ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00003713-1 2025 DEPOSITO MINUTA 12 08 2025 PUBBLICAZIONE 13 08 2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dott. NOME COGNOME presidente
dott. NOME COGNOME consigliere
dott. NOME COGNOME consigliere relatore
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
A i sensi del novellato art. 283, primo comma, c.p.c. ‘ Il giudice d’appello, su istanza di parte, proposta con l’ impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una RAGIONE_SOCIALE parti ‘ .
Ritiene la Corte che nel caso in esame non sussistano i presupposti per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata .
Quanto al fumus boni iuris , non vi sono elementi per ritenere che l’impugnazione sia ‘ manifestamente fondata ‘ , tenuto conto del fatto che:
1) dalle informazioni contenute nel Registro Nazionale Aiuti estratto dal sito internet del RAGIONE_SOCIALE (documento n. 11 allegato al fascicolo di primo grado della si evince che l’appellante ha effettivamente ottenuto un credito d’imposta per la formazione 4.0 dell ‘ importo di 299.920,00 € (cui era finalizzata l’attività di consulenza affidata all’odierna appellata ); Parte_1
la ha chiesto e ottenuto dal giudice di primo grado di essere rimessa in termini ai fini del deposito del documento in questione, sul presupposto che si trattasse di un documento formatosi dopo la scadenza RAGIONE_SOCIALE preclusioni istruttorie (v. le note di trattazione scritta depositate il 13 gennaio 2025 e pag. 6 della sentenza impugnata); Parte_1
la ha avuto modo di esercitare il contraddittorio su tale documento, contestandone la ritualità del deposito e la rilevanza probatoria (v. la comparsa Controparte_1
conclusionale depositata il 14 marzo 2025), senza tuttavia spiegare come mai sul Registro Nazionale Aiuti tenuto presso il RAGIONE_SOCIALE risulti la concessione del beneficio fiscale per l ‘ importo indicato e a quale eventuale diversa annualità esso si riferisca;
il documento in questione contiene in ogni caso informazioni che il giudice può chiedere d’ufficio alla p.a. ai sensi dell’art. 213 c.p.c.
Quanto al periculum in mora , si osserva che:
la riduzione di liquidità conseguente al pagamento di somme di denaro in esecuzione di una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva costituisce una conseguenza fisiologica dell’esecuzione stessa della sentenza;
l ‘ appellante non ha fornito alcuna prova del fatto che ‘ in caso di accoglimento del gravame, la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme coattivamente prelevate sarebbe oltremodo incerta e difficile ‘ (così a pag. 3 del ricorso ex art. 351 c.p.c.) , né vi sono elementi sintomatici della volontà della creditrice di sottrarsi agli obblighi di restituzione in caso di accoglimento dell ‘ appello o dell ‘ impossibilità finanziaria di provvedervi.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di inibitoria . Si comunichi alle parti. Roma, 12 agosto 2025.
Il NOME NOME COGNOME