Sospensione Efficacia Esecutiva: Perché la Sola Condanna alle Spese Non Basta
Quando si impugna una sentenza di primo grado, una delle preoccupazioni principali è la sua immediata esecutività. La legge, infatti, prevede che la sentenza possa essere eseguita subito, anche se è in corso un appello. Per evitare ciò, la parte soccombente può richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva, nota anche come inibitoria. Un’ordinanza della Corte d’Appello di Roma ci offre un chiaro esempio dei rigorosi presupposti necessari per ottenere tale sospensione, specialmente quando l’esecuzione riguarda il pagamento di somme di denaro come le spese legali.
Il Caso in Esame
Nel caso di specie, una parte, dopo essere stata condannata in primo grado dal Tribunale di Roma, ha proposto appello. Contestualmente, ha richiesto alla Corte d’Appello di sospendere l’efficacia della sentenza impugnata. La richiesta mirava specificamente a bloccare la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in favore delle controparti, per un importo complessivo superiore ai diecimila euro.
La Decisione della Corte d’Appello e la Sospensione Efficacia Esecutiva
La Corte d’Appello di Roma ha respinto la richiesta di sospensione. Con una motivazione sintetica ma precisa, i giudici hanno ribadito i due pilastri su cui si fonda la concessione dell’inibitoria, evidenziando come, nel caso concreto, mancasse il requisito più critico: il pregiudizio grave e irreparabile.
Le Motivazioni: Analisi dei Requisiti per la Sospensione
La decisione si basa sull’analisi dei due presupposti previsti dagli artt. 283 e 351 del codice di procedura civile: la non manifesta infondatezza dell’appello (fumus boni iuris) e il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza (periculum in mora).
L’Appello “Non Manifestamente Fondato”
La Corte, in via preliminare e sulla base di una valutazione sommaria, ha ritenuto che l’appello non apparisse ‘manifestamente fondato’. Sebbene questo primo vaglio non sia stato superato in modo netto, il fulcro della decisione si è spostato sul secondo e più determinante requisito.
Il “Grave e Irreparabile Pregiudizio”: il Cuore della Decisione
Il punto centrale del rigetto risiede nella mancanza di prova del periculum in mora. La Corte ha chiarito che l’esecuzione di una condanna al pagamento di una somma di denaro, di per sé, non integra un pregiudizio grave e irreparabile. Le somme di denaro sono, per loro natura, fungibili e ripetibili. Ciò significa che, in caso di accoglimento dell’appello, l’appellante avrebbe diritto alla restituzione di quanto versato.
I giudici hanno sottolineato che dall’esecuzione non derivava un danno diverso o più grave di quello che normalmente consegue a una condanna pecuniaria. L’appellante, inoltre, si era limitato ad allegare il pericolo, senza fornire alcuna prova concreta. In particolare, non era stata neppure prospettata l’eventualità di una futura insolvenza delle controparti, circostanza che avrebbe potuto rendere difficile o impossibile il recupero delle somme in caso di vittoria in appello. Mancando la dimostrazione di un pericolo concreto, grave e non riparabile, la richiesta non poteva che essere respinta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per chi Appella
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva di una condanna al pagamento di somme di denaro, non è sufficiente lamentare il mero esborso economico. È onere della parte istante dimostrare, con elementi concreti, che l’esecuzione le cagionerebbe un danno eccezionale, la cui riparazione futura sarebbe incerta o impossibile. La semplice allegazione di un rischio, senza prove a sostegno (come, ad esempio, il rischio di insolvenza della controparte), non è sufficiente a vincere la presunzione di esecutività della sentenza di primo grado.
Quali sono i presupposti per ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza?
Per ottenere la sospensione, devono sussistere congiuntamente due condizioni: l’appello non deve apparire manifestamente infondato (fumus boni iuris) e dall’esecuzione della sentenza deve poter derivare un pregiudizio grave e irreparabile (periculum in mora).
Il pagamento delle spese legali è considerato un pregiudizio grave e irreparabile?
No. Secondo l’ordinanza, la condanna al pagamento di una somma di denaro, incluse le spese legali, non costituisce di per sé un pregiudizio grave e irreparabile, poiché le somme sono fungibili e possono essere restituite in caso di riforma della sentenza in appello.
Cosa deve dimostrare chi richiede la sospensione per una condanna al pagamento di denaro?
Chi richiede la sospensione deve provare che l’esecuzione gli causerebbe un danno specifico e diverso da quello normalmente derivante da un pagamento. Ad esempio, dovrebbe dimostrare l’eventuale rischio di insolvenza della controparte, che renderebbe incerta la futura restituzione delle somme versate.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00003554-1 2025 DEPOSITO MINUTA 12 08 2025 PUBBLICAZIONE 13 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZ. FERIALE CIVILE
così composta:
dott. NOME COGNOME Presidente
dott. NOME COGNOME Consigliere rel.
dott. NOME COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3554-1/2025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2025 , trattenuta in riserva all’udienza del 12/8/2025;
esaminati gli atti;
vista la richiesta del sig. di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma n. 9048/25, pubblicata il 17/6/2025;
rilevato, seppur sulla base della sommaria delibazione consentita in questa fase, che l’appello non appare manifestamente fondato e che l’inibitoria è diretta unicamente verso la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, liquidate, per
ciascuno di essi, nella misura di Euro 9.800,00 per il giudizio di merito e in Euro 1.528,00 per il procedimento di istruzione preventiva, oltre accessori come per legge;
atteso , quindi, che dall’esecuzione della sentenza non può discendere uno specifico pregiudizio diverso -per entità o diffusività di effetti- da quello che normalmente deriva dalla provvisoria esecutività ‘ ex lege ‘ di una sentenza di condanna avente per oggetto somme di denaro, sempre ripetibili e fungibili;
ritenuto, al contempo, che non vi è prova nemmeno del ‘ periculum in mora ‘, semplicemente allegato dall’appellante , senza che sia stata neanche seriamente prospettata l’eventualità di una possibile futura insolvenza di entrambi gli appellati in vista della restituzione delle somme;
considerato, quindi, che non è dato rilevare neanche il pericolo di un grave e irreparabile pregiudizio che possa derivare all’instante dall’esecuzione dell’impugnata decisione;
P.Q.M.
visti gli artt. 283 e 351 c.p.c., rigetta la richiesta di sospensiva.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 12 agosto 2025.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME