Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 1899 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 1899 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORCOGNOMENZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24879/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
-ricorrente- contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché nei confronti del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
avverso SENTENZA di CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA n. 402/2024 depositata il 31/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 402 del 31 ottobre 2024 con cui RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE, del 21 ottobre 2021, di cancellazione del ricorrente dalla RAGIONE_SOCIALE speciale RAGIONE_SOCIALE avvocati stabiliti, di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, per mancanza di un titolo di studio idoneo a conferirgli il diritto all’esercizio professionale;
ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE;
a séguito d’istanza di sollecita definizione, con provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Prima Presidente, in data 8 gennaio 2025, è stata disposta l’abbreviazione dei termini e fissata l’adunanza in camera di consiglio, del 4 febbraio 2025;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte, in data 13 gennaio 2025, nel senso RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del ricorso;
con ulteriore istanza, del 21 gennaio 2025, il ricorrente ha domandato provvedersi sulla richiesta d’inibitoria, in ordine alla quale è stata quindi fissata l’adunanza non partecipata del 27 gennaio 2025;
hanno depositato memorie sia NOME COGNOME che il RAGIONE_SOCIALE, insistendo nelle contrapposte
richieste rispettivamente di accoglimento e rigetto RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare oltre che del ricorso;
Considerato che
a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione, di cui all’art. 36, settimo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, parte ricorrente, nel richiamarsi al contenuto dei quattordici motivi articolati, ha allegato, in particolare, il pericolo nel ritardo correlato all’esigenza di riassumere rilevanti giudizi patrocinati dallo stesso entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025;
ritiene questo Collegio doversi sospendere l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto di ricorso, impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivi d’impugnazione, che, quali formulati, anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe considerazioni del Pubblico Ministero, in ogni caso non appaiono all’evidenza manifestamente privi di fondamento;
il ricorrente inoltre, quanto al pericolo nel ritardo, ha documentato la pendenza di procedimenti d’ingente valore, in cui vi è suo patrocinio, rispetto ai quali il termine perentorio di riassunzione, dopo l’automatica interruzione processuale determinata dall’impugnata cancellazione (Cass., 28/11/2024, n. 30616), è il 31 gennaio 2025;
occorre quindi evitare che la decisione del RAGIONE_SOCIALE, oggetto di gravame e dunque non definitiva, possa spiegare effetti per converso non reversibili;
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, sospende l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 27/01/2025.