Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33938 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33938 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21430/2024 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Venezia n. 840 del 12/4/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
letta la memoria della ricorrente;
RILEVATO CHE:
-il 30 gennaio 2020 NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME notificavano alla Provincia di Belluno un atto di precetto, intimando il pagamento di Euro 13.096,21 a titolo di interessi moratori;
-l a Provincia di Belluno proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. innanzi al Tribunale di Belluno, sostenendo di aver già pagato quanto dovuto in forza dell’ordinanza del Tribunale di Crotone n. 11583 del 15 dicembre 2018;
-nella contumacia dei convenuti, il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 168 dell’8 giugno 2021, accoglieva l’opposizione ;
–NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano la decisione;
-l a Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 840 del 12 aprile 2023, accoglieva l’appello, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per vizio della vocatio in ius e rigettava l’opposizione della Provincia, condannandola alle spese;
-la Provincia di Belluno proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
–NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non svolgevano difese nel giudizio di legittimità;
-la ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 25/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-si osserva che – in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso -può prescindersi dalla verifica dell’integrità del contraddittorio e della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti degli intimati e dall’illustrazione dei motivi dell’impugnazione ;
-la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12/4/2023;
-il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato in data 3/11/2023, ben oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., che nelle opposizioni esecutive non soggiace alla cosiddetta ‘sospensione feriale’ ;
-infatti, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice.» ( ex permultis , Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01);
-pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché tardivo;
-nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la indefensio degli intimati;
-tuttavia, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l ‘ inammissibilità del ricorso, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 25 novembre 2025. Il Presidente
(NOME COGNOME)