Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36324 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36324 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 689/2022 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 16 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME propose opposizione avverso l’espropriazione forzata minacciata con atto di precetto dalla RAGIONE_SOCIALE in
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1784/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
forza di due sentenze (rispettivamente rese a definizione di giudizi di primo e di secondo grado intercorsi tra le parti) e per il recupero del credito costituito dalle spese processuali liquidate nelle pronunce;
a suffragio della domanda, l’opponente addusse, in estrema sintesi, l’indebito ed abusivo frazionamento del credito ad opera di parte intimante e la non spettanza degli importi richiesti a titolo di IVA;
l’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito;
avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi;
non ha svolto difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE; con provvedimento del 22 giugno 2023, il Presidente di sezione delegato di questa Corte ha formulato proposta di definizione agevolata del ricorso ai sensi del novellato art. 380bis cod. proc. civ., così argomentata: « il ricorso presenta profili di inammissibilità per tardività, siccome proposto il 16/01/2023 avverso la sentenza pubblicata in data 16/06/2022. Ed è noto che l’inoperatività della sospensione feriale dei termini regola l’intero svolgimento dei giudizi di opposizioni esecutive, cioè a dire in ogni loro fase e grado, incluse le impugnazioni »;
a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata la odierna adunanza camerale, in vista della quale la stessa ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
AVV_NOTAIOiderato che
è superflua l’illustrazione dei motivi di gravame, palesandosi la inammissibilità del ricorso;
la sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione all’esecuzione : detta qualificazione, peraltro vincolante ai
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fini della individuazione dello strumento di impugnazione in forza del principio c.d. dell’apparenza ( in tema di opposizioni esecutive, tra le tantissime, cfr. Cass. 18/11/2022, n. 34107; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381 ), non è scalfita dall’argomentazione svolta dal ricorrente nella memoria illustrativa;
la domanda con cui è stata dedotta la violazione del divieto di frazionamento del credito, lungi dal rivestire « una propria autonomia », concreta invero la causa petendi della contestazione dell’avverso diritto a procedere all’esecuzione, così integrando il proprium di una fattispecie tipica di opposizione all’esecuzione;
al riguardo, il co mbinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 sottrae espressamente alla sospensione feriale dei termini le « opposizioni all’esecuzione », locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva;
l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr., da ultimo, Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/07/2023, n. 19175; Cass. 26/06/2023, n. 18178; Cass. 22/06/2023, n. 17990; Cass.
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09/03/2023, n.7082; Cass. 07/03/2023, n. 6779; Cass. 16/11/2022, n. 33747; Cass. 27/06/2022, n. 20594; in passato, Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827);
orbene, avverso la sentenza qui impugnata, pubblicata il 16 giugno 2022, indicata come non notificata, il ricorso per cassazione risulta notificato il giorno 16 gennaio 2023, irrimediabilmente scaduto il termine (c.d. lungo) di sei mesi per la proposizione dell’impugnazione stabilito dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. ;
deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in conformità alla proposta di definizione accelerata;
la indefensio di parte intimata impone il non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e preclude l’adozione della condanna di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., quest’ultima correlata alla pronuncia sulle spese processuali;
t rova invece operatività il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., introdotto dall’art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ.- applicabile, a mente dell’art. 35, sesto comma, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (Cass. 04/10/2023, n. 27947; Cass. 11/07/2023, n. 19749) -, sicché va disposta condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, determinata dal Collegio in euro cinquemila;
né può darsi seguito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 380 -bis, ultimo comma, cod. proc. civ. prospettata dalla ricorrente nella memoria illustrativa per asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., in particolare per l’assenza di qualsivoglia
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discrezionalità della Corte di cassazione nella irrogazione della sanzione prevista dalla nuova disposizione;
la questione è manifestamente irrilevante con riferimento alla condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dacché non comminata nella presente controversia;
la questione è invece manifestamente infondata con riferimento alla condanna di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.;
come già ha chiarito questa Corte nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia (Cass., Sez. U, 22/09/2023, n. 27195), la norma in parola « contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale »;
la disposizione, in definitiva, « mira ad apprestare uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare ipotesi di abuso del diritto di difesa »;
e tale valutazione è conforme alla voluntas legis , quale si ricava dalla relazione al d.lgs. 149 del 2022, a mente della quale «La previsione non risponde ad un intento punitivo o sanzionatorio, ma è la realistica presa d’atto del fatto che la giurisdizione è una risorsa limitata. Sicché appare conforme al sistema che il costo dell’aggravio per il servizio giustizia sia sostenuto da colui che, nonostante una prima delibazione negativa, abbia chiesto comunque una valutazione supplementare collegiale senza che ne sussistessero fondate ragioni»;
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alla luce della descritta ratio , la previsione dell’art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ., appare soddisfare esigenze e valori di rango primario e financo sovranazionale, quali la durata ragionevole del processo e il buon andamento della pubblica amministrazione, sicché la irrogazione automatica delle condanne di cui al terzo e al quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. (per esserne rimessa soltanto l’entità all’apprezzamento discrezionale della Suprema Corte) risulta del tutto giustificata (e comunque non lesiva della piena esplicazione del diritto di difesa) a carico di chi abbia sollecitato, in difetto di fondate o quantomeno plausibili ragioni, una pronuncia giudiziale collegiale (così nuovamente impegnando la risorsa giustizia, notoriamente limitata), ricevendone risposta conforme alla precedente delibazione negativa espressa dalla medesima Autorità giudiziaria, pur in diversa composizione;
a tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente, NOME COGNOME, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 5.000.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione
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