Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4165 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1256/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO (EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso dell’AVV_NOTAIO (EMAIL). -controricorrente –
avverso la sentenza della C orte d’Appello di Potenza n. 623/2022 depositata il 28/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 marzo 2017 il Tribunale di Matera rigettava l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del corrispettivo di somministrazione di gas, portato da fatture relativa al periodo 2008-2010 e rimaste insolute.
Avverso la predetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE interponeva appello, in cui si costituiva resistendo RAGIONE_SOCIALE, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del gravame, in quanto tardivamente proposto.
2.1. Con sentenza n. 623/2022 del 28 ottobre 2022, la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile l’appello per tardività del gravame, essendo spirato il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia <>.
Deduce che l’art. 327, 1° comma, cod. proc. civ. espressamente prevede che <>; l’art. 155 cod. proc. civ. definisce il computo dei termini precisando che <>; infine, la legge 162/2014 ha disposto la modifica dell’art. 1 della legge 742/1969, imponendo il periodo di sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto.
Lamenta pertanto che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del combinato disposto delle norme tutte suindicate e, per l’effetto, ha erroneamente rilevato la tardività dell’appello proposto, affermando, in violazione e/o falsa applicazione di legge, che <>.
2. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 327, 1° comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, applicabile al caso di specie, trattandosi incontestabilmente di giudizio di primo grado instaurato dopo il 4 luglio 2009: «Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza».
Tanto premesso, questa Corte ha già avuto modo di
affermare che per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. ( c.d. termine <> di impugnazione, decorrente dalla pubblicazione, in difetto di notificazione della sentenza impugnata ), si osserva, a norma degli artt. 155, 2° comma, cod. proc. civ., e 2963, 4° comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non <>, bensì <>, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Analogamente si deve procedere allorquando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini.
In tal caso, infatti, il computo dei termini deve sempre essere calcolato a mesi per quanto riguarda il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
Ad esso, tuttavia, deve essere aggiunto il periodo di sospensione previsto dall’art. 1 L. 742/1969, nella formulazione novellata dalla L. 162/2014 sopra richiamata, che deve invece essere calcolato a giorni, dato che la citata disposizione espressamente prevede che il periodo di sospensione feriale decorre dal 1° agosto al 31 agosto, dunque conteggiandolo in trentuno giorni.
2.1. Per valutare la tempestiva proposizione dell’impugnazione, in aggiunta al c .d. <> di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ. vanno dunque considerati i trentuno giorni del periodo di sospensione feriale (Cass., 7/2/2019, n. 6592; Cass., 25/8/2020, n. 17640; ancora di recente in materia tributaria, Cass., 26/7/2023, n. 22518).
2.2. Orbene, nel caso di specie risulta pacifico ed indiscusso che la sentenza di primo grado del Tribunale di Matera venne
pubblicata in data 24 marzo 2017, e che al termine di sei mesi dalla pubblicazione bisogna aggiungere i 31 giorni di sospensione feriale, per cui il termine utile per la proposizione dell’appello è spirato il 25 ottobre 2017 e non già il 24 ottobre 2017, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello di Potenza.
I n accoglimento dell’unico motivo di ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza