Sospensione Decreto Ingiuntivo in Appello: Quando è Inammissibile?
Una recente ordinanza della Corte d’Appello di Roma offre un importante chiarimento sui limiti del potere del giudice di secondo grado riguardo alla sospensione del decreto ingiuntivo. La decisione sottolinea una distinzione fondamentale tra la sospensione della sentenza impugnata e quella del provvedimento monitorio che ne sta a monte. Analizziamo insieme questo caso per capire le regole procedurali e le implicazioni pratiche per debitori e creditori.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dall’opposizione di una società a un decreto ingiuntivo che le ordinava il pagamento di una cospicua somma, pari a 5 milioni di euro, in favore di una società creditrice. Il Tribunale di Roma, in primo grado, rigettava l’opposizione, confermando di fatto la validità del decreto ingiuntivo.
Non arrendendosi, la società debitrice proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e, contestualmente, chiedeva alla Corte d’Appello di sospenderne l’efficacia esecutiva (la cosiddetta ‘inibitoria’) in attesa del giudizio di merito.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello di Roma, con un’ordinanza chiara e concisa, ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di sospensione. I giudici hanno stabilito che il potere di inibitoria concesso dall’articolo 283 del Codice di Procedura Civile non può estendersi al decreto ingiuntivo originario, ma riguarda unicamente la sentenza di primo grado che viene impugnata.
Analisi della Sospensione Decreto Ingiuntivo in Appello
La chiave per comprendere la decisione risiede nella natura del provvedimento che la società appellante voleva ‘bloccare’. Il debito di 5 milioni di euro non derivava dalla sentenza di primo grado, ma dal decreto ingiuntivo emesso in precedenza, che era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ‘ab origine’.
La sentenza di primo grado si era limitata a rigettare l’opposizione, senza emettere una nuova condanna al pagamento. L’unico elemento di condanna contenuto nella sentenza era quello relativo alle spese processuali. Pertanto, l’efficacia esecutiva che la società voleva sospendere non apparteneva alla sentenza appellata, ma al decreto ingiuntivo stesso.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri fondamentali:
1. Ambito di Applicazione dell’Art. 283 c.p.c.: I giudici hanno ribadito che la facoltà di sospensione concessa al giudice dell’appello riguarda esclusivamente l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Non è possibile utilizzare questo strumento per ‘neutralizzare’ gli effetti di un provvedimento diverso, come un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che mantiene la sua forza esecutiva autonoma.
2. Mancata Specificità dell’Istanza: L’ordinanza rileva che la richiesta di sospensione non era nemmeno diretta specificamente contro l’unica parte condannatoria della sentenza, ovvero quella relativa al pagamento delle spese legali di primo grado. Questa era, in astratto, l’unica statuizione che avrebbe potuto essere oggetto di inibitoria.
3. Assenza di ‘Gravi Motivi’: Anche volendo superare i profili di inammissibilità, la Corte ha specificato che, da un esame sommario degli atti, non emergevano i ‘gravi motivi’ richiesti dalla legge come presupposto per concedere la sospensione. Questo requisito è essenziale per giustificare un intervento che blocchi l’esecuzione di una decisione giudiziaria.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un prezioso promemoria dei confini tecnici della procedura civile. Chi intende appellare una sentenza che rigetta un’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere consapevole che la richiesta di sospensione (inibitoria) non potrà bloccare l’esecutività del decreto stesso. Il creditore, in possesso di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non sospeso dal giudice dell’opposizione, può quindi procedere con l’esecuzione forzata anche mentre pende il giudizio di appello. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi sul merito della causa, poiché lo strumento dell’inibitoria in appello, in questi casi, si rivela inefficace a paralizzare la pretesa creditoria originaria.
È possibile chiedere in appello la sospensione dell’efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo opposto e confermato in primo grado?
No, la Corte ha chiarito che il potere di sospensione previsto dall’art. 283 c.p.c. riguarda esclusivamente la sentenza impugnata, non il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ‘ab origine’, che mantiene la sua autonoma efficacia.
Quale parte della sentenza di rigetto dell’opposizione può essere, in teoria, oggetto di sospensione in appello?
L’unica parte della sentenza di rigetto che potrebbe, in astratto, essere sospesa è la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado, in quanto è l’unica vera condanna contenuta nella sentenza stessa.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione (inibitoria)?
La Corte l’ha dichiarata inammissibile principalmente perché il potere di sospensione non si estende al decreto ingiuntivo. In aggiunta, ha rilevato che non sussistevano i ‘gravi motivi’ richiesti dalla legge per giustificare la sospensione neanche per la parte relativa alle spese processuali.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00003881-1 2025 DEPOSITO MINUTA 12 08 2025 PUBBLICAZIONE 13 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE FERIALE CIVILE
così composta:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE contenziosi dell’anno 2025 , trattenuta in riserva all’udienza del 12/8/2025;
esaminati gli atti;
rilevato che la ha chiesto la sospensione d ell’efficacia esecuti va della sentenza n. 8659/25 del Tribunale di Roma, che ha rigettato l’ opposizione della stessa società avverso il decreto ingiuntivo n. 8501/21, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di Euro 5.000.000,00, oltre accessori e spese processuali; Parte_1
considerato che l’impugnata sente nza, tranne la statuizione di condanna della al pagamento delle spese processuali, è di mero rigetto; Parte_1
atteso che il giudice dell’appello, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., ha la facoltà di sospendere solo l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata o, eventualmente, la sua esecuzione, ma non gli effetti del provvedimento monitorio opposto, dichiarato ‘ab origine ‘ provvisoriamente esecutivo;
considerato, altresì, che l’inibitoria non risulta espressamente rivolta nei confronti della statuizione di condanna dell’odierna appellante al pagamento delle spese processuali di primo grado, unica statuizione avverso la quale, astrattamente, l’istanza avrebbe potuto essere proposta;
rilevato, comunque, che allo stato, seppur sulla base della sommaria delibazione consentita in questa fase, non sono evincibili i gravi motivi richiesti dalla legge per sospendere l’efficacia esecutiva di tale statuizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 283 e 351 c.p.c. , dichiara l’inammissibilità del la richiesta di inibitoria.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta in data 12 agosto 2025.
Il AVV_NOTAIO COGNOME