Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23996 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23996 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12975-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
Appalto contributi
art.29 d.lgs. n.276/03
R.G.N. 12975/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/07/2024
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 870/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 16/11/2016 R.G.N. 1107/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/07/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.870/16 la Corte d’appello di Bologna accoglieva in parte l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso un verbale di accertamento emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni civili addebitati, in via solidale ex art.29 d. lgs. n.276/03, alla società quale committente di un appalto al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Faceva parte di quest’ultimo la consorziata cooperativa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che aveva impiegato i lavoratori le cui posizioni contributive erano state oggetto dell’accertamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto qui rileva, riteneva la Corte d’appello che non fossero dovuti i contributi chiesti in relazione ai lavoratori ai quali erano state corrisposte somme a titolo di trasferta. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva specificamente allegato né dimostrato il presupposto della pretesa. In secondo luogo, la Corte territoriale riteneva che non operasse la solidarietà per le sanzioni civili: l’esclusione della solidarietà stabilita dall’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 a seguito della modifica introdotta dall’art.21 d. l. n.5/2 conv. con mod. dalla l. n.35/12, doveva applicarsi anche ai contatti d’appalto stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della novella, avendo essa carattere
non innovativo, ma ricognitivo di una regola già desumibile, in via interpretativa, dalla precedente normativa.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art.331 c.p.c., constatata l’omessa notifica nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, il collegio concedeva nuovo termine per la notificazione del ricorso, cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE provvedeva tempestivamente.
Il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimato.
All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 l. n.153/69, dell’art.51 co.5 d.P.R. n.917/86 e dell’art.2697 c.c. Sul presupposto che l’onere di allegazione specifica era stato adempiuto e si riferiva alle trasferte di una dipendente addetta ad attività di segretaria, sostiene che fosse onere della controricorrente dimostrare che le somme pagate alla lavoratrice dipendessero dall ‘esecuzione di trasferte e risultassero esenti da contribuzione.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.1 e 2 d. lgs. n.276/03, nonché dell’art.21 d. l. n.5/12 conv. in l. n.35/12 e dell’art.11 disp. prel. c.c. Sul presupposto che l’accertamento copriva il periodo marzo 2010 ottobre 2012, sostiene che, per il periodo antecedente all’entrata
in vigore dell’art.21 d. l. n.5/12, si applichi il previgente testo dell’art.29 d.lgs. n.276/03 con conseguente affermazione di solidarietà, mentre, per il periodo successivo, l’art.21 d. l. n.5/12 non potrebbe applicarsi : il contratto d’appalto era stato concluso in epoca anteriore e non era possibile sottoporlo a più discipline diverse.
Il primo motivo è fondato.
Secondo la Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avrebbe allegato, né provato, il presupposto del credito, omettendo di specificare ‘il riferimento alle trasferte non documentate, ai lavoratori interessati’, e cosa si dovesse intendere con la dicitura ‘parte di ore effettivamente lavorate dai dipendenti’ ma riportate dalla MA.E.VA. sotto la voce ‘trasferte’.
La Corte ha fatto erronea applicazione dell’art.51 d.P.R. n.917/86.
Ai sensi del primo comma di tale norma, il reddito da lavoro dipendente, da prendere a base imponibile per l’obbligo contributivo , è cost
l ‘ ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al l’art.51, co.2 d.P.R. n.917/86 (Cass.461/11, Cass.23051/17).
In particolare, riguardo al comma 5, e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta, questa Corte ha ritenuto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE de bba dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro; spetta, poi, al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.18160/18).
Nel caso di specie, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, lungi dall’avere l’onere di allegazione e di prova ritenuto dalla Corte d’appello, avrebbe solo dovuto allegare e dimostrare l’ammontare
complessivo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori nel periodo considerato nel verbale di accertamento e, sulla base di queste, calcolare i contributi dovuti e, per sottrazione con quelli versati, i contributi omessi.
Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.
Non è innanzitutto condivisibile la prospettazione di parte controricorrente secondo cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce una questione nuova nel momento in cui pretende di applicare la solidarietà alle sanzioni civili anche oltre il 31.12.2011. Secondo la società sebbene il verbale di accertamento copra il periodo 1.3.2010 -31.10.21012, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE mai avrebbe chiesto sanzioni civili oltre la data del 31.12.2011.
Ora, tale limitazione, della pretesa da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , ad una frazione temporale del periodo oggetto di accertamento non risulta dal ricorso né è menzionata nella sentenza; inoltre, essendo il debito contributivo da erronea applicazione della disciplina delle trasferte relativo all’intero periodo di accertamento, l’obbligo accessorio delle sanzioni segue il medesimo periodo. Si deve aggiungere che la motivazione della sentenza non esclude, dal punto di vista logico-giuridico, la deduzione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ovvero un debito per sanzioni civili rapportato all’intero periodo dell’accertamento, e quindi relativo sia a una frazione temporale antecedente all ‘entrata in vigore dell’art.21 d. l. n.5/12, sia a una frazione temporale successiva. La sentenza, infatti, ha motivato nel senso che l’art.21 d.l. n.5/12 si applica pure ai contratti d’appalto antecedenti alla sua entrata in vigore, senza escludere che, nel caso di specie, il precedente contratto d’appalto fosse ancora in esecuzione dopo tale data.
Tanto premesso, va ricordato che questa Corte (Cass.18259/18, Cass.20849/19) ha affermato la natura innovativa e non interpretativa, e dunque nemmeno retroattiva, dell’art.21 d.l. n.5/12, specificando che, nel regime applicabile prima della sua entrata in vigore, sussisteva l’obbligo solidale in capo al committente per il pagamento non solo dei contributi ma anche delle sanzioni civili.
Dunque, l’art.21 d. l. n.5/12 si applica ai soli inadempimenti successivi alla sua entrata in vigore (10.2.2012), sicché per il periodo 10.2.2012 -31.10.2012, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la solidarietà.
La sentenza va, invece, cassata in relazione al precedente periodo 1.3.2010 -31.10.2012. Rispetto ad esso continua ad applicarsi il regime della solidarietà affermato da questa Corte nelle citate pronunce vigente il testo dell’art.29 d. lgs. n.276/03 antecedente alla novella del 2012 (v. Cass.10669/24 che ha applicato la solidarietà alla sola parte di rapporto obbligatorio anteriore all’entrata in vigore del d.l. n.5/12, con esclusione della solidarietà riguardo al periodo successivo).
In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna ,, in diversa composizione per i nuovi accertamenti resi necessari dall’accoglimento del primo e del secondo motivo , quest’ultimo nei limiti di cui in motivazione. La Corte statuirà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte
d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale dell’11.7.24