Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33355 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 33355 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12002/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – Agenzia per la promozione all ‘ estero e l ‘ internazionalizzazione delle imprese italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domiciliano -ricorrenti- contro
COGNOME COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 4240/2019 depositata il 23/01/2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 03/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita l’Avv. NOME COGNOME per i ricorrenti;
udito l’Avv. NOME COGNOME su delega dell’Avv. NOME COGNOME per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME già direttore generale dell’ICE dal 10 maggio 2011, ed accolto la domanda di risarcimento danni dallo stesso avanzata in conseguenza della risoluzione anticipata del rapporto, intimata dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 19 giugno 2012.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, premesso che questa Corte (con sentenza a Sezioni Unite n. 13530 del 2016) aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e che il dott. COGNOME aveva riassunto la causa innanzi al Tribunale di Roma, ha ritenuto l’appello parzialmente fondato sul rilievo che la giustificazione addotta per il recesso -impossibilità sopravvenuta della prestazione -non risultava dimostrata dalla sequenza normativa che aveva portato alla soppressione dell’ICE e all a costituzione dell’ICE -Agenzia. Sono stati, invece, dichiarati inammissibili, in quanto nuovi, i motivi relativi alla applicabilità dell’art. 2112 cod. civ.
Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione l’ICE -Agenzia per la promozione all ‘ estero e l ‘ internazionalizzazione delle imprese italiane, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prospettando un unico motivo, mentre il dott. COGNOME resiste con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
La causa giunge in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti i difensori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha insistito per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nella versione vigente, quale risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 , e dell’art. 1463 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo si incentra sul rilievo che la Corte d’appello, nell’esegesi della norma, avrebbe considerato il testo anteriormente alle modifiche apportate dal successivo d.l. n. 201 del 2011, dal quale emergerebbe chiaramente che la continuità del rapporto è prevista solo per il personale a tempo indeterminato.
In proposito, il Pubblico Ministero ha ritenuto che la norma, anche nella versione novellata, depone nel senso che tutti i rapporti di lavoro in essere con l’ICE sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e, per esso, alla costituita Agenzia ICE. Ne consegue che anche il rapporto di lavoro intercorrente tra l’ICE ed il direttore generale, odierno controricorrente, si è trasferito ope legis al Ministero per lo sviluppo economico e, per esso, alla Agenzia ICE, senza che possa essere sintomatico di una contraria volontà legislativa il riferimento al solo personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto contenuto nei commi 26, 26bis e 26septies , quali disposizioni di specificazione e non già di deroga del fenomeno successorio previsto dal precedente comma 19. Peraltro, la diversa interpretazione delle menzionate norme si porrebbe in contrasto non solo con il criterio letterale e con la ratio legis , ma anche con il principio di non discriminazione, che vieta qualsivoglia disparità di trattamento non giustificata obiettivamente nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
L’esegesi della norma non può che partire dal dato testuale.
L’ art. 14 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella versione risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in tema di ‘ soppressione,
incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici ‘, recita, per quanto di interesse nella presente sede, quanto segue:
«17. L ‘ Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
È istituita l ‘ Agenzia per la promozione all ‘ estero e l ‘ internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata ‘ ICE – Agenzia per la promozione all ‘ estero e l ‘ internazionalizzazione delle imprese italiane ‘ , ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
Le funzioni attribuite all ‘ ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell ‘ articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all ‘ Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all’ICE per il finanziamento dell ‘ attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l ‘ estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l ‘ internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. A decorrere dall ‘ esercizio finanziario 2020, il fondo è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L ‘ Agenzia opera al fine di sviluppare l ‘ internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l ‘ immagine del prodotto italiano
nel mondo. L ‘ Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agroalimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l ‘ Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l ‘ assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l ‘ operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all’estero.
21. Sono organi dell ‘ Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro dello sviluppo economico. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell ‘ Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell ‘ economia e
delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell ‘ economia e delle finanze.
I membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
All ‘ Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
È esclusa l’applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell ‘ Agenzia, secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, d ‘ intesa con il presidente, proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo relativi alle attività dell ‘ Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell ‘ articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell ‘ economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall ‘ attuazione del presente comma sono coperti nell ‘ ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell ‘ articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell ‘ Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell ‘ economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro
novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
24-bis. Nell’ambito della dotazione organica dell ‘ Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter, sono istituite 4 posizioni dirigenziali di livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non generale sono rideterminate in 33 unità. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all ‘ articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a 3 incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell’Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all ‘ articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall ‘ anno 2022.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26bis, è trasferito all ‘ Agenzia un contingente massimo di 450 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all ‘ estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l ‘ ordinamento dello Stato estero, è attribuito all ‘ Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell ‘ impiego del personale in questione nell ‘ ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell ‘ economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede,
nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all ‘ individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all ‘ Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell ‘ economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter. A decorrere dall ‘ anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell ‘ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all ‘ erogazione all ‘ Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all ‘ estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall ‘ anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell ‘ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all ‘ estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell ‘ Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall ‘ Unione europea;
corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L ‘ Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all ‘ estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d ‘ intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l ‘ Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l ‘ Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell’ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull ‘ assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell ‘ economia e delle finanze, assicurando l ‘ invarianza della spesa complessiva. L’eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all ‘ Agenzia di cui al comma 18 mantengono l ‘ inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell ‘ inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell ‘ Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall ‘ attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
4. Ne deriva che, pur dandosi continuità all’indirizzo espresso da questa Corte in ordine alla sostanziale continuità giuridica dei rapporti del personale già dipendente del soppresso ICE e distribuito tra la nuova Agenzia ed il MISE (Cass. Sez. L, 23/11/2020, n. 26598; Cass. Sez. L, 20/05/2021, n. 13914; Cass. Sez. L, 10/01/2024, n. 1072), tuttavia va sottolineato che tale orientamento non è applicabile con riguardo alla figura del direttore generale dell’Agenzia .
Infatti, a questa figura è stata data una configurazione del tutto nuova dal comma 22 cit. e d al nuovo statuto, deliberato dagli organi dell’Agenzia e approvato dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nei termini previsti dall’art. 24, con l’attribuzione di una posizione apicale specifica non assimilabile né a quella prevista in precedenza per il direttore generale dell’ICE (carica all’epoca ricoperta dall’attuale controricorrente) né, tanto meno, a quella stabilita per il restante personale.
Non è, dunque, ipotizzabile una successione dalla posizione di direttore generale dell’ICE a quella di direttore generale della nuova Agenzia, in ragione della specifica disciplina del tutto diversa rispetto a quella del personale del soppresso ente, distinzione che trova giustificazione nella peculiare posizione apicale rivestita proprio dal direttore generale,
chiamato ad interagire con la nuova compagine su base fiduciaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Agenzia.
4.1. Né tale approdo ermeneutico può essere attinto da dubbi in ordine alla compatibilità con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato in ragione della evidente non comparabilità della posizione del direttore generale con quella del personale dipendente, risiedendo proprio nella comparabilità il nucleo essenziale del principio di non discriminazione anche in base alla clausola 4.1. dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Pertanto, non essendo configurabile per quel che riguarda la specifica figura del direttore generale, la sostanziale continuità giuridica del rapporto affermata da questa Corte per il personale già dipendente del soppresso ICE e distribuito tra la nuova Agenzia ed il MISE, risulta giustificato il recesso intimato in ordine al rapporto in essere con il dott. COGNOME atteso che la posizione di direttore generale del soppresso ICE dallo stesso già ricoperta è venuta meno ed il relativo contratto deve ritenersi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione (in tal senso, Cass. Sez. L, 07/02/2004, n. 2365; in senso conforme, più di recente Cass. Sez. L, 20/11/2024, n. 29983). Né, come pure ivi osservato, la cessazione della carica dirigenziale risulta asservita ad un avvicendamento dei vertici politici -come nelle ipotesi di cd. spoils system , censurate dalla Corte costituzionale (nn. 103 e 104 del 2007 e n. 351 del 2008) -ma trova il suo fondamento razionale nella descritta rimodulazione della figura del direttore generale con razionalizzazione delle relative funzioni e competenze.
Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda proposta da NOME COGNOME.
La novità della questione giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetto l’originaria domanda proposta da NOME COGNOME Dichiara integralmente compensate fra le parti delle spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro