Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13870 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13870 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10713/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (p.e.c. EMAIL), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore
– intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano n. 607/2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso cartella di pagamento emessa da RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contenente la richiesta di pagamento di euro 172.679,40 a titolo di spese di giustizia relative al procedimento penale n. 3330/15 R.G.N.R., definito dal G.I.P. del Tribunale di Milano con sentenza n. 1028/15.
Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione.
Adita dal COGNOME, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza in questa sede impugnata, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello, rilevando che l’azione proposta era stata qualificata dal giudice di primo grado quale opposizione all’esecuzione e che trovava, di conseguenza, applicazione l’art. 92 r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941, che escludeva che i giudizi di opposizione all’esecuzione fossero soggetti alla sospensione feriale dei termini.
NOME COGNOME ricorre, con tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione di appello.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, pur ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
Il Collegio si è riservato il deposito nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art 327 cod. proc. civ., in relazione al combinato disposto dell’art. 92 del regio decreto n. 12 del 1941 e degli artt. 1 – 3 RAGIONE_SOCIALE legge 742/1969, per avere la Corte dichiarato il ricorso tardivo e, pertanto, inammissibile ex art 327 cod. proc. civ.
Sostiene che la Corte di Appello avrebbe errato nell’interpretare la normativa in materia di termini processuali, che deve essere coordinata con i principi costituzionali e, in particolare, con l’art. 24 Cost., poiché con l’opposizione in esame non era stato chiesto un mero accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria dell’RAGIONE_SOCIALE, ma piuttosto era stata proposta una domanda autonoma e diversa avente ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza del titolo originario, nonché l’ulteriore domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, deducendo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di
valutare la circostanza, dirimente, che non si verteva in ipotesi di giudizio di opposizione esecutiva, tanto che lo stesso giudice d’ appello aveva escluso che l’RAGIONE_SOCIALE avesse titolo per partecipare al giudizio.
Con il terzo motivo, articolato in sub-censure contraddistinte dalle lettere ‘A’, ‘B’ e ‘C’ , a loro volta articolate in ulteriori paragrafi, il ricorrente denunzia, ai sensi de ll’art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 615 e 617 cod. proc. civ.), nonché la violazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Segnatamente, contesta alla Corte di merito di avere omesso la disamina nel merito de i motivi d’appello, così incorrendo nelle violazioni RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative evocate, e di avere totalmente trascurato l’esame di fatti decisivi .
Il primo motivo, con il quale si deduce essere stato erroneamente applicato il principio dell’apparenza e comunque la regola dell’esenzione dalla sospensione feriale, perché la causa avrebbe ad oggetto un’azione di accertamento negativo del credito, è infondato.
4.1. Anche a voler prescindere dal rilievo, di per sé assorbente, che nel ricorso non viene trascritto il tenore RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e degli atti RAGIONE_SOCIALE controparti per valutare se il thema decidendum involgesse anche una domanda di tal genere e, quindi, se potesse o meno trovare applicazione il principio generale (su cui, per tutte, v. Cass. 11/07/2014, n. 15892, oppure Cass. 31/03/2016, n. 6235) per il quale, dispiegata in uno a domanda esente da sospensione feriale altra connessa invece a questa soggetta, è di norma (salvo il caso del carattere meramente accessorio di quest ‘ ultima o la sua mancata disamina in quanto subordinata o
assorbita) esteso alla prima il regime ordinario di applicazione RAGIONE_SOCIALE sospensione, l’assunto difensivo del ricorrente è, in ogni caso, infondato, in quanto le contestazioni rivolte alla cartella esattoriale, asseritamente fondata su titolo esecutivo nullo e priva RAGIONE_SOCIALE specifica indicazione del dettaglio degli addebiti, come pure la dedotta prescrizione del diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE somme portate dalla cartella, i ntegrano sicuramente l’oggetto principale di una opposizione all’esecuzione, perché volte a mettere in discussione il diritto stesso RAGIONE_SOCIALE parte istante di procedere all’esecuzione forzata.
Pertanto, la giurisprudenza invocata a sostegno RAGIONE_SOCIALE censura, al fine di ammettere l’applicazione dell’istituto RAGIONE_SOCIALE sospensione feriale dei termini, non è pertinente , visto che l’opposizione non cessa di riguardare in via immediata e diretta l’accertamento del diritto del creditore procedente di pretendere le somme portate dalla cartella esattoriale.
4.2. Né, d’altro canto, a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che, in appello, l’odierno ricorrente a bbia insistito nella richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. conseguente al preteso illegittimo operato dell ‘ agente RAGIONE_SOCIALE riscossione. Tale domanda va infatti comunque inquadrata nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE previsione di cui all ‘ art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. ed essa è accessoria e dipendente rispetto a quella principale di opposizione all ‘ esecuzione, onde la sua proposizione non è sufficiente a determinare l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE sospensione feriale dei termini (in tal senso, Cass., sez. 3, 28/09/2009, n. 20745: «le cause di opposizione all ‘ esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 742 del 1969 ed a tal fine nulla rileva che, unitamente all ‘ opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di
distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione»; in senso conforme, Cass., sez. 3, 07/05/1998, n. 397; Cass., sez. 3, 25/03/2003, n. 4375; Cass., sez. 3, 28/09/2020, n. 20354; Cass., sez. 6 -3, 21/07/2020, n. 15449).
Sussistendo, dunque, le ragioni di speditezza processuale poste a base dell ‘ esenzione dalla sospensione feriale, la Corte territoriale, attenendosi alla qualificazione dell’azione operata dal giudice di primo grado, in applicazione del principio dell’apparenza, ha correttamente rilevato la conseguente tardività dell ‘ appello.
Anche il secondo motivo è infondato, in quanto le contestazioni riportate in ricorso (da pag. 18) depongono per la qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione, a nulla rilevando che il giudice d’appello abbia estromesso dal giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, posto che tale decisione poggia sul presupposto processuale che quest’ultima non avesse partecipato al giudizio di primo grado, né fosse stata evocata nel giudizio di appello.
Il terzo motivo è inammissibile, considerato che l’accertata tardiva proposizione del gravame precludeva al giudice d’appello l’esame del merito.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione