Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2637 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2637 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3471/2023 r.g., proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
NOME COGNOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 906/2022 pubblicata in data 25/10/2022, n.r.g. 575/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME aveva lavorato presso RAGIONE_SOCIALE dal 2015 al 2017, come addetta al call center e/o back office , in virtù di quattro contratti di somministrazione a tempo determinato per 20 ore settimanali, il primo dei quali stipulato in data 23/02/2015 con la sua datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE. Assumeva che il termine finale fosse nullo per la mancanza del documento di
OGGETTO:
somministrazione
di
manodopera
–
requisito
della
temporaneità
dell’esigenza – necessità –
violazione
o
frode
alla
legge – conseguenze
valutazione dei rischi (DVR) presso la sede leccese, sia per il fatto che il rapporto di lavoro era durato continuativamente ben 29 mesi con espletamento delle medesime mansioni e costante prestazione di lavoro supplementare.
Pertanto adìva il Tribunale di Lecce per ottenere la declaratoria di nullità del termine finale apposto ai vari contratti di lavoro, la declaratoria di costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE sin dal 23/02/2015 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, l’ordine a RAGIONE_SOCIALE di ripristinare il rapporto di lavoro e di riammetterla in servizio, la condanna della medesima società al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, anche a titolo risarcitorio, oltre all’indennità risarcitoria di cui all’art. 32 L. n. 183/2010 ovvero di cui all’art. 39, co. 2, d.lgs. n. 81/2015 nella misura massima ovvero in quella ritenuta equa.
2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata la prova testimoniale, nelle note difensive per l’udienza di discussione la ricorrente sottolineava la violazione del principio di temporaneità fissato dalla direttiva 2008/104/CE e la frode alla legge ravvisabile nel caso concreto.
Indi il Tribunale accoglieva la domanda e liquidava l’indennità risarcitoria nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Quel giudice riteneva necessaria la causale del contratto commerciale (ossia di somministrazione di manodopera fra le imprese), la cui mancanza aveva determinato la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatrice.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame principale interposto da RAGIONE_SOCIALE e, in parziale accoglimento di quello incidentale proposto dalla lavoratrice, liquidava l’indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il primo motivo di appello principale è fondato, poiché effettivamente il d.l. n. 34/2014, conv. in L. n. 78/2014, modificò i primi due periodi del comma 4 dell’art. 20 d.lgs. n. 276/2003, escludendo la necessità che
nel contratto commerciale fosse indicata la causale e il Tribunale non ha considerato questa modifica normativa;
tuttavia, ciò non determina il rigetto della domanda della lavoratrice, che con il suo appello incidentale ha chiesto il riesame complessivo dei fatti di causa, che rivelerebbero l’assenza del requisito della temporaneità, stante la protrazione delle missioni, disciplinate ratione temporis dal d.lgs. n. 276/2003 e poi dall’art. 30 ss. d.lgs. n. 81/2015, e il loro discostamento dai principi fondanti la direttiva 2008/104/CE nell’interpretazione datane dalla Corte G.U.E.;
l’invocazione della citata direttiva per la prima volta nelle note difensive di primo grado, non implicava l’introduzione di un fatto nuovo o di una diversa domanda, il cui esame sarebbe allora precluso ex art. 437 c.p.c., ma aveva lo scopo di sollecitare soltanto il Tribunale a valutare quei fatti -ritualmente addotti in giudizio -non solo alla stregua delle disposizioni contenute nei due decreti legislativi (d.lgs n. 276/2003 e d.lgs. n. 81/2015), che ponevano soltanto limiti quantitativi e non temporal i all’impiego dello stesso lavoratore presso la medesima impresa utilizzatrice, ma anche alla luce della normativa sovranazionale e della pronunzia della CGUE del 14/10/2020, sopravvenuta in corso di causa;
da tali fonti e dalla relativa giurisprudenza comunitaria si evince che un limite essenziale per la somministrazione è la necessaria temporaneità;
nel caso in esame l’utilizzazione della NOME presso la stessa sede della società e nelle stesse mansioni, per 29 mesi, non ha avuto alcuna giustificazione, posto che l’utilizzatrice non ha mai allegato in modo rituale e tempestivo le ragioni giustificatrici della protrazione di tali missioni con mansioni invariate, univocamente dirette a soddisfare la medesima clientela Genialloyd;
neppure può ritenersi che il Tribunale, a seguito delle note conclusive della lavoratrice con cui era stata posta la questione, avrebbe dovuto stimolare il contraddittorio e rimettere in termini la società per consentirle di specificare le ragioni dell’imp iego della medesima lavoratrice sulla stessa commessa per un lasso di tempo tanto lungo, dal momento che sin nel ricorso introduttivo era stato allegato che ‘ …
nel corso dei citati rapporti di lavoro non vi era alcuna motivazione che potesse giustificare il ricorso a innumerevoli contratti di somministrazione a termine … ‘ e che ‘ … i contratti di somministrazione … erano di natura fittizia in quanto altro non rappresentavano che una mera formalità sotto cui veniva celato il reale rapporto di lavoro di natura subordinata intercorrente … con RAGIONE_SOCIALE … ‘;
in ogni caso, pur non stabilendo la direttiva un limite massimo di durata, nondimeno un’utilizzazione protratta ininterrottamente per 29 mesi viola il principio di temporaneità;
a tal fine non può invocarsi l’art. 47 CCNL delle imprese di somministrazione, relativo alle ‘proroghe’ del contratto di lavoro a tempo determinato, poiché si tratta della disciplina del rapporto fra impresa di somministrazione e suo dipendente, sicché non può fungere da parametro per valutare un eventuale uso improprio della somministrazione;
forte elemento rivelatore della finalità elusiva è rappresentato dall’individuazione intuitu personae dei lavoratori somministrati, come emerso dall’istruttoria (testi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME);
è sufficiente richiamare il precedente di questa Corte (sentenza n. 893/2020), nella quale si è evidenziato che ‘… la nominativa individuazione, da parte dell’utilizzatore, del lavoratore che si chiede in somministrazione comporta un’alterazione dell’istituto … nonché una deviazione causale rispetto alla sua funzione tipica’;
nel caso in esame sussiste un altro elemento, che depone nel senso della frode alla legge, ossia il costante impiego della lavoratrice in orario di lavoro supplementare, che pur mantenendo il complessivo orario di lavoro al di sotto di quello di un lavoratore a tempo pieno (pari a 37 ore settimanali), nondimeno rivela un utilizzo tendenziale e costante assai prossimo al full time ;
il rispetto delle forme e dei trattamenti economici contrattuale non può assurgere a scriminante del fenomeno interpositorio, attesa l’assenza di prova di cause giustificative delle protratte missioni ed il dimostrato impiego di personale in missione nominativamente prescelto;
quanto al DVR, dall’istruttoria documentale compiuta anche in questo grado emerge che il DVR valevole per il periodo di prima assunzione (nell’anno 2015) non è stato prodotto e quelli successivi non sono sufficienti, riguardando solo i plessi denominati ‘1 e 2’, laddove gli uffici della società erano dislocati in quattro diversi edifici;
in tali sensi la motivazione della sentenza di primo grado va modificata ed integrata;
quanto all’indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, occorre tenere conto della durata complessiva della missione (29 mesi), del comportamento fraudolento della utilizzatrice, della sua dimensione (dislocazione su tutto il territorio nazionale in diciotto sedi, con un numero di lavoratori che nella sola sede di Lecce arriva a mille unità), sicché la predetta indennità va liquidata in misura pari a sei mensilità.
4.Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi.
5.- NOME ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la società ricorrente lamenta violazione dell’art. 437, co. 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso la novità e quindi l’inammissibilità della domanda di nullità per frode alla legge. In particolare si duole che la Corte territoriale non si sia avveduta che, nel ricorso introduttivo, la lavoratrice non aveva allegato la mancanza del requisito della temporaneità.
Il motivo è infondato.
Contrariamente all’assunto della ricorrente, la lavoratrice, nel ricorso di primo grado, aveva allegato e sottolineato la continuità delle sue prestazioni, sempre identiche e sempre presso la stessa sede dell’utilizzatrice, per un lungo lasso temporale (29 mesi). In particolare, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, alla pag. 4 di quel ricorso la lavoratrice aveva dedotto che ‘ … nel corso dei citati rapporti di lavoro non vi era alcuna motivazione che potesse giustificare il ricorso a innumerevoli contratti di somministrazione a termine … ‘ (v. sentenza impugnata, p. 11). Dunque il fatto costitutivo della
domanda di nullità, rappresentato dalla mancanza della temporaneità dell’utilizzazione, era stato compiutamente allegato e prospettato sin dall’atto introduttivo del giudizio.
Inoltre, contrariamente all’assunto della ricorrente, la mancanza di temporaneità rileva oggettivamente e rappresenta l’elemento ‘principe’ per desumerne l’intento elusivo dell’utilizzatrice, sicché questo intento non doveva affatto essere anch’esso oggett o di allegazione. In ogni caso dall’interpretazione di quel passaggio del ricorso introduttivo si evince che comunque anche l’intento elusivo era stato prospettato, laddove la ricorrente aveva allegato che ‘… non vi era alcuna motivazione che potesse giustificare il ricorso a innumerevoli contratti di somministrazione a termine … ‘. Il riferimento alla mancanza di qualunque motivazione assume proprio il significato di una prospettazione della volontà dell’utilizzatrice di eludere la norma imperativa sulla necessaria temporaneità dell’impiego di manodopera somministrata.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la società ricorrente lamenta violazione degli artt. 437, co. 2, e 420, co. 1, c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso che l’invocazione della direttiva europea 2008/1014/CE e soprattutto la sua interpretazione in termini di necessaria temporaneità della somministrazione di manodopera integrasse un fatto nuovo o una diversa domanda, come tale tardiva e quindi inammissibile.
Il motivo è infondato alla luce delle stesse considerazioni svolte in relazione al primo motivo.
In ogni caso la nullità è sempre rilevabile d’ufficio anche per profili (come da esempio la frode alla legge) diversi da quelli allegati dalla parte (Cass. sez. un. n. 26242/2014), purché sulla base di fatti ritualmente allegati e quindi introdotti in giudizio. Nel caso di specie la lavoratrice in quelle note aveva sollecitato anche il rilievo officioso e in omaggio al contraddittorio aveva formulato la specifica domanda di dichiarazione della nullità per frode alla legge, senza introdurre alcun fatto nuovo.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 416, co. 3, e 101, co. 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che essa società non avesse mai allegato
in modo rituale e tempestivo le ragioni giustificatrici della protrazione delle missioni con espletamento delle stesse mansioni, dirette a soddisfare la medesima clientela Genialloyd.
Il motivo è infondato per le medesime considerazioni svolte in relazione al primo motivo.
Il fatto costitutivo -ossia la mancanza di qualunque motivazione che potesse giustificare il ricorso a innumerevoli contratti di somministrazione a termine (poi prorogati) -era stato puntualmente e specificamente allegato e dedotto nel ricorso introduttivo, sicché era onere della società contestarne specificamente il fondamento nella sua memoria difensiva. Tale onere, imposto dall’art. 416 c.p.c., non è stato adempiuto.
La difesa della società sostiene che nel ricorso introduttivo non vi fosse la domanda di nullità per frode alla legge, sicché essa nella sua memoria difensiva non aveva tale onere di contestazione, invece sorto solo a seguito delle note conclusive della lavoratrice.
Anche tale doglianza non può essere condivisa.
Pur a voler ipotizzare che l’onere della specifica contestazione fosse sorto solo a seguito delle note conclusive della lavoratrice, nondimeno resta il fatto che quell’onere non è stato adempiuto, avendo la difesa della società come ricorda la Corte d’appell o -limitato le sue controdeduzioni all’inammissibilità per novità di tale domanda e all’inconferenza dei richiami giurisprudenziali operati dalla lavoratrice in quelle note, perché riferiti al ‘lavoro interinale’ di cui alla legge n. 196/1997.
Anche con riguardo al contraddittorio la censura è infondata.
Sul punto va evidenziato che il Tribunale ha accolto la domanda per una ragione diversa dalla frode alla legge. E’ stata invece la Corte d’appello a motivare in tal senso, dopo il contraddittorio ritualmente assicurato con la notifica dell’appello incidentale della lavoratrice, con cui era stata riproposta la domanda di nullità per frode alla legge. E per scelta della società (appellante principale), la sua difesa rispetto al predetto appello incidentale -atto processuale che assicurava il contraddittorio su tale questione -è stata limitata alla discussione orale, nel corso della quale, come dà atto la sentenza impugnata, sono state sollevare varie eccezioni (v. sentenza impugnata, p. 5). Dunque il principio del contraddittorio è stato rispettato.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale individuato un ulteriore profilo di fraudolenza -l’avere avuto RAGIONE_SOCIALE il r uolo di mera mediatrice dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro già prima dell’instaurazione del rapporto a termine con l’aspirante mai fatto valere dalla lavoratrice.
Il motivo è inammissibile perché superfluo, dal momento che il convincimento della Corte territoriale si è fondato su ben altre circostanze fattuali, come l’ininterrotta durata più che apprezzabile dell’utilizzazione, la specifica individuazione della lavoratrice per essere destinata sempre presso la medesima sede dell’utilizzatrice, la continuativa adibizione alle medesime mansioni. Si tratta di circostanze sulle quali i Giudici d’appello hanno formato e fondato il proprio convincimento, ritenuto solo confermato ad abundantiam dall’accertato meccanismo propedeutico all’assunzione a termine da parte di RAGIONE_SOCIALE, come risultato riferito da tutti i testimoni escussi.
5.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 4) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 437 co. 2, e 420, co. 1, c.p.c. per avere la Corte territoriale travisato le risultanze processuali relative al DVR.
Il motivo è assorbito: una volta passata in giudicato la declaratoria di nullità per frode alla legge, diviene irrilevante l’ulteriore profilo della sussistenza o insussistenza del documento di valutazione dei rischi e della sua riferibilità all’intera azienda o all’unità produttiva sita nella città di Lecce.
6.- In via subordinata, la ricorrente propone altri quattro motivi.
Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ della normativa interna in tema di somministrazione alla luce della direttiva 2008/104/CE e l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ossia per essere durata l’utilizzazione un periodo complessivo inferiore ai 36 mesi, previsto dall’art. 47 CCNL di settore, applicato analogicamente.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato che in materia di rapporto di lavoro interinale, tanto ai sensi della l. n. 196 del 1997 quanto del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in assenza di un espresso divieto di reiterazione dei contratti di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo o di somministrazione di manodopera conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa, è sempre possibile una valutazione della relativa vicenda nei termini di cui all’art. 1344 c.c., quando essa costituisca il mezzo per eludere la regola della temporaneità dell’occasione di lavoro che connota tale disciplina. La finalità fraudolenta può essere desunta anche dalla reiterazione di assunzioni e di utilizzazioni per un prolungato periodo di tempo, indipendentemente dal rispetto, per ciascuno dei singoli contratti, delle indicazioni relative alla sussistenza di esigenze tecniche, produttive e organizzative (Cass. ord. n. 7702/2018).
Posto, dunque, che la temporaneità è requisito essenziale della somministrazione di manodopera, il relativo accertamento del suo rispetto o della sua violazione o della sua elusione è tipicamente di fatto, riservato in quanto tale al giudice di merito.
Va aggiunto che la frode alla legge rileva proprio per quei casi -come quello in esame -in cui il periodo complessivo sia inferiore al limite massimo di durata, peraltro previsto dal CCNL per la diversa ipotesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per il resto il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione della deposizione della teste NOME COGNOME, riservata al giudice di merito e quindi interdetta in sede di legittimità.
7.Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ dell’art. 21 d.lgs. n. 276/2003 e della direttiva 2008/104/CE per avere la Corte territoriale ravvisato nell’individuazione intuitu personae del lavoratore somministrato un indice rivelatore della finalità elusiva sia della normativa interna, sia del duplice scopo della direttiva.
Il motivo è inammissibile, perché integralmente attinente al merito, ossia all’accertamento degli elementi di fatto sulla base dei quali formare il proprio convincimento circa l’avvenuta frode alla legge. E’ altresì inammissibile, perché quello censurato dalla ricorrente è solo uno dei molteplici elementi che, nella loro valutazione complessiva, la Corte territoriale ha ritenuto significativi dell’elusione alla legge e alla direttiva europea.
8.Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
la ricorrente denunzia motivazione apparente e/o obiettivamente incomprensibile per avere la Corte territoriale ritenuto di ravvisare una conferma del proprio assunto nella specifica e concreta articolazione dell’orario di lavoro.
Il motivo è inammissibile per gli stessi motivi visti in relazione al settimo motivo.
9.Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ dell’art. 20 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale erroneamente valutato come insufficiente i documenti di valutazione dei rischi.
Il motivo è assorbito.
10.- In via ulteriormente gradata, con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 27 d.lgs. n. 276/2003, 1344 e 1418 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto costituito il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatrice in caso di frode alla legge, laddove l’art. 27 cit. prevede tale ‘sanzione’ solo per il caso in cui l’utilizzatrice non abbia effettuato la valutazione dei rischi.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato che in tema di somministrazione irregolare, l’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo cui il prestatore di lavoro può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore solo se la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, co. 1 lett. a), b) e c), d.lgs. cit., non impedisce al lavoratore di esperire la medesima azione in tutti i casi di elusione di norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., in ragione dell’immanenza del requisito della temporaneità nei rapporti di lavoro interinale e della necessaria interpretazione conforme della normativa italiana al diritto dell’Unione europea (Cass. n. 5332/2025). Trattasi di un principio di diritto applicabile anche alla somministrazione come disciplinata -ratione temporis -dall’art. 27 d.lgs. n. 276/2003.
Va quindi ribadito che in tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur nell’assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce requisito
immanente e strutturale del ricorso all’istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18, sicché il giudice non può arrestarsi alla verifica della ricorrenza delle causali giustificative, dovendo, invece, controllare, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, se sia da ravvisare nel caso concreto un abusivo o elusivo ricorso all’istituto della somministrazione (Cass. n. 23495/2022).
Peraltro, la somministrazione (regolare) è un caso tipizzato di dissociazione -sul versante del datore di lavoro -fra la titolarità formale del rapporto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa, che invece nel rapporto di lavoro subordinato normalmente coincidono. Di conseguenza, qualora i contratti che realizzano la somministrazione (quello commerciale e quello collegato di lavoro) sono dichiarati nulli, ad esempio per frode alla legge, viene meno lo speciale regime della somministrazione, sicché torna in tutto il suo vigore il principio generale della necessaria coincidenza fra la titolarità del rapporto di lavoro subordinato e l’utilizzazione della prestazione lavorativa. In tal caso, quindi, a maggior ragione rispetto alla previsione dell’art. 27 d.lgs. n. 276/2003, si impone l’accertamento e la declaratoria dell’avvenuta costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice delle prestazioni lavorative.
11.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori della controricorrente, dichiaratisi antistatari.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 17/12/2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME