Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4956 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4956 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
OGGETTO: Regolamento di competenza -Sospensione per pregiudizialità -Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata -Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. -Condizioni.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 07714/2024 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL, in virtù di procura allegata al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Napoli Nord 15 febbraio 2024, resa nel procedimento iscritto al n. 6571/2023 RG;
udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
C.C. 30/01/2024
r.g.n. 07714/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord il decreto ingiuntivo n. 1681/2023 per la somma di Euro 129.000, oltre interessi, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE sulla base di un documento da essa proveniente, qualificato dall’ingiungente come riconoscimento di debito, ed avente il seguente contenuto: ‘ oggi il 10/04/2019 chiudiamo i conti con COGNOME compreso di tutte le attività svolte sino ad oggi nella seguente transazione: euro 3.000/mese x (34) euro 27.000 con cessione di credito a casa sua ‘;
la società ingiunta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo: a) che il documento posto a fondamento della domanda monitoria costituiva piuttosto una ‘ ricognizione di credito ‘ con proposta transattiva in relazione a somme dovute dalla madre di NOME COGNOME, sig.ra NOME COGNOME a titolo di corrispettivo di lavori edili realizzati dalla RAGIONE_SOCIALE presso la sua abitazione e non ancora saldati; b) che, inoltre, detto documento era già stato utilizzato da NOME COGNOME, per il tramite della società RAGIONE_SOCIALE di cui era socio, nell’a mbito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.302/2020 del Tribunale di Larino, emesso su richiesta della predetta società sempre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e revocato dal medesimo Tribunale con la sentenza n. 179/2023, di accoglimento dell’opposizione da questa spiegata; sentenza gravata dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte d’ appello di Campobasso, ove attualmente pendeva il giudizio di impugnazione;
con ordinanza riservata alla prima udienza del 22 gennaio 2024, emessa il 15 febbraio 2024 e comunicata il 16 febbraio 2024, il Tribunale di Napoli Nord, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha sospeso il giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 179/2023 del Tribunale di Larino, pendente dinanzi alla Corte d’appello di Campobasso ;
C.C. 30/01/2024
r.g.n. 07714/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
il Tribunale ha rilevato, da un lato, che tale ultimo giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.302/2020 proposta dalla RAGIONE_SOCIALE contro cui era stato emesso sulla scorta della medesima documentazione prodotta dall’opposto nel presente procedimento ‘; e ha ritenuto, dall’altro lato, che tra il procedimento pendente dinanzi alla Corte territoriale di Campobasso e il presente giudizio sussista una ‘ connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ‘, tale per cui dalla ‘ risoluzione della vicenda ‘ del primo ‘ dipenda la decisione ‘ del secondo;
avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza Arsenio Bizzarro, sulla base di un unico, articolato motivo;
la società RAGIONE_SOCIALE non ha risposto con scrittura difensiva, restando intimata;
il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso;
non sono state depositate memorie.
Considerato che:
1. con l’unico, articolato motivo di ricorso viene denunciata « Violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 337 co. 2 c.p.c. c.p.c.- Erroneità della ordinanza di sospensione del giudizio per insussistenza del nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra causa pregiudicante e causa pregiudicata e, in ogni caso, vizio di motivazione in relazione all’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 337 co. 2 c.p.c. »;
il ricorrente articola due censure;
1.a. in primo luogo contesta il rilievo (posto a fondamento del giudizio sulla sussistenza del nesso di pregiudizialità), secondo cui il decreto ingiuntivo n.302/2020 del Tribunale di Larino sarebbe stato emesso su richiesta della RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE sulla scorta della ‘ medesima documentazione ‘ post a a fondamento della domanda monitoria formulata da Arsenio COGNOME nei confronti della stessa società convenuta dinanzi al Tribunale di Napoli Nord; il ricorrente osserva, al riguardo, che nel procedimento dinanzi al Tribunale di Larino il decreto ingiuntivo era stato
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Pres. Frasca
NOME. COGNOME chiesto sulla base di due scritture private (una del 1° giugno 2011, da lui stipulata personalmente con tale NOME COGNOME che aveva agito in rappresentanza della società convenuta ; l’altra del 18 maggio 2016, stipulata invece direttamente tra le due società) con cui RAGIONE_SOCIALE aveva conferito a lui e alla RAGIONE_SOCIALE l’incarico di procacciare commesse relative a lavori edili nel territorio della Regione Molise (con particolare riferimento alla ristrutturazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2002), verso una provvigione determinata secondo valori percentuali delle commesse effettivamente procurate ; evidenzia, che, nell’ambito di tale procedimento, la scrittura ricognitiva del 10 aprile 2019 -sottoscritta dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME -era stata prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, a seguito alla contestazione, da parte dell’opponente , del potere rappresentativo di NOME COGNOME padre di NOMECOGNOME ed al fine di dimostrare che la società, a mezzo del proprio legale rappresentante, ne aveva ratificato l’operato; conclude che , con la sentenza di accoglimento dell’opposizione, fondata proprio sul difetto di potere rappresentativo di NOME COGNOME il Tribunale di Larino aveva valutato l’efficacia dell’atto del 10 aprile 2019 unicamente in funzione dell’eventuale ratifica del contratto di procacciamento di affari da quegli concluso, escludendo questa efficacia sul l’assunto che il carattere generico di tale atto non consentiva di ritenere che esso si riferisse alle attività svolte da RAGIONE_SOCIALE in base alle scritture private del 2011 e del 2016, anziché a quelle poste in essere in forza di eventuali altri rapporti intercorsi tra le parti;
1.b. in secondo luogo, il ricorrente osserva che, nella vicenda in esame, stante la pendenza in grado d’appello della controversia reputata pregiudicante, si sarebbe integrata la fattispecie di cui all’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., la quale avrebbe richiesto, secondo l’ orientamento giurisprudenziale di legittimità (è citata, in particolare, Cass. n. 12773 del 2017) una ‘ valutazione del giudice della causa dipendente, tenuto a motivare anche sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata ‘; sot to tale
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Pres. Frasca
NOME COGNOME
specifico aspetto, la gravata ordinanza sarebbe ‘ del tutto carente di motivazione circa l’ esercizio del potere (discrezionale) di sospensione ‘ ;
2. questa seconda censura è fondata e, per effetto del suo accoglimento, resta assorbita la prima;
invero, alla stregua di un principio pacifico e consolidato, reiteratamente affermato da questa Corte anche nel suo massimo consesso, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando si reputi che tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa , ai sensi dell ‘ art.337, secondo comma, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell ‘ art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 29/07/2021, n.21763; Cass.17/11/2021, n. 34966);
il giudice della causa pregiudicata, quindi, al cospetto di una domanda con cui è invocata l’autorità di una sentenza emessa in un altro processo, fatta oggetto di impugnazione, non è obbligato a disporre la sospensione, ma se decide di esercitare questo potere discrezionale, deve motivare tale scelta evidenziando le ragioni che lo inducono a reputare non convincente la decisione emessa nel processo relativo alla causa pregiudicante e concretamente sussistente la possibilità che la stessa venga riformata (Cass.18/05/2022, n.16051);
dall ‘ interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l ‘ art. 282 cod. proc. civ., si trae infatti il principio che il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l ‘ esecuzione provvisoria, sia l ‘ autorità della sentenza di primo grado; pertanto,
C.C. 30/01/2024
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Pres. Frasca
Est. COGNOME allorché penda in grado d ‘ appello il giudizio relativo alla causa pregiudicante, quello relativo alla causa pregiudicata non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell ‘ art. 337 cod. proc. civ., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell ‘ altra decisione (Cass., Sez. Un., 12/06/2012, n.10027; Cass. 29/03/2023, n.8885);
l’ ordinanza impugnata ha disatteso tali principi, dal momento che, pur rilevando che la sentenza di cui si invo cava l’ autorità era stata oggetto di impugnazione, ha disposto la sospensione del giudizio senza effettuare alcuna valutazione di non manifesta infondatezza del gravame proposto avverso di essa;
il Tribunale di Napoli Nord ha dunque omesso di fare corretta applicazione dell’art. 337 cod. proc. civ. in relazione ad una fattispecie processuale che avrebbe dovuto essere regolata dalla relativa disciplina;
in accoglimento dell’istanza di regolamento va dunque disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, con fissazione del termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione;
le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per Questi Motivi
la Corte dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza;
condanna la società RAGIONE_SOCIALE a rimborsare ad COGNOME le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della