Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7142 Anno 2026
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Civile Ord. Sez. L Num. 7142 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 2095-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1011/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 10/11/2023 R.G.N. 1300/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 10 novembre 2023, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha riformato parzialmente la decisione resa dal
Oggetto
SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 18/02/2026
CC
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Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE.
L’originario ricorrente, dirigente tecnico del Comune di RAGIONE_SOCIALE dall’1.10.1998 all’1.7.2018 data RAGIONE_SOCIALE quiescenza, era stato sospeso due volte nel corso del rapporto in riferimento al medesimo procedimento penale, una prima volta obbligatoriamente, stante l’applicazione RAGIONE_SOCIALE custodia cautelare in carcere per i reati di tentata concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti e falsità ideologica in atti pubblici ed una seconda volta a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palerm o, poi riformata dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE a seguito del giudizio di rinvio da Cassazione, definito con l’assoluzione con formula piena per i reati di tentata concussione e corruzione e per intervenuta prescrizione relativamente ai reati di turbata libertà degli incanti e falsità ideologica in atti pubblici. Aveva, quindi, domandato, in relazione ad entrambi i periodi, la ricostituzione RAGIONE_SOCIALE posizione economica al momento precedente la sospensione con diritto al conguaglio tra le somme percepite a titolo di indennità alimentare e la retribuzione spettante.
Il giudice d’appello, preso atto RAGIONE_SOCIALE mancata riproposizione in sede di gravame RAGIONE_SOCIALE domanda di restitutio in integrum per il periodo di sospensione obbligatoria, ha accolto la domanda con riguardo alla successiva sospensione, condannando il Comune di RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma utile per la ricostituzione RAGIONE_SOCIALE posizione economica dell’istante.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che ciò che distingue il diritto al conguaglio del dipendente sottoposto a sospensione cautelare non è la tipologia ‘facoltativa’ e/o ‘obbligatoria’ RAGIONE_SOCIALE misura, quanto l’impossibilità oggettiva e assoluta di rendere la prestazione
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derivandone il convincimento per cui, se nessun diritto alla restitutio in integrum poteva vantare il dipendente relativamente al primo periodo di sospensione, essendo stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, la riammissione in servizio del medesimo a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria senza che il Comune avesse adottato alcun provvedimento disciplinare comportava il venir meno dell’efficacia RAGIONE_SOCIALE sospensione a tutti gli effetti anche patrimoniali, con conseguente diritto al congua glio nell’importo risultante dai conteggi prodotti dal dipendente non specificamente contestati dal Comune. Ha evidenziato in particolare, che era mancato l’ accertamento in sede disciplinare dei fatti contestati ed ha ritenuto irrilevante che l’assoluzione con formula piena, prevista dalla disciplina collettiva quale presupposto per il diritto al conguaglio, fosse stata pronunciata soltanto con riferimento ad alcuni dei reati ascritti.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il COGNOME.
Il controricorrente ha poi presentato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 8, RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 22.2.2010, lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale l’aver erroneamente ritenuto applicabile ratione temporis la norma contrattuale richiamata quando, viceversa, la norma applicabile doveva ritenersi, in conformità alla pronunzia resa dal primo giudice, quella vigente all’epoca in cui erano state poste le condotte contestate ovvero l’art. 12, comma 7, RAGIONE_SOCIALE del 22.2.2006,
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che sancisce il diritto al conguaglio tra quanto percepito a titolo di indennità alimentare e quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio in caso di sentenza definitiva di assoluzione pronunciata con la formula ‘il fatto non sussiste’ o ‘l’impu tato non lo ha commesso’.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 22.2.2006, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE pronunzia resa dalla Corte territoriale, dovendo leggersi la disposizione in questione nel senso che la restitutio in integrum del dirigente sottoposto a sospensione cautelare poi riammesso in servizio è ammessa, qualunque sia il reato ascritto, nei casi in cui il giudizio penale sia stato definito con sentenza definitiva di assoluzione pronunciata con la formula ‘il fatto non sussiste’ o ‘l’imputato non lo ha commesso’, ipotesi nella specie non verificatasi, posto che, con riguardo ad alcuni dei reati ascritti, la pronuncia resa era stata di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Appare preliminarmente opportuno rilevare come l’impugnazione proposta si incentri sulla tesi per cui nella specie non vi sarebbe da parte del dirigente diritto alla restitutio in integrum in quanto il conguaglio tra l’indennità alimentare riconosciuta al dirigente nel periodo di sospensione cautelare conseguente a condanna penale con la retribuzione al medesimo spettante se fosse rimasto in servizio sarebbe dovuta solo nei casi in cui la sentenza penale definitiva di assoluzione fosse pronunciata con le fo rmule ‘il fatto non sussiste’ o ‘l’imputato non lo ha commesso’. La tesi troverebbe fondamento nella formulazione letterale dell’art. 12, comma 7, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 22.2.2006, che si sostiene, in contrasto con quanto affermato
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dalla Corte territoriale, essere la disposizione applicabile ratione temporis alla fattispecie.
La clausola contrattuale invocata testualmente recita ‘ Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione pronunciata con la formula ‘il fatto non sussiste’ o ‘l’imputato non lo ha commesso’, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione in godimento all’atto RAGIONE_SOCIALE sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per a ltre infrazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto RAGIONE_SOCIALE sanzioni eventualmente applicate ‘ .
Il testo contrattuale non è dissimile da quella utilizzato con riferimento alla medesima situazione giuridica dall’art. 9 del successivo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE 22.2.2010, secondo cui ‘ In caso di sentenza penale definitiva di assoluzione pronunciata con la formula ‘il fatto non sussiste’ o ‘l’imputato non lo ha commesso’, quanto corrisposto, nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALE re tribuzione di posizione in godimento all’atto RAGIONE_SOCIALE sospensione. Analogamente si procede in caso di sentenza definitiva di proscioglimento pronunciata prima del dibattimento, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., con la formula il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. ‘ , il che finisce per rendere irrilevante la censura di cui al primo motivo del ricorso de quo , RAGIONE_SOCIALE quale si è detto, che imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto applicabile ratione temporis tale disposizione, con sentendo di concentrare l’esame sul prospettato errore interpretativo.
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La censura sulla quale il ricorso si incentra non può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere confermata ex art. 384, comma 4, c.p.c., con integrazione RAGIONE_SOCIALE motivazione nei termini che seguono.
Questa Corte, infatti, chiamata a pronunciare sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALE analoga disciplina contrattuale dettata per il personale del comparto Ministeri, ha affermato, con orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 9304/2017 e da ultimo Cass. n. 989/2024) che ‘in tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del pubblico dipendente l’art. 27, comma 7, del RAGIONE_SOCIALE comparto Ministeri del 16.5.1995, il quale prevede il ripristino dell’obbligo retributivo solo ‘in caso di sent enza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena’ si deve interpretare estensivamente nel senso che il lavoratore sospeso dal servizio in via cautelare ha diritto alla reintegrazione del trattamento economico ivi prevista in ogni caso in cui, terminato il processo penale, venga inflitta una sanzione disciplinare che non comporti la cessazione o la sospensione dal servizio o che comporti una sanzione disciplinare di durata inferiore a quella cautelare , a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo RAGIONE_SOCIALE sospensione cautelare stessa, con la sola eccezione di quella resa necessaria dalla custodia cautelare in carcere o comunque da una misura cautelare personale che renda impossibile la prestazione lavorativa’ .
Si tratta di un principio coerente con quello, più generale, secondo cui la sospensione del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, è correlata alla definizione del procedimento disciplinare e diviene priva di titolo, con conseguente diritto alla restitutio in
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integrum , qualora all’esito del procedimento penale quello disciplinare non venga attivato.
Nella fattispecie, pertanto, ciò che dà titolo alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE posizione economica del ricorrente è la circostanza che in relazione ai fatti per i quali risulta emessa una sentenza penale non preclusiva dell’azione disciplinare il datore di lavoro non abbia attivato o ripreso il procedimento disciplinare ed emesso a riguardo alcun provvedimento sanzionatorio che legittimasse in tutto o in parte la sospensione, con la conseguenza del venir meno del titolo RAGIONE_SOCIALE stessa.
Il ricorso va, dunque, rigettato
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18.2.2026
La Presidente NOME COGNOME