Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7261 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 7261  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 13112 del ruolo generale dell’anno 202 4, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  legale rappresentante pro  tempore, rappresentato  e  difeso  dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente – avverso il decreto n. 5186/2024 emesso dal TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE il 15 maggio 2024 nel giudizio iscritto al R.G. 1125/2024;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. NOME COGNOME, che  ha  chiesto  accogliere  il  ricorso  e  dichiarare  la  competenza  del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la  RAGIONE_SOCIALE  propone,  per  un  motivo,  regolamento  di competenza avverso il decreto ( rectius, ordinanza) in epigrafe indicato con  cui  il  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  ha  sospeso  il  giudizio  iscritto  al  R.G. 1125/2024 intentato dalla odierna ricorrente nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE, ravvisando la pregiudizialità di altra causa, iscritta al R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, pendente innanzi lo stesso Ufficio;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con memoria; il P.G. conclude come in epigrafe; parte ricorrente deposita memoria illustrativa;
Considerato che
questi, breviter , gli  accadimenti  processuali  rilevanti  ai  fini  della statuizione richiesta alla Corte:
(i) nel promuovere la lite iscritta al R.G. 1054/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -sezione specializzata in materia di imprese, la RAGIONE_SOCIALE chiese dichiararsi l’illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto (avente ad oggetto la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di un complesso edilizio) adottato dalla RAGIONE_SOCIALE, accertarsi l’inesistenza del diritto al risarcimento dei danni pretesi dall’RAGIONE_SOCIALE e la condanna di questa al pagamento RAGIONE_SOCIALE importi di cui alle riserve iscritte in contabilità;
(ii)  nel  resistere, l’RAGIONE_SOCIALE domandò, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice nonché l’accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni dall’asserito inadempimento a vario titolo derivanti;
(iii) instaurando il giudizio iscritto al R.G. 1125/2024 del medesimo Ufficio giudiziario, la RAGIONE_SOCIALE spiegò domanda di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE  al  pagamento  del  canone  di  noleggio  mensile  RAGIONE_SOCIALE
apprestamenti di cantiere in forza di contratto stipulato con verbale successivo alla risoluzione dell’appalto;
(iv) nel costituirsi ,  l’RAGIONE_SOCIALE, eccependo, in via subordinata, la compensazione con il proprio controcredito al risarcimento dei danni seguenti all’inadempimento del contratto di appalto, formulò istanza ex art.  295  cod.  proc.  civ.  di  sospensione  della  controversia  sino  alla definizione del giudizio di cui al R.G. 1054/2024;
(v) con il provvedimento qui impugnato, il giudice territoriale ha disposto la sospensione della lite iscritta al R.G. 1125/2024, « ritenuta la  pregiudizialità  della  causa  iscritta  al  n.  1054/2024  R.G.,  quanto all’accertamento del credito eccepito in compensazione »;
con unico motivo del ricorso per regolamento di competenza, la RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 295 cod. proc. civ., 56 e 169 l. fall., 1246 cod. civ.;
premessa la diversità di oggetto tra i due giudizi (dacché vertenti su rapporti contrattuali differenti), la ricorrente assume l’insussistenza di p regiudizialità rilevante ai fini dell’art. 295 cod. proc. civ. circa l’eccezione di compensazione, per essere il controcredito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE illiquido ed inesigibile (« la sua esistenza e quantificazione è rimessa alla cognizione di altro giudice »), sicché, versandosi in tema di compensazione giudiziale, non poteva essere disposta la sospensione;
il regolamento va accolto, seppur per una ragione, di carattere in tutta  evidenza  preliminare,  diversa  da  quella  dedotta  in  ricorso  ma suscettibile di rilievo officioso;
per fermo convincimento di nomofilachia, l’ esistenza di un rapporto di identità, connessione o pregiudizialità tra due procedimenti pendenti dinanzi  a  magistrati  diversi  o  sezioni  diverse  del  medesimo  ufficio giudiziario, non giustifica la sospensione ai sensi dell ‘ art. 295 cod. proc. civ., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere gli atti al capo dell ‘U fficio per l’adozione dei provvedimenti contemplati
dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovino i due procedimenti (prospettato dalle parti o emergente dagli atti di causa) non ne precluda la riunione;
la  violazione  di  tale  principio  rientra  poi  tra  i  fatti  processuali sindacabili,  anche  d’ufficio, dalla  Corte  di  cassazione  in  sede  di regolamento  di  competenza  proposto  avverso  il  provvedimento  di sospensione ( ex plurimis, Cass. 11/10/2006, n. 21727; Cass. 22/05/2008, n. 13194; Cass. 23/07/2010, n. 17468; Cass. 26/07/2011, n. 16381; Cass. 20/07/2012, n. 12741; Cass. 26/07/2012, n. 13330; Cass. 30/10/2015, n. 22292; Cass. 17/05/2017, n. 12441; Cass. 09/03/2022, n. 7710);
detta regola informa anche il rapporto tra controversie pendenti, rispettivamente, innanzi la sezione ordinaria e la sezione specializzata in materia di imprese, integrante questione di mera ripartizione RAGIONE_SOCIALE affari  interni  all’ Ufficio  giudiziario  (Cass.,  Sez.  U,  23/07/2019,  n. 19882; Cass. 16/06/2020, n. 11634; Cass. 26/11/2021, n. 36916);
nella vicenda in esame, pertanto, non risultando la definizione del processo pregiudicante, l’impugnato provvedimento di sospensione si appalesa illegittimo: sicché va disposta, in accoglimento del ricorso, la prosecuzione del giudizio innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
il  regolamento  delle  spese  del  presente  regolamento  segue  la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa, come da dispositivo;
p.q.m.
accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
condanna  parte  resistente  al  pagamento  in  favore  della  parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione