Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28341 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 28341 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12899/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
Contro
NOME, quale curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE, NOME, COADA GALBENA CONSTANTIN NOME, INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME
-intimati-
Ricorso per revocazione del l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 24668/2020 depositata il 05/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere COGNOME AVV_NOTAIONOME COGNOME; Udito il Procuratore Generale che si esprime per la revocazione della ordinanza impugnata e nel merito per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La società in epigrafe ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento deliberata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 216/2018.
La Corte di appello, con la sentenza n. 216/2018, aveva ritenuto che: a) in riferimento alla contestazione sulla sussistenza della condizione di procedibilità della domanda ex art. 15, u.c., l. fall., pur condividendosi l’assunto della ricorrente in merito all’intervenuta co rresponsione di parte degli importi vantati dai creditori lavoratori e sulla corretta indicazione degli ulteriori debiti di euro 9.756,46 e di euro 6.627,94, occorresse tuttavia dissentire che quelli sopra indicati fossero gli unici debiti della fallita, posto che, da un lato, si dovevano considerare anche i debiti erariali per i quali la richiesta di rateizzazione non escludeva la loro natura di debiti scaduti e che, dall’altro, ai crediti sopra indicati dovevano anche computarsi gli interessi e le spese; b) lo stato di insolvenza emergeva chiaramente dalla molteplicità degli inadempimenti.
La società nel ricorso per cassazione aveva denunziato: a) col primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183,1184 e 1185 cod. civ. in relazione all’art. 15, u.c., legge fall., per avere la Corte d’appello erroneamente considerato superata la soglia di indebitamento necessaria per la procedibilità della domanda; b) col secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge fall. per avere la medesima corte erroneamente affermato l’esistenza dello stato di insolvenza.
Con ordinanza del 27 ottobre 2020 questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata.
La società ha proposto ricorso per revocazione ex art 395 n. 4 c.p.c. rilevando che nella produzione di parte, come indicato nello
stesso ricorso e nel relativo ‘foliario’ , era stata allegata la sentenza impugnata in copia autentica, con la relata di notifica pervenuta presso lo studio del difensore in data 14 dicembre 2018.
Con ordinanza del 28 ottobre 2022 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Non si sono costituiti gli intimati, né nella fase conclusa con la sentenza oggetto della odierna istanza di revocazione, né nella presente fase del giudizio.
Alla pubblica udienza del 20 settembre 2023 il Procuratore Generale ha concluso, in conformità alle già depositate note scritte, per la revocazione della ordinanza impugnata e nel merito per la infondatezza del ricorso; il procuratore della società ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fase rescindente.
La società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 395, n. 4, primo comma, cod. proc. civ., che l’ordinanza impugnata era effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, poiché questa Corte, nel considerare che in atti vi era solo la copia analogica della sentenza impugnata e non la copia autentica della stessa sentenza, con la relativa relata di notificazione, ha dichiarato improcedibile l’originario ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. La ricorrente deduce che nella produzione di parte, come indicato nel ricorso per cassazione e nel relativo ‘ foliario ‘ , era stata allegata la sentenza impugnata, in copia autentica, con la relazione di notificazione (plico postale pervenuto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in data 14.12.2018). Osserva ancora la ricorrente che risulta evidente l’errore di fatto dagli atti di causa, essendo l’ordinanza fondata sulla supposta esistenza di un fatto la cui verità era invece positivamente stabilita, con conseguente ricorrenza della fattispecie prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
1.1.- La domanda di revocazione è fondata.
Va premesso che, in tema di ricorso per cassazione, fino all’attivazione del processo civile telematico, il difensore del ricorrente assolve all’onere, previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., di depositare copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, ove non abbia disponibilità della stessa con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, estraendo una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico ed attestando la conformità dell’una all’altro, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. n. 179 del 2012 (cfr. Cass. n. 26520 del 09/11/2017; Cass. Ordinanza n. 10941 del 08/05/2018).
Risulta poi dagli atti che a ll’originario ricorso per cassazione era allegata, e indicata in ricorso quale documento n. 1, la copia sentenza notificata dalla cancelleria al difensore a mezzo plico postale recapitato il 14.12.2018, con allegata prova della notifica con conseguente possibilità da parte della Corte di cassazione dello scrutinio (in questo caso positivo) della tempestività del ricorso (il ricorso per cassazione risulta notificato l’11.1.2019) .
Il ricorso per revocazione è quindi fondato e merita accoglimento, dovendosi quindi passare alla fase rescissoria e cioè all’esame dei motivi del ricorso per cassazione.
2.- Fase rescissoria.
2.1- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183,1184 e 1185 cod. civ. in relazione all’art. 15 legge fall., per avere la Corte d’appello erroneamente considerato superata la soglia di indebitamento; deduce che i debiti erano inferiori ad euro 30.000,000. Deduce che erroneamente la Corte di merito ha considerato interessi e spese del decreto ingiuntivo, e aggiunto l’importo dei debiti ver so l’erario (31.546,44) che la società ha dichiarato essere stati oggetto di rateizzazione e pertanto debito inesigibile e -di conseguenza- ha
erroneamente ritenuto debito scaduto; che in ogni caso la lista esibita da controparte non è idonea a provare il credito mancando l’estratto di ruolo.
3.- Il motivo è infondato,
Come da giurisprudenza di consolidata di questa Corte, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare (Cass. n.26926 del 14.11.2017 e Cass. n.14727 del 19.07.2016) e accertati alla data in cui il tribunale decide sull’istanza di fallimento (Cass. n.10952 del 27.05.2015). Ai fini del computo dell’esposizione debitoria minima prevista dall’art. 15, comma 9, l.fall. rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio), a prescindere dall’iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all’agente della riscossione (Cass. n. 28192 del 10/12/2020) La Corte d’appello si è attenuta a questi principi ritenendo che i debiti erariali anche se ammessi alla definizione agevolata, costituiscano comunque debiti scaduti e così gli interessi e le spese.
Quanto al resto, si tratta di censure in punto di fatto, dovendosi qui ricordare che – in tema di ricorso per cassazione – il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., n. 24155 del 13/10/2017).
A ciò va aggiunto che le doglianze in ordine alla (pretesa) non idoneità probatoria della documentazione allegata a dimostrare l’esistenza del debito erariale sia, anche, alla non esigi bilità del credito erariale stesso sono formulate in modo generico, non essendo stati indicati e spiegati quali fossero i parametri normativi di cui si lamenta la violazione.
4.- Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge fall. per avere la Corte erroneamente affermato l’esistenza dello stato di insolvenza; osserva che non sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza perché i debiti sono pari soltanto ad euro 13.068,85 come emerso dalla istruttoria prefallimentare e riconosciuto dalla società, quale somma residua dell’originario debito di euro 44.000,00 pagata non appena avuta la disponibilità e che l’esposizione debitoria nei confronti dell’erario era ancora inesigibile e comunque quella scaduta era limitata solo ad euro 6.627,94, debito erariale per il quale era stata ottenuta la dilazione sulla base della c.d. rottamazione; che in ogni caso anche a voler riconoscere ai fini della procedibilità fallimentare i debiti nei confronti dell’altro dipendente ma pur sempre con esclusione del debito erariale, la somma era sarebbe comunque inferiore alla cifra di 30.000, 00 euro.
2.- Il motivo è inammissibile.
Premesse e richiamate le superiori considerazioni, in particolare quelle relative ai ordine ai debiti fiscali, si osserva che la censura sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, sollecita un riesame della questione di fatto, precluso in questa sede.
Ne consegue, revocata la ordinanza impugnata, il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione da parte degli intimati.
P.Q.M.
A ccoglie il ricorso per revocazione e per l’effetto revoca l’ordinanza n. 24668/2020 emessa da questa Corte di Cassazione in data 27 ottobre 2020 e depositata in data 5 novembre 2020; decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario presentato da RAGIONE_SOCIALE Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/09/2023.