Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 203 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 203 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10300/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 95/2024 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 23.1.2024, NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE al fine di sentir dichiarare la nullità ed illegittimità di
rapporti di somministrazione a termine intercorsi presso di essa, nonché delle relative proroghe, per l’espletamento delle mansioni di ausiliario specializzato, con inquadramento al livello C del CCNL per le agenzie di lavoro e nel livello A del CCNL del comparto sanità.
In particolare, il ricorrente adduceva di avere lavorato dal 1.4.2016 al 31.1.2019 presso tale RAGIONE_SOCIALE in virtù di cinque contratti di somministrazione prorogati complessivamente per ventuno volte, che intercettavano svariate violazioni delle disposizioni di legge e si caratterizzavano per causali genericamente riferite ad esigenze di natura temporanea.
In realtà, il ricorrente, secondo quanto precisato nella sentenza di appello, affermava di avere svolto senza soluzione di continuità attività di supporto al personale medico e paramedico, oltre all’assistenza ai degenti, con inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, costantemente carente quanto a personale ausiliario, tanto che, dopo i suoi rapporti di lavoro, ne erano stati conclusi altri analoghi con persone diverse, sempre in somministrazione.
Il ricorrente aveva quindi chiesto l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno per l’abusivo ricorso al lavoro somministrato a termine ed alla ricostruzione della carriera, anche in ragione dello svolgimento di mansioni superiori.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la sola domanda risarcitoria per l’abusivo ricorso alla somministrazione a termine, condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di un importo pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.
La sentenza, impugnata soltanto dall’RAGIONE_SOCIALE, è stata riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, con rigetto integrale dell e domande del ricorrente.
La Corte territoriale riteneva che in effetti vi fosse stato nel caso di specie un ricorso alla somministrazione a tempo determinato per assicurare lo svolgimento di attività ordinarie e che dunque vi fosse stata un’ illegittima utilizzazione della tipologia contrattuale.
Tuttavia, pur dando atto del l’assenza dei requisiti di temporaneità ed eccezionalità, la Corte del merito affermava che, non essendovi stato il superamento del termine di 36 mesi, ritenuto da essa necessario per l’individuazione di una portata abusiva della reiterazione, non si poteva presumere l’esistenza del danno c.d. eurounitario né, in mancanza di prova concreta del pregiudizio, si poteva ritenere sussistente un diverso danno risarcibile.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
È stata successivamente formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c., sul presupposto dell ‘ inammissibilità del ricorso per cassazione, per essere con esso preteso un diverso apprezzamento rispetto all’accertamento di fatto svolto dalla Corte territoriale.
Il ricorrente ha quindi fatto istanza per la decisione della causa, che è stata pertanto avviata a trattazione camerale.
La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., afferma la sussistenza di errores in procedendo , per non avere la Corte territoriale individuato correttamente il contenuto dell’atto di appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con l’art. 324 (per violazione del giudicato formatosi sul capo della sentenza riguardante il danno ex art. 32 della legge n. 183 del 2010), 329 c.p.c. (per non essersi rilevata l’acquiescenza, sul medesimo
capo, rispetto alla statuizione di primo grado) e 112, 345, 434 e 437 c.p.c. (per avere la Corte travalicato i propri poteri di decisione come delimitati dall’atto di appello, in contrasto con il principio del tantum devolutum quantum appellatum ).
Il motivo è palesemente infondato.
Dall’atto di appello, quale trascritto nel corpo della censura, si evince che l’RAGIONE_SOCIALE mise in discussione la fondatezza nell’ an della pretesa risarcitoria, facendo leva sul mancato superamento dei 36 mesi, che è poi il profilo su cui la Corte territoriale ha incentrato la propria decisione di accoglimento del gravame.
È in proposito di assoluta evidenza che, essendo stato impugnato l’ an del risarcimento del danno, non si poteva formare alcun giudicato sul quantum , in quanto la caducazione della pronuncia per inesistenza del diritto, avrebbe inevitabilmente fatto venire meno (art. 336, co. 1, c.p.c.) la statuizione condannatoria di pagamento delle mensilità spettanti a titolo di ristoro.
Il secondo motivo è rubricato come violazione eo falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, dell’art. 39 del d. lgs. n. 81/2015, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 10 della direttiva 2008/104/CE, oltre a falsa applicazione dell’art. 400 del d. lgs. n. 297 del 1994.
Il motivo, richiamando il diritto scolastico solo per smentire alcuni argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per motivare il rigetto della pretesa risarcitoria, si incentra sul rilievo per cui non vi era alcuna necessità che la reiterazione integrasse il superamento dei 36 mesi di durata complessiva dei rapporti per integrare la fattispecie illecita, a ciò bastando l’accertata violazione della regola di temporaneità di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il motivo è fondato e va accolto.
4. L’art. 38, del d. lgs. n. 81 del 2015, di disciplina dell’irregolarità della somministrazione, al comma 4 esclude l’applicazione del precedente comma 2 alla Pubblica Amministrazione e quindi delle regole sulla somministrazione irregolare e di traslazione ex lege del rapporto in capo all’utilizzatore.
Tuttavia, l’art. 36, co. 5 -quater del d. lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i contratti di lavoro posti in essere in violazione del medesimo articolo « sono nulli e determinano responsabilità erariale ».
La RAGIONE_SOCIALE, in ragione di ciò, nel ricorso alla somministrazione, deve osservare il principio di cui al comma 2 del citato art. 36, potendo ricorrere quindi ad essa solo per rispondere ad esigenze di carattere « temporaneo o eccezionale », come precisato in quel comma, non mutato nel suo significato di fondo, pur nelle (lievemente) diverse formulazioni sul punto che si sono avute nel periodo che riguarda la presente causa.
La nullità della somministrazione ha riguardo evidentemente a tutto il complesso negoziale che la caratterizza e ciò in quanto nell’art. 36, co. 5 -quater cit. non vi è distinzione alcuna, mentre la norma riguarda, per espressa previsione del citato comma 2 di essa, anche tale forma di lavoro flessibile.
Ne deriva che, anche nel nuovo ambiente normativo, valgono i principi che hanno portato questa S.C., nei precedenti riguardanti contratti di somministrazione conclusi secondo il previgente regime di cui al d.lgs. n. 276 del 2003 (Cass. 15 febbraio 2021, n. 3815; Cass. 13 gennaio 2021, n. 446), a ritenere che l’effetto della predetta nullità non possa che essere quello di determinare l’imputazione del rapporto, seppure per effetto dell’invalidità dei contratti, in capo al datore di lavoro che in concreto ha usufruito della prestazione.
Ciò con esclusione della conversione a tempo indeterminato, notoriamente non ammessa nei riguardi della P.A. (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671), ma
con piena responsabilità rispetto agli illeciti di caratura negoziale che in tal modo si possano ritenere realizzati nei riguardi del lavoratore.
Venendo quindi a quest’ultimo tema, le considerazioni da svolgere si collocano sulla falsariga dei citati precedenti di questa S.C. (Cass. 3815/2021; Cass. 446/2021).
In particolare, anche rispetto al nuovo contesto normativo va ribadito come non vi sia contraddizione tra le possibili tutele che l’ordinamento interno assicura al lavoratore, a fronte del ricorso ad una somministrazione al di fuori dei casi di temporaneità ed eccezionalità in cui essa è consentita per la PRAGIONE_SOCIALE, e gli scopi della Direttiva 2008/104/CE i quali, anzi, comprendono quello di far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente.
Così come vale l’ulteriore conseguenza per cui, stante l’unicità di disciplina di fondo che l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 fissa, nel regolare il ricorso al lavoro a tempo determinato ed al lavoro somministrato a termine, sul piano della causalità delle esigenze e degli effetti di nullità che ne derivano, « va da sé che, allorquando la parte faccia valere, verso la P.A. utilizzatrice, la violazione di norme » (così i precedenti da ultimo citati) che comportino la nullità della somministrazione al fine di evitarne la indebita reiterazione deve applicarsi il principio di diritto enunciato da Cass. SU 15 marzo 2016 n. 5072 secondo cui « nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e
quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 ».
Principio da attualizzare, con il richiamo, come criterio di quantificazione, al disposto dell’art. 28, secondo comma del d. lgs. n. 81 del 2015 oltre che, quando sia applicabile, a ll’art. 36, comma cinque, seconda parte, quale introdotto con l’art. 12, co. 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. in legge n. 166 del 2024, in forza del quale, nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
6. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha acce rtato esplicitamente la violazione dei parametri di temporaneità ed eccezionalità che condizionano la validità del ricorso alla somministrazione a termine.
Non poteva quindi essa poi richiedere la prova di ulteriori illegittimità, come il superamento di una certa durata, calibrata dalla sentenza sui 36 mesi che l’ordinamento valorizza in altri casi.
Infatti, in presenza della violazione dei criteri di cui all’art. 36, co. 2, del d. lgs. n. 165 del 2001 e di una qualunque reiterazione dei rapporti a termine, pur anche in base a somministrazione di lavoro, si realizza l’illecito c.d. eurounitario ed è dovuto il risarcimento nei termini sopra detti.
Non può quindi condividersi quanto prospettato in proposito con la proposta di definizione accelerata, ovverosia che l’accertamento sull’assenza di un’abusiva reiterazione riguarderebbe il merito, perché in
realtà, fermi gli stessi fatti accertati dalla Corte territoriale, l’errore è di diritto, in forza della ricostruzione giuridica sopra sintetizzata.
La sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per un nuovo esame sulla base dei principi qui delineati.
Va anche formulato il seguente principio: « In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine in violazione dei criteri di temporaneità ed eccezionalità di cui all’art. 36, secondo comma, del d. lgs. n. 165 del 2001, la nullità che deriva dal disposto del successivo comma 5-quater comporta, ad integrazione della disciplina generale di cui agli artt. 30 ss. del d. lgs. n. 81 del 2015, l’imputazione dei rapporti alla P.A. utilizzatrice e, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, la trasformazione a tempo indeterminato, si realizza la fattispecie che consente il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidare in via presuntiva secondo i parametri di cui all’art. 28, comma secondo del d. lgs. n. 81 del 2015 o, quando applicabili, di cui all’art. 36, comma 5, seconda parte del d. lgs n 165 del 2001, quale introdotto con l’art. 12, co. 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. in legge n. 166 del 2024 e ciò in quanto una tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore ».
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME