Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7261 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7261 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 13112 del ruolo generale dell’anno 202 4, proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente – avverso il decreto n. 5186/2024 emesso dal TRIBUNALE DI MILANO il 15 maggio 2024 nel giudizio iscritto al R.G. 1125/2024;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. NOME COGNOME che ha chiesto accogliere il ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale di Milano;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE propone, per un motivo, regolamento di competenza avverso il decreto ( rectius, ordinanza) in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Milano ha sospeso il giudizio iscritto al R.G. 1125/2024 intentato dalla odierna ricorrente nei riguardi dell’Università degli Studi di Milano, ravvisando la pregiudizialità di altra causa, iscritta al R.G. 1054/2024, pendente innanzi lo stesso Ufficio;
l’Università degli Studi di Milano resiste con memoria; il P.G. conclude come in epigrafe; parte ricorrente deposita memoria illustrativa;
Considerato che
questi, breviter , gli accadimenti processuali rilevanti ai fini della statuizione richiesta alla Corte:
(i) nel promuovere la lite iscritta al R.G. 1054/2024 del Tribunale di Milano -sezione specializzata in materia di imprese, la RAGIONE_SOCIALE chiese dichiararsi l’illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto (avente ad oggetto la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di un complesso edilizio) adottato dalla Università degli Studi di Milano, accertarsi l’inesistenza del diritto al risarcimento dei danni pretesi dall’Università e la condanna di questa al pagamento degli importi di cui alle riserve iscritte in contabilità;
(ii) nel resistere, l’Università domandò, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice nonché l’accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni dall’asserito inadempimento a vario titolo derivanti;
(iii) instaurando il giudizio iscritto al R.G. 1125/2024 del medesimo Ufficio giudiziario, la E.RAGIONE_SOCIALE spiegò domanda di condanna dell’Università al pagamento del canone di noleggio mensile degli
apprestamenti di cantiere in forza di contratto stipulato con verbale successivo alla risoluzione dell’appalto;
(iv) nel costituirsi , l’Università, eccependo, in via subordinata, la compensazione con il proprio controcredito al risarcimento dei danni seguenti all’inadempimento del contratto di appalto, formulò istanza ex art. 295 cod. proc. civ. di sospensione della controversia sino alla definizione del giudizio di cui al R.G. 1054/2024;
(v) con il provvedimento qui impugnato, il giudice territoriale ha disposto la sospensione della lite iscritta al R.G. 1125/2024, « ritenuta la pregiudizialità della causa iscritta al n. 1054/2024 R.G., quanto all’accertamento del credito eccepito in compensazione »;
con unico motivo del ricorso per regolamento di competenza, la RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ., 56 e 169 l. fall., 1246 cod. civ.;
premessa la diversità di oggetto tra i due giudizi (dacché vertenti su rapporti contrattuali differenti), la ricorrente assume l’insussistenza di p regiudizialità rilevante ai fini dell’art. 295 cod. proc. civ. circa l’eccezione di compensazione, per essere il controcredito vantato dalla Università illiquido ed inesigibile (« la sua esistenza e quantificazione è rimessa alla cognizione di altro giudice »), sicché, versandosi in tema di compensazione giudiziale, non poteva essere disposta la sospensione;
il regolamento va accolto, seppur per una ragione, di carattere in tutta evidenza preliminare, diversa da quella dedotta in ricorso ma suscettibile di rilievo officioso;
per fermo convincimento di nomofilachia, l’ esistenza di un rapporto di identità, connessione o pregiudizialità tra due procedimenti pendenti dinanzi a magistrati diversi o sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario, non giustifica la sospensione ai sensi dell ‘ art. 295 cod. proc. civ., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere gli atti al capo dell ‘U fficio per l’adozione dei provvedimenti contemplati
dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovino i due procedimenti (prospettato dalle parti o emergente dagli atti di causa) non ne precluda la riunione;
la violazione di tale principio rientra poi tra i fatti processuali sindacabili, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione ( ex plurimis, Cass. 11/10/2006, n. 21727; Cass. 22/05/2008, n. 13194; Cass. 23/07/2010, n. 17468; Cass. 26/07/2011, n. 16381; Cass. 20/07/2012, n. 12741; Cass. 26/07/2012, n. 13330; Cass. 30/10/2015, n. 22292; Cass. 17/05/2017, n. 12441; Cass. 09/03/2022, n. 7710);
detta regola informa anche il rapporto tra controversie pendenti, rispettivamente, innanzi la sezione ordinaria e la sezione specializzata in materia di imprese, integrante questione di mera ripartizione degli affari interni all’ Ufficio giudiziario (Cass., Sez. U, 23/07/2019, n. 19882; Cass. 16/06/2020, n. 11634; Cass. 26/11/2021, n. 36916);
nella vicenda in esame, pertanto, non risultando la definizione del processo pregiudicante, l’impugnato provvedimento di sospensione si appalesa illegittimo: sicché va disposta, in accoglimento del ricorso, la prosecuzione del giudizio innanzi il Tribunale di Milano;
il regolamento delle spese del presente regolamento segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa, come da dispositivo;
p.q.m.
accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi il Tribunale di Milano;
condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione