostanza che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, l’opposizione promossa dal debitore, alla stessa stregua RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a decreto ingiuntivo, instaura un giudizio a cognizione piena sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata e non è circoscritta alla verifica RAGIONE_SOCIALEa regolarità formale RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato (Cass., sez. lav., 6 agosto 2012, n. 14149).
La decadenza per tardiva iscrizione dei crediti contributivi (Cass., sez. lav., 23 gennaio 2020, n. 1558, e 26 novembre 2013, n. 26395) e i vizi di forma che inficiano l’atto impositivo (Cass., sez. lav., 19 gennaio 2015, n. 774) non sono di per sé idonei a destituire di fondamento il credito dedotto in causa, che dev’essere esaminato nel merito, senza arrestarsi a un sindacato prettamente formale (Cass., sez. VI-L, 6 luglio 2018, n. 17858).
3.3. -Devono essere, invece, dichiarati inammissibili, per carenza d’interesse, il quinto e il sesto motivo del ricorso incidentale condizionato.
Tali censure non sono dirette contro una statuizione espressa o implicita RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito, ma involgono questioni logicamente consequenziali, inerenti alla corretta determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto e al trattamento sanzionatorio, rimaste assorbite per effetto RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di prescrizione.
In relazione a tali questioni, i giudici d’appello non hanno pronunciato ex professo e neppure si può ravvisare alcun rigetto implicito. Difetta, pertanto, la soccombenza che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione e permane integra la facoltà di riproporre le medesime questioni al giudice del rinvio, in caso di riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza (fra le molte, Cass., sez. III, 6 giugno 2023, n. 15893, e Cass., sez. VI-L, 23 luglio 2018, n. 19503).
-Si può quindi esaminare il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
4.1. -Il primo motivo non coglie nel segno.
Questa Corte è costante nell’affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi stessi e non dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi ad opera del titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa: la dichiarazione in questione, invero, si configura quale esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo (in tal senso, già Cass., 31 ottobre 2018, n. 27950).
A tali principi, confermati anche di recente (fra le molte, Cass., sez. lav., 27 settembre 2023, n. 27499, 25 settembre 2023, n. 27294, e 19 settembre 2023, n. 26811) , si è uniformata la sentenza d’appello , che, pertanto, non merita censure.
4.2. -Si rivela fondato, per contro, il secondo motivo del ricorso principale.
4.2.1. -Giova premettere che la corretta individuazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione si configura come una quaestio iuris , che il giudice è chiamato a valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti al processo, al fine di verificare se sia trascorso il «tempo determinato dalla legge» (art. 2934 cod. civ.) per l’estinzione del diritto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683).
Non ha alcun rilievo la circostanza, valorizzata nel controricorso (pagina 16), che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non abbia contestato nel giudizio d i gravame
la data del 16 giugno 2009, identificata dalla sentenza d’appello come scadenza per il pagamento dei contributi e, di riflesso, come dies a quo del termine di prescrizione. Il principio di non contestazione, invocato nel controricorso, attiene ai fatti storici sottesi alle domande e alle eccezioni introdotte nel processo e non investe la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile, prerogativa del giudice ( Iura novit curia ).
Quel che rileva è che, sulla fattispecie unitaria RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del diritto per prescrizione, nessun giudicato si possa predicare, in quanto le censure RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno sempre mantenuto controverso il tema, in tutti gli aspetti che concorrono a definirlo.
4.2.2. -Questa Corte (Cass., sez. lav., 1° febbraio 2023, n. 2987) ha già avuto occasione di puntualizzare che «Il termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva risulta sospeso per effetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina speciale dettata per fronteggiare il sisma aquilano 14.1.- In seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, che ha dichiarato lo stato d ‘ emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed altri comuni RAGIONE_SOCIALEa regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, è stata adottata, il 9 aprile 2009, una ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, per dettare ulteriori misure urgenti. L ‘ art. 2, comma 1, di tale ordinanza così dispone: ‘ Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data RAGIONE_SOCIALE ‘ evento sismico nei comuni di cui all ‘ art. 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l ‘ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ‘».
Questa Corte ha poi passato in rassegna le ulteriori proroghe RAGIONE_SOCIALEa sospensione e ha osservato che l’attività di riscossione è gradualmente ripresa, in forza RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 33, comma 28, RAGIONE_SOCIALEa legge 12
novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato. (Legge di stabilità 2012)» e richiamata dallo stesso professionista a sostegno del quinto motivo di ricorso incidentale.
Né il controricorso e la memoria illustrativa prospettano argomenti che inducano a rimeditare le conclusioni cui questa Corte è giunta, in una fattispecie sovrapponibile a quella odierna.
Il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.) e la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘attività di riscossione, provvista di valenza generale, condiziona ab origine la possibilità giuridica di far valere il diritto e, dunque, si riverbera sul corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione eccepita dal debitore (ordinanza n. 2987 del 2023, cit., punto 15.1. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
-In conclusione, dev’essere accolto il secondo motivo del ricorso principale, laddove il primo dev’essere disatteso.
Il ricorso incidentale, nel suo complesso, dev’essere respinto .
-La sentenza d’appello è cassata in relazione alla censura accolta.
-La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di L’RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, riesaminerà il tema RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla luce dei principi ribaditi nella presente ordinanza e di tutti i rilievi svolti.
Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
-L’integrale rigetto del ricorso incidentale, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primo mezzo; respinge il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione