Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3864 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3864 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13232-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 901/2023 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/11/2023 R.G.N. 467/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2025 dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
Rapporti interinali
R.G.N.13232/2024
COGNOME.
Rep.
Ud 17/12/2025
CC
La sentenza della Corte di appello di Lecce, in epigrafe indicata, è oggetto del giudizio di legittimità in quanto conferma integralmente la pronuncia di prime cure, emessa dal Tribunale della stessa sede, che ha dichiarato, tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 19.12.2016 (data del primo contratto di RAGIONE_SOCIALE), con inquadramento del lavoratore nel 3^ livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE, e ha condannato la società al risarcimento del danno ex art. 39 D.lgs. n. 81/2015 nella misura di sei mensilità nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il processo trae origine dalla domanda proposta in prime cure dal COGNOME, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di accertamento, previa declaratoria della nullità del termine apposto ai singoli contratti e/o proroghe intercorse tra il lavoratore e la RAGIONE_SOCIALE, che i contratti di RAGIONE_SOCIALE, in virtù dei quali il dipendente aveva prestato (per ventitré mesi circa, dal 19.12.2016 all’11.11.2018) la sua attività lavorativa in favore della utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE, erano stati stipulati in violazione della normativa legislativa e contrattuale di settore nonché in frode alla legge ex art., 1344 cod. civ.; inoltre, secondo la prospettazione di parte ricorrente, le assunzioni dei somministrati superavano la percentuale prevista, non era stat o stilato il DVR né indicati gli estremi dell’autorizzazione ministeriale nel contratto commerciale né, infine, la utilizzatrice aveva adempiuto all’obbligo di informazione di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 81/2015; per l’effetto, si chiedeva che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla instaurazione
del primo contratto di RAGIONE_SOCIALE, con ogni conseguenza in termini di ripristino del rapporto e di risarcimento del danno.
La RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) formula, in questa sede, otto motivi di censura dell’impugnata decisione. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Le parti depositano memoria.
Il Collegio riserva il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
La pronuncia gravata osserva, richiamando un proprio precedente giurisprudenziale, che sia con riferimento al dato temporale (utilizzazione per quasi due anni senza una spiegazione oggettiva) sia con riguardo al dato disciplinato dalla contrattazione collettiva (il cui limite di trentasei mesi valeva solo per il contratto a tempo determinato stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e lavoratore assunto in modo conforme alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 368/2001) sia relativamente alla individuazione intuitu personae del lavoratore assunto e al ruolo svolto dalla società somministrante, vi era stato un fraudolento discostamento dallo schema contrattuale tipico del lavoro interinale stante l’emersione del fenomeno della interposizione vietata: da qui la violazione di norme imperative con conseguente sanzione di nullità; precisa, poi, che anche in tema di mancanza del documento di valutazione dei rischi si verteva in ipotesi di RAGIONE_SOCIALE irregolare, mentre non appariva fondata la doglianza riguardante il superamento della percentuale del 18%; conclude, infine, affermando che corretta era stata la quantificazione dell’indennità risarcitoria da parte del Tribunale.
I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati, come indicato dalla stessa parte ricorrente.
Con il primo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, nn. 4 e 3, c.p.c.) si deduce: (a) l’omessa motivazione per avere la Corte d’Appello apoditticamente ritenuto che (in fattispecie nella quale difetta la prova delle esigenze idonee a giustificare il reiterato ricorso alla RAGIONE_SOCIALE) la protrazione delle missioni per 23 mesi oltrepassasse il limite della ragionevole durata; (b) la violazione e falsa applicazione della normativa interna in tema di RAGIONE_SOCIALE interpretata alla luce della Direttiva n. 208/2004, incorrendo nell’ulteriore vizio dell’omessa pronuncia, per non aver la Corte d’Appello adeguatamente considerato il contesto normativo nazionale (non solo la legge, ma anche la contrattazione collettiva).
Con il secondo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto irrituale ed intempestiva l’allegazione delle ragioni giustificatrici il reiterato ricorso alla RAGIONE_SOCIALE e per non avere la Corte d’Appello considerato la documentazione prodotta dalla Società nel giudizio di appello né ammesso i capitoli di prova.
Con il terzo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, D. lgs. n. 81/2015 e della Direttiva n. 2008/104 per avere la Corte d’Appello ritenuto che, richiedendo l’indicazione del numero dei lavoratori, la norma abb ia inteso vietare, considerandola illecita, l’individuazione nominativa del lavoratore da somministrare.
Con il quarto motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), si deduce il travisamento delle risultanze processuali per avere la Corte d’Appello travisato le risultanze processuali, fondando la propria decisione su elementi diversi e inconciliabili con la documentazione di cui al fascicolo di primo grado e con le risultanze istruttorie.
I motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, non sono fondati.
Premessa l’inammissibilità di tutte le censure riguardanti la valutazione delle prove ed i vizi di motivazione ( ‘Il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione’ per tutte, Cass. 3881/2006 ), questa Corte ha già affermato che in materia di rapporto di lavoro interinale, tanto ai sensi della l. n. 196 del 1997 quanto del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in
assenza di un espresso divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo o di RAGIONE_SOCIALE di manodopera conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa, è sempre possibile una valutazione della relativa vicenda nei termini di cui all’art. 1344 c.c., quando essa costituisca il mezzo per eludere la regola della temporaneità dell’occasione di lavoro che connota tale disciplina. La finalità fraudolenta può essere desunta anche dalla reiterazione di assunzioni e di utilizzazioni per un prolungato periodo di tempo, indipendentemente dal rispetto, per ciascuno dei singoli contratti, delle indicazioni relative alla sussistenza di esigenze tecniche, produttive e organizzative (Cass. ord. n. 7702/2018).
Posto, dunque, che la temporaneità è requisito essenziale della RAGIONE_SOCIALE di manodopera, il relativo accertamento del suo rispetto o della sua violazione o della sua elusione è tipicamente di fatto, riservato in quanto tale al giudice di merito.
Va aggiunto che la frode alla legge rileva proprio per quei casi -come quello in esame -in cui il periodo complessivo sia inferiore al limite massimo di durata, peraltro previsto dal CCNL per la diversa ipotesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per il resto il motivo è inammissibile, come detto, perché sollecita a questa Corte una diversa verifica delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito e quindi interdetta in sede di legittimità nonché una diversa interpretazione degli atti processuali (vedasi in particolare le contestazioni di cui al secondo motivo), in relazione ai quali non si contesta
il profilo esegetico degli stessi, ma inammissibilmente l’attività valutativa delle allegazioni ivi prospettate.
Con il quinto motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ravvisato nel ruolo di «mera mediatrice» che avrebbe avuto l’agenzia di RAGIONE_SOCIALE un (ulteriore) profilo di illegittimità dei contratti di RAGIONE_SOCIALE mai eccepito dal sig. COGNOME (neppure tardivamente in grado di appello).
La doglianza è inammissibile perché superflua, dal momento che il convincimento della Corte territoriale si è fondato su ben altre circostanze fattuali, come l’ininterrotta durata più che apprezzabile dell’utilizzazione, la specifica individuazione del lavoratore per essere destinato sempre presso la medesima sede dell’utilizzatrice, la continuativa adibizione alle medesime mansioni. Si tratta di circostanze sulle quali i Giudici d’appello hanno formato e fondato il proprio convincimento, ritenuto solo confermato ad abundantiam dall’accertato meccanismo propedeutico all’assunzione a termine da parte della società di intermediazione, come risultato riferito da tutti i testimoni escussi.
Con il sesto motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 D. lgs. n. 81/2015 nonché degli artt. 1344 e 1418 c.c. per avere, la Corte d’Appello, confermato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo a RAGIONE_SOCIALE in un caso -di accertata finalità elusiva -non contemplato dall’art. 38 D. lgs. n. 81/2015 e non consentito dagli artt. 1344 e 1218 cod. civ. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato che in tema di RAGIONE_SOCIALE irregolare, l’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo cui il prestatore di lavoro può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore solo se la RAGIONE_SOCIALE avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, co. 1 lett. a), b) e c), d.lgs. cit., non impedisce al lavoratore di esperire la medesima azione in tutti i casi di elusione di norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., in ragione dell’immanenza del requisito della temporaneità nei rapporti di lavoro interinale e della necessaria interpretazione conforme della normativa italiana al diritto dell’Unione europea (Cass. n. 5332/2025). Trattasi di un principio di diritto applicabile anche alla RAGIONE_SOCIALE come disciplinata -ratione temporis -dall’art. 27 d.lgs. n. 276/2003.
Va, quindi, ribadito che in tema di successione di contratti di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur nell’assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all’istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18, sicché il giudice non può arrestarsi alla verifica della ricorrenza delle causali giustificative, dovendo, invece, controllare, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, se sia da ravvisare nel caso concreto un abusivo o elusivo ricorso all’istituto della RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 23495/2022).
Peraltro, la RAGIONE_SOCIALE (regolare) è un caso tipizzato di dissociazione -sul versante del datore di lavoro -fra la
titolarità formale del rapporto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa, che invece nel rapporto di lavoro subordinato normalmente coincidono. Di conseguenza, qualora i contratti che realizzano la RAGIONE_SOCIALE (quello commerciale e quello collegato di lavoro) siano dichiarati nulli, ad esempio per frode alla legge, viene meno lo speciale regime della RAGIONE_SOCIALE, sicché torna in tutto il suo vigore il principio generale della necessaria coincidenza fra la titolarità del rapporto di lavoro subordinato e l’utilizzazione della prestazione lavorativa. In tal caso, quindi, a maggior ragione rispetto alla previsione dell’art. 27 d.lgs. n. 276/2003, si impone l’accertamento e la declaratoria dell’avvenuta costituzione del rapporto di lavor o alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice delle prestazioni lavorative.
Con il settimo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’Appello esaminato una questione (sull’omessa valutazione dei rischi) riproposta da parte appellata solo ex art. 346 c.p.c., nonostante avesse già confermato la sentenza del Tribunale ritenendo il fraudolento discostamento dallo schema contrattuale tipico del lavoro interinale.
Con l’ottavo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), si deduce il travisamento delle risultanze processuali per avere la Corte d’Appello fornito un’informazione probatoria diversa ed inconciliabile con quella contenuta nella visura camerale della Società e nel DVR prodotti che sono inequivoci e insuscettibili di essere interpretati in modi diversi.
La trattazione dei suddetti motivi resta assorbita: una volta passata in giudicato la declaratoria di nullità per frode alla legge, diviene irrilevante l’ulteriore profilo della sussistenza o insussistenza del documento di valutazione dei rischi e della su a riferibilità all’intera azienda o all’unità produttiva sita nella città di Lecce nonché ogni diversa problematica sollevata in relazione ad esso.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17.12.2025
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME