SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 1387 2025 – N. R.G. 00000814 2025 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’Appello di L’Aquila
La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa. NOME COGNOME Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo generale dell’anno 20 25, promossa da:
, nato ad Avezzano il DATA_NASCITA, C.F. ed ivi residente alla INDIRIZZO elettivamente domiciliato alla INDIRIZZO) presso lo studio dell’AVV_NOTAIO C.F. – fax NUMERO_TELEFONO indirizzo p.e.c.: RAGIONE_SOCIALE
che, lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata in calce al presente atto.
-Appellante –
Contro
TABLE
procura speciale Dott. n.13239 del 23/07/2025, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (
-fax NUMERO_TELEFONO), giusta procura in calce elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, alla INDIRIZZO;
Notaio in Roma, repertorio n.183055, raccolta ed C.F.
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 60/2025, emessa dal Tribunale di Avezzano il 30 gennaio 2025 e pubblicata in data 03 febbraio 2025.
All’udienza del 23 dicembre 2025, ore 09,00, sostituita da note scritte con termine perentorio coincidente con la data ed ora indicate, le parti hanno discusso e rassegnato le conclusioni con il deposito delle predette note ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. ed il Collegio deci de la causa con il deposito telematico della sentenza con motivazione contestuale, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per l’ appellante, nell’atto di appello :
l’Ecc.ma Corte di Appello adita, voglia ogni contraria istanza disattesa, ed in totale riforma dell’impugnata sentenza accogliere, le seguenti conclusioni:
-preliminarmente, sospendere l’efficacia della sentenza n. 60/2025 R.G. n. 1937/2019 non notificata, per i motivi indicati in parte narrativa,
-nel merito respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 60/2025 R.G.N. 60/2019 del Tribunale di Avezzano ed accertare l’illegittimità ed inefficacia degli atti opposti, dichiarando improcedibile e/o estinta l’azione esecutiva presso terzi e c he la
non ha diritto a procedere alla riscossione nei confronti dell’odierno opponente, nonché la cessata materia del contendere, con la restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza del giudizio.
-Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Per l ‘appellat a: nella comparsa di costituzione
l’appello ex adverso proposto venga dichiarato inammissibile, perché tardivamente introdotto ovvero venga integralmente respinto e/o rigettato.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 60/2025 pubblicata in data 03 febbraio 2025 il Tribunale di Avezzano pronunciandosi sulla domanda di opposizione a ll’esecuzione proposta da nei confronti di con la quale chiedeva di accertare l’illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi n. 05484201900001065/000 notificato in data 25.6.2019 per l’importo di €. 10.502,16 e, conseguentemente, l’insussistenza del diritto a procedere all’esecuzione forzata da parte della convenuta, rigettava la spiegata opposizione e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta.
1.1 A sostegno della domanda di opposizione rappresentava, deduceva ed eccepiva quanto segue:
-la violazione dell’art. 50 , commi 1 e 2, del D.p.r. 602/73 in conseguenza della nullità della notifica degli atti di intimazione di pagamento portati in esecuzione dalla convenuta in quanto eseguita da ovvero da parte di un operatore privato non munito dei poteri di consegna degli atti giudiziari;
quanto alla cartella n. 05420180003130101000, la tardività della stessa in quanto emessa in violazione di quanto disposto dall’art. 1 , comma 163, della L. 296/2006;
-quanto alla cartella n. 05420140000461473000 l’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’opposta stante la nullità della notifica di
-quanto alla cartella n.05420180004628815000, l’intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell’art. 5 del D.L. 953/82, stante la nullità della notifica eseguita da
In ogni caso, ha eccepito la decadenza del diritto alla riscossione ex art. 17, comma 1, parag. c) del D.p.r. n. 602/73.
Per tali motivi chiedeva di accertare e dichiarare l ‘illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi n. 05484201900001065000 notificato in data 25.06.2019 e l’insussistenza in capo all del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per la irritualità della notifica dei titoli esecutivi e/o per la intervenuta prescrizione e/o la decadenza dal diritto alla riscossione del credito e, per l’effetto, dichiarare la nullità ed illegittimità dell’a tto di pignoramento presso terzi ed il diritto negativo alla riscossione del credito.
1.2 Si costituiva in giudizio l ‘intimante, , per contestare e impugnare le avverse deduzioni ed eccezioni poiché infondate in fatto e in diritto, insistendo per la conferma del credito vantato.
In particolare, ha dedotto la ritualità e la regolarità della notifica sia dell’atto di intimazione impugnato che delle cartelle sottese all’atto stesso, insistendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite, adducendo come le notifiche delle cartelle di pagamento erano state correttamente eseguite dal messo notificante straordinario all’uopo nominato e , in ogni caso, la regolarità delle notifiche eseguite da in quanto si trattava di atti impositivi esattoriali e non di atti giudiziari, depositando agli atti del giudizio la documentazione relativa alle copie delle cartelle n. 05420140000461473000, n. 05420180003130101000 e n. 05420180004628815000, nonché della intimazione n. 05420189005445782000 emessa in rinnovazione della sola cartella n. 05420140000461473000, corredate dalle relative copie degli atti attinenti alla procedura di notificazione ex art. 140 c.p.c.
1.3 La causa veniva istruita in via documentale e, all’esito, era trattenuta in decisione all’udienza del 6.10.2022 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.4 A fondamento della sua decisione, in ordine alla contestazione sollevata da parte attrice sulla validità della notifica delle cartelle di pagamento oggetto dell’atto di pignoramento che sarebbero da ritenere nulle o inefficaci poiché eseguite da un soggetto privato non autorizzato, ovvero il servizio postale privato privo dei poteri previsti ex lege , il primo giudice in via preliminare richiamava il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di un operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla ‘licenza individuale’ di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999 nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari per i quali la gestione del servizio è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del ‘servizio postale universale’ e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale. (v. Cass. Civ., 25521/2020).
Sulla base di tale premessa in diritto, ritenuta la natura di atti impositivi esattoriali delle cartelle di pagamento, ne traeva la conseguenza per cui le cartelle di pagamento impugnate erano state validamente notificate per il tramite del servizio postale privato, trattandosi di notificazione di
atti amministrativi tributari e non già di notificazione di atti giudiziari, ragione per cui non poteva trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla con la sentenza n. 299/2020, secondo cui in tema di notificazione di atti processuali è da ritenere nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza il relativo titolo abilitativo.
Dunque, assunta la regolarità del procedimento notificatorio degli atti, l’esecuzione forzata iniziata da ll doveva ritenersi valida e tempestivamente proposta, non essendo maturata alcuna delle decadenze e delle prescrizioni indicate genericamente nella domanda di opposizione.
Conclusivamente, rigettava l’opposizione all’esecuzione con la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite.
Nel proprio atto di impugnazione parte appellante, ha contestato la decisione del Tribunale di Avezzano chiedendone la riforma sulla base di diversi motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Sulla mancanza di pregio delle censure -irritualità, nullità e/o inesistenza delle notifiche – vizio di motivazione della sentenza.
Con il primo motivo l’appellante ha censurato la decisione impugnata lamentando ed evidenziando che il primo giudice avrebbe commesso errores in iudicando e procedendo per aver male interpretato sia gli atti presentati da ll’odierno appellante che l’atto di costituzione in giudizio della controparte, compresi i documenti allegati.
In particolare, l’appellante ha dedotto che con l’atto di opposizione all’esecuzione e la successiva riassunzione per il merito aveva eccepito la irritualità, la nullità o l’inesistenza delle notifiche di tutti gli atti esecutivi, comprese le cartelle e le intimazioni, effettuati a mezzo di un operatore postale privato, , che era privo di legittimazione, con la conseguenza che era da ritenersi maturata la prescrizione ex artt. 28 legge n. 689/81 e 2948 c.c. a causa della mancanza di validi titoli interruttivi di essa, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione ex art. 25 co. 1 par. c) d.P.R. n. 602/73.
A fronte di tale eccezione il giudice del merito non solo non avrebbe rilevato la irritualità e la nullità delle notifiche degli atti prodromici alla esecuzione forzata, che si configura ope legis per la illegittimità delle notifiche effettuate con operatore postale privato fino alla fine dell’anno 2021, stante la natura di atti giudiziari delle cartelle di pagamento, ma non avrebbe neppure verificato la mancata produzione da parte dell’odierna appellata dei documenti da
ritenere invero obbligatori, segnatamente la CRAGIONE_SOCIALE., per accertare la regolarità della notifica di un atto tributario e la effettiva conoscenza o conoscibilità da parte del destinatario. Quindi, oltre alla circostanza per cui le notifiche degli atti erano state effettuate per il tramite del servizio postale privato non legittimato, risulterebbe altresì evidente come nella procedura notificatoria eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per la temporanea assenza del destinatario, l’agen te della riscossione avesse violato il preciso regime di notifica previsto dagli artt. 137 e ss. c.p.c., dalla legge n. 890/82, dall’art. 26 d.P.R. n. 602/73, dall’art. 60 d.P.R. n. 600/73 e dall’art. 6, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) il quale dispone che ‘L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati’ . In materia di contenzioso tributario, oggetto della presente lite, in virtù di quanto previsto dalle norme vigenti richiamate, al fine di attestare la regolarità del procedimento notificatorio, l ‘agente della riscossione avrebbe dovuto obbligatoriamente produrre in giudizio la copia della C.A.D. della raccomandata conoscitiva con la prova della ricezione da parte del destinatario, a pena della nullità della notifica (Cass. S.U. n. 10012/2021), non essendo sufficiente la prova della sola spedizione della raccomandata informativa di comunicazione di avvenuto deposito, essendo necessaria la prova dell’avvenuta ricezione di quest’ultima. (Cass., sez. Ord. n. 5077/2019).
In conclusione, secondo l’appellante solo la C.A.D. potrebbe fornire la prova insostituibile del perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale, ragione per cui per certificare la regolarità della notifica il notificante non solo deve produrre il primo avviso di ricevimento con le relative attestazioni ma deve anche depositare l’avviso di ricevimento della ‘raccomandata informativa (c.d. C.A.D.).
2.2 Sulla nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., violazione della L. n. 890/1982, art. 8, dell’art. 26 d.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/73 e dall’art. 6, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge n . 212/2000), violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo parte appellante ha contestato la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto la regolarità del procedimento notificatorio sulla base dell’erronea valutazione degli atti acquisiti in giudizio, compresi quelli depositati dallo stesso , da cui al contrario si evincerebbe che tutti gli atti esecutivi erano stati notificati a mezzo di un operatore postale privato che non era abilitato e attraverso la procedura notificatoria ex art. 140 c.p.c., come pacificamente ammesso dalla stessa odierna parte appellata nella comparsa di
costituzione in cui aveva testualmente affermato che ‘ha effettuato le relative notifiche ex art. 140 c.p.c.’ .
Non solo, non avrebbe neppure rilevato che la cartella esattoriale n. 05420140000461473000, allegata all’atto di appello e data per notificata in data 12.05.2014, era stata effettuata con un operatore postale privato, attraverso l’ausilio di un messo straordinario che era nominato al preciso scopo, tale , codice messo TARGA_VEICOLO, prot. nomina n. NUMERO_DOCUMENTO del 28.11.2016, con un atto di nomina depositato dalla stessa odierna appellata dal quale, in modo inequivocabile, sarebbe evidente la circostanza per cui la detta nomina, quale messo straordinario speciale, era avvenuta in data 28.11.2016 e resa effettiva dal direttore Regionale con nota prot. n. 515 del 03.07.2017.
Da tale fatto, si manifesterebbe in modo palese l’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice il quale, come risultava dagli atti a sua disposizione, non avrebbe r ilevato che nell’anno 2014 il messo in esame, , non possedeva i poteri per procedere alle notifiche degli atti impugnati e, per l’effetto, la notifica dallo stesso eseguita effettuata mancava del rapporto di fidefacienza. (ex multis Cass. civ. S.U. n. 299/2020.
Inoltre, secondo l’appellante il primo giudice sarebbe incorso in un altro errore laddove ha affermato la regolarità delle notifiche effettuate tramite operatore postale privato, ratione temporis , tra la parziale liberalizzazione del servizio postale operata dal d. Lgs. 58/2011 e l’avvento della legge n. 124/2017, sul presupposto della natura di atti amministrativi delle cartelle di pagamento, posto che l’atto tributario non sarebbe affatto un atto amministrativo ma avrebbe carattere sostanziale e recettizi o ragion per cui, è equiparato all’atto giudiziario. (vedi C. Costituzionale e copiosa giurisprudenza di legittimità anche recentissima citata nell’atto de quo).
2.3 Sulla prescrizione del credito.
Con tale motivo ha censurato la parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto insussistenti tutte le altre eccezioni sollevate in via subordinata e riferite alle prescrizioni o decadenze maturate prima della notifica delle cartelle di pagamento, le quali avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di tempestiva opposizione alle cartelle di pagamento che non è risultata mai esperita.
Tale affermazione sarebbe stata condizionata dalla precedente erronea valutazione dei lamentati vizi sulla ritualità e validità delle notifiche che, se correttamente analizzate e trattate, avrebbero
indirizzato il primo giudice a ritenere la nullità delle notifiche di tutti gli atti impositivi prodromici alla esecuzione, con il conseguente accertamento della maturata prescrizione, tenuto conto del fatto che l’appellante, proprio per il difetto del procedimento notificatorio, non aveva potuto impugnare precedentemente né le cartelle né tutti gli altri atti, avendone avuto contezza soltanto a seguito del l’azione esecutiva che era stata tempestivamente opposta.
Pertanto, ritenuta la illegittimità o inefficacia delle cartelle e della stessa intimazione per la irritualità delle notifiche, considerato il periodo di riferimento dei crediti, compreso negli anni 2010-2012-2013, vista l ‘applicazione nel caso in esame della prescrizione quinquennale regolata dall’art. 28 della Legge n. 689/81 per quanto attiene i crediti degli anni 2010 e 2012, e triennale per il credito per bolli auto anno 2013, risulterebbe ampiamente maturata la prescrizione del credito di cui all’atto di intimazione impugnato che, quindi, sarebbe da ritenere privo del titolo esecutivo.
2.4 Sulla decadenza dal diritto a riscuotere.
Con tale ultimo motivo ha contestato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha inteso rigettare l’eccezione relativa alla decadenza dal diritto a riscuotere il credito sotteso alle cartelle, anche in tale caso restando condizionato dal rigetto delle superiori eccezioni di nullità degli atti che, se correttamente valutate e accertate, avrebbero determinato il riconoscimento della nullità degli atti notificati per vizi del procedimento notificatorio, con la conseguente affermazione della decadenza d al diritto di agire in executivis, giusto il disposto di cui all’art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 602/73 che stabilisce che ‘Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali si procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:… del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio’ .
Si è costituita in grado appello la quale in via preliminare e in diritto ha eccepito l’inammissibilità dell’appello sul rilievo della sua tardività, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 03 febbraio 2025.
A tale proposito parte appellata deduce che, trattandosi di una sentenza emessa a seguito di un ordinario giudizio di cognizione introdotto con atto di citazione in riassunzione, l’atto di appello avrebbe dovuto essere proposto con citazione da notificare entro e non oltre il termine di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza. Invece, il gravame è stato introdotto erroneamente con
ricorso ex art. 433 c.p.c. depositato e iscritto a ruolo il 02 settembre 2025 ma notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza , all’odierno appellato solo il successivo 10 settembre 2025.
In ogni caso, anche applicando la sanatoria del ricorso in appello in forza del principio di conservazione degli atti, al fine di valutare la tempestività del gravame occorreva considerare non già il mero deposito dell’atto di appello ma la sua notifica alla controparte, essendo tale l’adempimento che deve essere effettuato necessariamente entro i termini per impugnare previsti a pena di decadenza; in realtà, la notifica del ricorso, il cui deposito è ininfluente a tale scopo, si è perfezionata solo il 10 settembre 2025, allorquando era ormai spirato il temine semestrale per impugnare che decorreva dalla data di pubblicazione della sentenza del 03 febbraio 2025.
E ancora, pur prescindendo dalla precedente contestazione, quindi anche ammettendo la regolarità dell’appello introdotto con ricorso e, dunque, volendo considerare ai fini della tempestività del gravame la data del deposito del ricorso, 02 settembre 2025, e non invece la data della notifica, 10 settembre 2025, il gravame sarebbe comunque da ritenere tardivo ed inammissibile, atteso che in mate ria di opposizione all’esecuzione, ovvero la materia oggetto di lite, non si applicherebbe la sospensione feriale dei termini che continuano a decorrere anche durante il periodo di sospensione estiva, dal primo agosto al 31 agosto, senza alcuna sospensione o interruzione. Ne deriva che il ricorso, qualora ritenuto formalmente corretto e validamente proposto, avrebbe dovuto essere depositato entro e non oltre il 03 agosto 2025, ultimo giorno utile del semestre decorrente dal 03 febbraio 2025.
Sempre in via preliminare ed in diritto parte appellata ha eccepito ulteriori profili di inammissibilità dell’appello attinenti per un verso alla non impugnabilità della sentenza appellata che risulterebbe solo ricorribile per cassazione ex art. 618, comma 2, c.p.c., per aver preso in esame aspetti integranti delle opposizioni agli atti esecutivi, per altro verso all’introduzione a fondamento del gravame di motivi ed eccezioni nuovi non sollevati in primo grado, in aperta violazione del divieto dello ius novorum sancito dall’art. 345 c.p.c., e per altro verso ancora alla forma dell’appello stesso per inosservanza delle previsioni di cui all’art. 342 c.p.c.
N el merito ha eccepito l’infondatezza dell’appello, insistendo per il suo rigetto con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite, evidenziando che il primo giudice aveva
reso a supporto della sentenza una motivazione conforme ai principi, normativi e giurisprudenziali, vigenti in materia e aderente alle risultanze documentali.
4. All’udienza tenutasi in data 25 novembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall’art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, rilevato che la causa, pur introdotta con ricorso in grado di appello era stata trattata in primo grado con rito ordinario, vertendo su opposizione ex art. 615 c.p.c. e che il medesimo rito doveva essere seguito anche in appello veniva disposto il mutamen to del rito e fissata l’udienza odierna ex art. 350 e 281 sexies c.p.c..
5. L’appello va dichiarato inammissibile per i motivi di seguito indicati.
5.1 In via preliminare, avendo carattere potenzialmente pregiudiziale ed assorbente, occorre esaminare l’eccezione sollevata dalla parte appellata con la quale è stata dedotta l’inammissibilità dell’appello per tardività dello stesso, in quanto sarebbe stato proposto oltre il termine lungo semestrale, previsto a pena di decadenza, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata che è avvenuta in data 03 febbraio 2025.
In linea generale, si deve affermare che nella fattispecie in esame la controversia ha come oggetto una opposizione all’esecuzione. Infatti, l’odierno appellante sia nell’ originario atto introduttivo (citazione in riassunzione) che nel presente atto di gravame aveva espressamente qualificato l ‘ azione esercitata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. .
I n ogni caso, a prescindere dalla qualificazione attribuita agli atti, l’azione esercitata deve senza alcun dubbio essere inter pretata e valutata quale opposizione all’esecuzione in quanto era diretta all’accertamento negativo del credito, atteso che con detta azione l’appellante aveva inteso contestare il diritto stesso dell’odierno appellato di procedere alla riscossione del credito siccome ritenuto prescritto a causa della nullità o per inefficacia del procedimento di notificazione degli atti pregressi (cartelle di pagamento) e del conseguente atto di pignoramento che ne era derivato.
Lo stesso giudice del primo grado aveva qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione, statuendo nel dispositivo il rigetto appunto dell’opposizione e l’odierno appellante nelle premesse dell’atto di gravame richiamava l’atto di riassunzione proposto allo scopo di ottenere l’annullamento dell’atto di pignoramento impugnato, unitamente agli atti prodromici, ‘per i motivi esposti nella opposizione alla esecuzione e agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Avezzano’ .
Fatta tale premessa, nella presente materia deve essere segnalato l’ orientamento della Suprema Corte che con una recente pronuncia adottata in continuità ad altri precedenti specifici (Cass. Civ. n. 11780/2020) precisa che ‘ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase , compreso il giudizio di cassazione; Cass. Civ. Ord. n. 171/2012), e ribadisce in forza del combinato disposto dell’art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e degli artt. 1 e 3 Legge 742/1969, la inoperatività della regola della sospensione feriale dei termini processuali nelle cause di opposizione all’esecuzione, da intendere in senso lato e comprensiva anche delle opposizioni agli atti esecutivi e di terzo, proposte sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva e che, in quanto afferente alla natura de l giudizio, riguarda l’intero svolgimento del procedimento di opposizione, in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni, a prescindere dal contesto della pronuncia e dai motivi del gravame, legittimandosi anche il rilievo d’ufficio della tardività dell’impugnazione ( Civ. Ord. 23216/2024).
La stessa Corte di Cassazione, nel ribadire tale principio di ordine generale, in altre pronunce ne ha anche esteso la portata, affermando in merito ad una particolare e differente occasione, che le cause di opposizione all’esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali anche nel caso in cui, un itamente all’opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore (Cass. civ. 20354/2020) o anche nel caso in cui venga contestato il regime di regolamentazione delle spese di lite (Cass. civ. n. 13578/2019), non avendo alcuna rilevanza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione.
In applicazione di tali principi l’appello proposto avverso la sentenza impugnata, a prescindere dal rito in concreto esperibile, sia quello ordinario che quello speciale del rito lavoro, deve essere ritenuto inammissibile in quanto proposto oltre il termine ‘ lungo ‘ semestrale, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza.
Termine che deve ritenersi inesorabilmente elasso facendo riferimento al momento di notifica del ricorso introduttivo (10.9.2025) rispetto alla data di pubblicazione della sentenza (3.2.2025) e che parimenti era decorso, anche a voler ritenere applicabile nella fattispecie in esame il rito lavoro , quindi considerando come atto utile al fine della tempestiva proposizione dell’atto di
appello il deposito del ricorso ex art. 433 c.p.c. e non già la successiva notifica del gravame all’appellato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza (ma così non è tanto da essersi disposto il mutamento del rito in applicazione del principio di ultrattività di quello con cui si è svolto il procedimento di primo grado); anche in tale caso infatti il gravame appare proposto tardivamente, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata, come detto, in data 03 febbraio 2025 cosicché, in assenza della notifica della sentenza, il termine ‘lungo’ semestrale per la proposizione dell’appello, ri tenuto e ribadito che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, scadeva irrimediabilmente il 03 agosto 2025; invece, l’atto di appello è stato depositato e iscritto a ruolo il giorno 02 settembre 2025, allorquando il termine per impugnare era ormai ampiamente scaduto.
6. Conclusivamente, quindi, l’appello deve essere dichiarato inammissibile, , restando assorbita ogni altra ed ulteriore questione proposta sia in diritto che nel merito.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo e con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi in grado di appello, in relazione allo scaglione riferito al valore della causa (5.201,00 -26.000,00), di complessità media, vanno poste a totale carico dell’appella nte alla luce della sua integrale soccombenza.
8. Trova applicazione, inoltre, la norma di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l’obbligo del versamento da parte chi ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto, trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, parte appellante soccombente sarà altresì tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello definitivamente pronunciando
1) dichiara l’appello inammissibile, in quanto tardivo e, per l’effetto , conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante, al pagamento in favore dell’appella ta , 3.966,00 per
, in persona del suo Procuratore Speciale pro tempore , Dott.ssa delle competenze di lite del presente grado di giudizi o, liquidate in €. compensi professionali, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara, inoltre, parte appellante, tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato. Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.12.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NOME COGNOME
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME