Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32527 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20643/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege – ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (C.F. 80224030587), con domicilio digitale ex lege – controricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
BANCA D’ITALIA
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4781 del 24 marzo 2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME era creditore nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in virtù di un decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma del 22 febbraio 2010; notificato il titolo esecutivo e il precetto, il creditore aveva intrapreso una procedura espropriativa presso terzi nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE;
-nella procedura esecutiva mobiliare il terzo pignorato aveva accantonato la somma di Euro 12.413,00 e rilasciato la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ.;
-ciononostante, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione aveva chiuso anticipatamente la procedura con ordinanza del 16/12/2013;
-contro tale ordinanza, NOME COGNOME aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.;
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 21412 del 16 novembre 2016, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo non provata la notifica del titolo esecutivo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, individuato come debitore;
-successivamente, l’opponente aveva proposto revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. contro la citata sentenza n. 21412/2016, sostenendo che vi era stato un errore di fatto;
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4781 del 24 marzo 2023, aveva rigettato la domanda di revocazione;
-avverso la predetta sentenza, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatti decisivi;
-il RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati Banca d’Italia e RAGIONE_SOCIALE;
-all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 22/10/2025, il Collegio si riservava il deposito RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità del ricorso, può prescindersi dalla verifica RAGIONE_SOCIALE‘integrità del contraddittorio e RAGIONE_SOCIALE ritualità RAGIONE_SOCIALEe notificazioni eseguite nei confronti degli intimati e dall’illustrazione dei motivi RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione;
-la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 24/03/2023;
-il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato in data 19/10/2023, ben oltre il prescritto termine semestrale, che, nelle opposizioni esecutive, non soggiace alla ‘sospensione feriale’;
-infatti, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 de l r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del terzo di cui all’art. 548 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice.» ( ex permultis , Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01);
-non comporta alcuna differenza, rispetto alla qui indicata conclusione, il fatto che il ricorso concerne l’impugnazione per revocazione di una decisione resa in sede di opposizione agli atti esecutivi: infatti, anche «al termine per proporre la revocazione non si applica la sospensione feriale, a nulla rilevando l’allegazione di un errore qualificatorio, che può essere dedotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice» (Cass. Sez. 3, 13/06/2024, n. 16535, Rv. 671299-01);
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.400,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)