ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO – N. R.G. 00001158-1 2025 DEPOSITO MINUTA 23 11 2025 PUBBLICAZIONE 23 11 2025
CORTE D’APPELLO DI SALERNO II SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1158-1/2025
La Corte d’Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere rel./est.
ha emesso la seguente
ORDINANZA
letti gli atti del processo e sciolta la riserva assunta all’udienza del 13 novembre 2025; rilevato , in via preliminare, che, ai sensi dell’art. 283, comma 1, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 3, comma 22, lett. a), d.lgs. n. 149/2022, il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospend e in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
considerato , pertanto, il vigente art. 283, comma 1, c.p.c., a differenza della sua precedente formulazione, non subordina più la possibilità di sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza di primo grado all’emersione di ‘gravi e fondati motivi’ e, dunque, alla coesistenza dei requisiti del fumus boni iuris , inteso come prognosi favorevole di accoglimento dell’appello, e del periculum in mora , vale a dire del concreto rischio di un notevole ed irreversibile nocumento derivante al soccombente dall’esercizio dell’azione esecutiva in pendenza del giudizio di gravame, ma ad una valutazione di manifesta fondatezza dell’impugnazione o, in via altern ativa e non cumulativa, al configurarsi di un pregiudizio grave ed irreparabile;
considerato , in sostanza, che il novellato art. 283, comma 1, c.p.c. consente al giudice d’appello di sospendere l’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di prime cure quando il gravame risulti, con immediata evidenza, e, dunque, anche a prescindere dalla difesa della controparte, idoneo ad incrinarne il fondamento logico-giuridico e ad imporne la riforma, non essendo più sufficiente la ragionevole probabilità del suo accoglimento, o nelle ipotesi in cui, sebbene non sia ravvisabile la sua manifesta fondatezza, il soccombente comprovi la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe subire dall’esecuzione della decisione impugnata;
rilevato che, nella fattispecie de qua agitur , l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 3014/2025 del Tribunale di Salerno è manifestamente inammissibile, non concretandosi quest’ultima in una pronuncia di condanna, l’unica per la quale è configurabile la coazione processuale;
considerato , invero, che, come statuito dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis , Cass. 10 novembre 2004, n. 21367; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass. 3 settembre 2007, n. 18512; Cass. 26 marzo 2009, n. 7369; Cass. 19 novembre 2009, n. 24438; Cass. 29 luglio 2011, n. 16737 ), l’art. 282 c.p.c. non consente di ritenere che l’efficacia delle sentenze di primo grado meramente dichiarative e/o costitutive sia anticipata rispetto alla formazione del giudicato, sicché deve affermarsi che tali pronunce possono produrre effetti prima di quel momento soltanto in virtù di un’espressa previsione legislativa, con la precisazione, tuttavia, che, qualora alle stesse acceda una statuizione di condanna, quest’ultima, in forza della riconducibilità dell’immediata efficacia esecutiva della sen tenza di prime cure a tutti i capi di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costituiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva;
considerato , alteris verbis , che l’art. 282 c.p.c., nel sancire la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili di attuazione secondo i procedimenti disciplinati dal terzo libro del codice di rito, di talché le sentenze di accertamento e quelle costitutive sono idonee ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del loro passaggio in giudicato con esclusivo riferimento alle statuizioni di condanna conseguenziali nelle medesime contenute;
rilevato che la sentenza n. 3014/2025 del Tribunale di Salerno, con la quale è stata rigettata l’opposizione a precetto proposta dalla ‘ nei confronti del e disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, costituisce un a pronuncia di natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, non integrando un titolo idoneo a promuovere l’esecuzione forzata, a norma dell’art. 474, comma 1, c.p.c., per non richiedere un adeguamento della realtà materiale al decisum , non è suscettibile di alcuna sospensione;
considerato , pertanto, che l’inammissibilità dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata preclude qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della manifesta fondatezza dell’appello e del pregiudizio grave ed irreparabile;
rilevato che l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata, spiegata ai sensi dell’art. 283 c.p.c., introduce un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo (cfr. Cass. ord. 5 febbraio 2013, n. 2671); letti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 3014/2025 del Tribunale di Salerno.
Salerno, lì 13 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME