Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1515 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1515 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8536/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC da lui indicato
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC da lui indicato
-controricorrente-
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Forlì n. 2403/2025 depositata il 28/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 9/12/2025
C.C. 14/4/2022
REGOLAMENTO DI COMPETENZA.
FATTI DI CAUSA
1 L’esame del presente regolamento di competenza esige una breve ricostruzione della vicenda processuale.
AVV_NOTAIO, in supporto del quale intervenne l’AVV_NOTAIO, promosse un giudizio, davanti al Tribunale di Ravenna, contro l’AVV_NOTAIO, avente ad oggetto il comodato di un immobile. Nel giudizio intervennero anche il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (a sostegno delle posizioni dell’attore) e NOME COGNOME, coniuge dell’AVV_NOTAIO COGNOME, nonché NOME COGNOME, figlio dell’AVV_NOTAIO NOME e di NOME COGNOME, rappresentato dai due genitori.
Il Tribunale accolse la domanda di risoluzione del comodato e condannò l’AVV_NOTAIO, unitamente alla coniuge e al figlio, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e intervenienti AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
La sentenza fu impugnata dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO e la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1174 del 2023, decidendo sugli appelli riuniti, stabilì -in parziale riforma della decisione del Tribunale e per i limitati fini che qui interessano -l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio anteriori fra NOME COGNOME da una parte e NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dall’altra.
Nonostante tale riforma in punto di spese, la Corte d’appello non dispose alcunché in ordine alla domanda, avanzata dall’AVV_NOTAIO, di restituzione delle spese da lui pagate in favore delle controparti in ottemperanza alla sentenza (provvisoriamente esecutiva) del Tribunale di Ravenna.
La sentenza della Corte d’appello è stata impugnata con ricorso per cassazione dall’AVV_NOTAIO in ordine ad una serie di AVV_NOTAIOili, fra i quali (secondo motivo) per omessa pronuncia, in relazione alla mancata decisione sulla richiesta di restituzione delle spese già pagate.
Tale ricorso per cassazione è pendente davanti a questa Corte (r.g. n. 14950 del 2023).
Premessa tutta questa vicenda, con un successivo giudizio introdotto ai sensi dell’art. 316 cod. proc. civ. l’AVV_NOTAIO ha convenuto, davanti al Giudice di pace di Forlì, l’AVV_NOTAIO, onde ottenere la restituzione delle spese di cui sopra, pagate in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna poi parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Bologna.
Nel giudizio si è costituito il convenuto, eccependo preliminarmente la continenza, in quanto la stessa pretesa era stata precedentemente avanzata nell’altro giudizio, allo stato pendente presso questa Corte.
Con ordinanza del 28 marzo 2025 il Giudice di pace ha accolto l’eccezione e ha sospeso il giudizio, ritenendo sussistente un’ipotesi di continenza «stante la pendenza di un procedimento avanti la Suprema Corte di cassazione (R.G. n. 14950/2023) avente lo stesso oggetto e la stessa causa petendi della presente causa».
Avverso l’ordinanza di sospensione del Giudice di pace di Forlì propone regolamento di competenza l’AVV_NOTAIO con atto affidato a tre motivi.
Si è costituito l’AVV_NOTAIO con memoria difensiva, chiedendo che il regolamento di competenza venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, aggravate anche ai sensi dell’art. 96 del codice di rito.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e
111, sesto comma, Cost., per avere il Giudice di pace reso una motivazione meramente apparente sulla sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di cassazione.
Secondo il ricorrente, la motivazione resa dall’impugnata ordinanza sarebbe «sprovvista di una esposizione sia delle ragioni di fatto, sia delle ragioni di diritto poste e di una esposizione logica che consenta di coglierne il percorso argomentativo». Essa si limiterebbe, in sostanza, a richiamare la presunta identità di petitum e causa petendi tra le due cause, senza dar conto delle ragioni di tale convincimento.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta insussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la sospensione necessaria, atteso che il procedimento sospeso e il procedimento pregiudicante (dinanzi alla Corte di cassazione r.g. 10997/2022) pendono in gradi diversi e non sussisterebbe tra loro un nesso di pregiudizialità in senso tecnico.
Il motivo -la cui intestazione alla p. 45 del ricorso non corrisponde con quanto indicato alla precedente p. 43 -si sofferma sulle condizioni di legge necessarie per la sospensione di cui all’art. 295 cod. proc. civ., ritenendo non adeguata la motivazione resa dal Giudice di pace. Viene richiamata la giurisprudenza secondo cui, quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 cit., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e deve essere, dunque, annullato. Sarebbe errata, dunque, la decisione impugnata per aver richiamato l’art. 295 cit. a fondamento della sospensione.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 295 cod. proc.
civ., per avere il Giudice di pace sospeso il giudizio avente ad oggetto la restituzione delle somme versate all’AVV_NOTAIO a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 69/2022, riformata con sentenza n. 1174/2023 della Corte d’appello di Bologna, sull’erroneo presupposto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica con il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di quest’ultima sentenza, pendente innanzi alla Corte di cassazione.
Secondo il ricorrente, l’azione di restituzione da lui intrapresa davanti al Giudice di pace «si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione riformata in appello e prescinde dall’esistenza o meno del rapporto sostanziale, ancora oggetto di contesa, nonché dal possibile esito del giudizio di RAGIONE_SOCIALEzione». Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, tale domanda di restituzione «può essere proposta anche al di fuori del giudizio di cassazione concernente la causa principale, in un ordinario giudizio di cognizione, rispettando le normali regole di competenza», a causa dell’omissione della Corte d’appello di Bologna in ordine alla domanda di restituzione. La sospensione necessaria del processo, infatti, «è prevista quando la decisione del medesimo ‘dipenda’ dall’esito di altra causa, con ciò alludendosi al fatto che la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l’autorità propria del giudicato sostanziale». In altri termini, la sospensione è necessaria per evitare il conflitto tra giudicati; ne consegue che, se tale rischio non sussiste, la sospensione è facoltativa. La restituzione, nel caso in esame, troverebbe il proprio fondamento nella norma dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.; per cui il giudizio odierno, anche « se è certamente pregiudicato dall’esito finale del giudizio di RAGIONE_SOCIALEzione », non sarebbe sospendibile ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., perché, una volta venuta meno la sentenza di
condanna del Tribunale, il ricorrente avrebbe maturato il diritto a vedersi restituito quanto versato in base alla decisione di primo grado. Si insiste, dunque, nel negare che vi sia un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente davanti a questa Corte e la successiva causa poi sospesa.
Il Collegio rileva, innanzitutto, che il ricorso per cassazione proposto dall’AVV_NOTAIO avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna nella causa principale pendente tra le parti è stato deciso da questa Corte, nelle more del deposito del presente provvedimento, con l’ordinanza interlocutoria 29 dicembre 2025, n. 34533, con la quale è stato disposto il rinvio alla pubblica udienza per l’esame di una questione, ritenuta di rilievo nomofilattico, posta dal primo motivo di ricorso.
Nessun riflesso può avere tale decisione, comunque, ai fini del presente regolamento di competenza.
Ciò posto, il Collegio ritiene necessario stabilire -proprio in virtù dei poteri del giudice di merito che spettano a questa Corte in sede di decisione di un regolamento di competenza -quale sia il rapporto esistente tra la domanda inoltrata nella precedente causa pendente davanti a questa Corte, di cui si è detto, e quella proposta davanti al Giudice di pace nel giudizio odierno.
Si deve affermare, in proposito, che la qualificazione data dal Giudice di pace in termini di continenza, sebbene non espressamente motivata, sia corretta e debba essere condivisa. È sufficiente rilevare, infatti, che nel giudizio odierno l’odierno ricorrente ha chiesto al Giudice di pace, come risulta dalla p. 3 del ricorso, di condannare l’AVV_NOTAIO « alla restituzione a NOME COGNOME delle somme indebitamente ricevute, pari ad euro 6.305,01, come da attestato della RAGIONE_SOCIALE forense, nonché alla corresponsione degli interessi legali ex art. 1284, primo comma, dal dovuto alla presente domanda di restituzione e gli interessi ex art. 1284, quarto comma, dal deposito del presente ricorso al saldo effettivo ». Non può dunque parlarsi di litispendenza -la quale presuppone l’identità tra le
due cause -ma deve invece parlarsi di continenza, perché la domanda posta davanti al Giudice di pace contiene la precedente con un’ulteriore aggiunta, costituita appunto dal pagamento degli interessi.
Viene in tal modo a cadere il primo motivo di ricorso, posto che l’ordinanza del Giudice di pace, benché motivata in modo molto stringato, consente comunque di comprendere quali siano l’oggetto della causa e le ragioni della sospensione.
Non senza doversi considerare che, in sede di regolamento di competenza anche su provvedimenti di sospensione, questa Corte, secondo la logica propria del particolare mezzo di impugnazione in questione, ha ampi poteri di accertamento della situazione processuale per valutare se -al di là della motivazione più o meno esaustiva del giudice di merito -ricorrano o no i presupposti per la sospensione.
6. Se, dunque, il rapporto è di continenza, deve essere richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte in base alla quale l’art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. non è applicabile in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primo grado e, quindi, in questa ipotesi, non può realizzarsi la rimessione della seconda controversia al giudice dell’impugnazione della decisione sulla prima, per il diverso grado in cui risultano trovarsi. L’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza deve, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., del processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione all’altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione (così l’ordinanza 3 giugno 2020, n. 10439, confermata dalla successiva ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5340; ma il principio è contenuto già nell’ordinanza 21 settembre 2007, n. 19525).
Questo principio, enunciato in relazione a due cause pendenti l’una in primo grado e l’altra in appello, deve essere ulteriormente ribadito ed
esteso anche al caso attuale, nel quale una causa pende in primo grado e l’altra davanti alla Corte di cassazione, sussistendo le medesime esigenze di coordinamento.
Correttamente, quindi, il Giudice di pace, accertata l’esistenza del vincolo di continenza e la pendenza dei due giudizi in gradi diversi, ha fatto applicazione del meccanismo della sospensione, unico strumento idoneo a garantire il coordinamento tra le due cause parzialmente coincidenti, evitando il rischio di giudicati contrastanti.
Il Collegio ritiene inoltre di dover richiamare, ad abundantiam , l’ulteriore principio, pure enunciato da questa Corte, secondo cui la sentenza d’appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all’uopo che il solvens attivi un autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame, per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, secondo comma, e 402, primo comma, cod. proc. civ., un’apposita domanda in tal senso (sentenza 16 giugno 2016, n. 12387, confermata dall’ordinanza 10 luglio 2018, n. 18062).
Ciò significa che, se l’interessato, come nella specie (v. il ricorso odierno alle pp. 4-5), ha formulato (nel precedente ricorso) uno specifico motivo di impugnazione sulla questione delle spese versate in esecuzione della sentenza di primo grado e non rimborsate, evidenti ragioni di economia processuale avrebbero dovuto sconsigliare la promozione di un autonomo giudizio, che crea inutile dispendio di attività processuale.
Il ricorso, pertanto, è rigettato, confermandosi l’impugnato provvedimento di sospensione.
A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022.
Ritiene la Corte, peraltro, che l’evidente abuso degli strumenti processuali da parte del ricorrente -il quale ha attivato un diverso e separato procedimento per il raggiungimento di un risultato che era ed è potenzialmente raggiungibile già nel separato e precedente procedimento pendente davanti a questa Corte -imponga la sua condanna all’ulteriore risarcimento in favore della controparte, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; a tale condanna segue per legge quella al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 3.000, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME