SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 619 2024 – N. R.G. 00000777 2022 DEL 08 11 2024 PUBBLICATA IL 11 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro NOME COGNOME viste le note depositate ai sensi dell’art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 777/22 RG Lav.
TRA
rappresentata dagli avv,ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
e
rappresentati dall’avv NOME Flori
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. NUMERO_CARTA
RAGIONI DELLA DECISIONE
La pretesa contributiva si fonda sull’assoggettamento a contribuzione di periodi di omessa retribuzione di alcuni dipendenti.
La Cooperativa opponente deduce che si è trattato di periodi non retribuiti, ammettendo che in alcuni casi si trattava di «lavoratori impiegati all’interno di istituti scolastici» e poiché «nel periodo di cessazione dell’attività all’interno delle scuole, cessava anche l’effettuazione dei servizi da parte della cooperativa ricorrente» essi «erano collocati in sospensione dal lavoro»; così come «il lavoratore addetto allo svolgimento di servizi presso una palestra, era
stato sospeso sino al 06 gennaio 2016, in quanto tale palestra era chiusa per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione».
Tali argomentazioni non si possono ritenere conferenti non risultando in generale che il datore di lavoro possa (unilateralmente) sospendere il pagamento della retribuzione in periodi in cui non ha interesse a ricevere la prestazione del dipendente (né certamente tale diritto può nascere dalla considerazione che un eventuale licenziamento con successiva riassunzione potrebbe essere più svantaggioso per i lavoratori interessati).
In altri casi si sarebbe trattato «di un congedo parentale regolarmente richiesto ed autorizzato dall’ » (lavoratrice o di lavoratori , e , che «in alcuni giorni, erano volontariamente assenti dal lavoro (essendo indicati nel rispettivo LUL, come ‘AP’ e ‘A’), in quanto in tali periodi … richiedevano espressamente di potere assentarsi dal lavoro».
Quanto al «congedo parentale» la deduzione appare generica non essendo specificato il periodo; la circostanza che esso sia stato «autorizzato dall » doveva essere provata documentalmente»; le deposizione testimoniale della lavoratrice interessata non soccorre, in quanto il suo contenuto non attesta (con sufficiente certezza) la coincidenza del periodo di congedo con quello delle contestate assenze («ho avuto un congedo … mi sa che proprio nel 2016 non ho lavorato.. comunque ho preso lo stesso stipendio per 10 mesi di lavoro» in quanto « lavoravo comunque solo 10 mesi all’anno, esclusi luglio e agosto; questo non l’ho chiesto io, .. il contratto neanche l’ho letto, sapevo che era così, me lo disse che quella volta era la responsabile»), rilevando che parte opponente non ha prodotto le relative buste paga della dipendente, che dal verbale risulta essere stata retribuita (parzialmente) per i mesi di giugno e settembre 2016, e assente senza retribuzione nei due mesi intermedi.
Quanto a tutte altre assenze ‘volontarie’, grava in casi analoghi sul datore di lavoro provare che esse siano state richieste (e non meramente subìte) dal dipendente
(«dato che una mera sospensione del lavoro, dovuta a contingenze legate al medesimo, ..non incide sul diritto di quest’ultimo a percepire l’intero compenso»: Cass.2033/00); si tratta infatti di una circostanza impeditiva, essendo il fatto costitutivo della pretesa contributiva già provato dalla vigenza del rapporto di lavoro (con assolvimento dell’onere gravante sull : essendo l’obbligazione contributiva esclusa solo «se le rispettive prestazioni non siano state rese per assenze dei lavoratori o per accordo con il lavoratore, con onere della prova a carico del datore: cd fr Cass.24109/18).
All’esito dell’istruttoria si deve ritenere che tale prova non sia stata fornita, non essendo emerso che i lavoratori abbiano manifestato interesse ad assentarsi (né in singole giornate, né per tutto il periodo di chiusura delle strutture a cui erano addetti), avendo piuttosto subìto le condizioni offerte in via di mero fatto (senza cioè essere riportate nei contratti di assunzione: v doc. da 6 a 16 allegati al ricorso) dalla RAGIONE_SOCIALE
Sul punto appare opportuno rilevare che per mezzo della prova testimoniale sarebbe stato necessario dimostrare la volontà di sospendere la prestazione, liberamente manifestata di volta in volta dai singoli lavoratori: mentre tale mezzo istruttorio non è idoneo a provare eventuali accordi verbali impegnativi per tutto il successivo svolgimento del rapporto, a fronte della forma scritta richiesta dalla legge per la stipulazione di contratti a tempo parziale (a parte quanto disposto dagli art.2722 e 2723 cc); non giova pertanto a parte opponente il fatto che i lavoratori abbiano (implicitamente) accettato all’inizio del rapporto la sua sospensione nel periodo estivo (credendo o meno, erroneamente, che essa fosse prevista nel contratto scritto).
L’eccepita prescrizione non si è compiuta dovendosi considerare, oltre al periodo di sospensione dal 23/2/20 al 30/6/20 ex art.37 DL18/20, accennato nel ricorso, anche quello successivo dal 31/12/20 al 30/6/21 di cui all’art.119 DL 183/20
10. Il fatto di aver adottato tale illegittimo sistema anche «negli anni precedenti al 2016»
senza subire contestazioni dall’ – oltre che ad essere genericamente dedotto e non provato – non autorizzava certamente la Cooperativa a proseguire in tale condotta, in virtù di un «affidamento» pretesamente generato dall .
Tuttavia si deve riconoscere l’assenza della «intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere« di cui alla lettera b) del comma 8 dell’art.116 L.388/00, ricorrendo piuttosto la fattispecie di cui alla precedente lettera a) : laddove, come evidenziato a tal fine dall’opponente, l’omissione contributiva risultava dalle stesse buste paga (ovvero «registrazioni obbligatorie»), secondo quanto attestato nello stesso verbale di accertamento (doc.3 allegato al ricorso, pag.6; cfr sul punto Cass. 1230/11 secondo cui in casi analoghi «ricorre l’ipotesi meno grave perché il credito dell seppure non segnalato in piena conformità alle complesse regole prescritte, è comunque evincibile attraverso documentazione di provenienza del soggetto obbligato»)
Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, che dispone la liquidazione delle spese considerando la misura della parziale e reciproca la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA non dovute le somme di cui all’opposto Avviso, limitatamente alla applicazione delle sanzioni nella misura di cui alla lettera b) invece che alla lettera a), del comma 8 dell’art.116 L.388/00.
CONDANNA la Società ricorrente, in favore dell al pagamento del 50% delle spese di lite che liquida in complessivi €.2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge
Ancona, 08/11/2024