Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6880 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6880 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 29184-2021 proposto da;
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
Oggetto
ASSUNZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/01/2026
CC
– intimati –
avverso la sentenza n. 1245/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2021 R.G.N. 460/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, confermando la pronuncia di primo grado, ha (parzialmente) accolto le domande proposte dagli originari ricorrenti ed ha condannato la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento, a favore di ciascun ricorrente, della somma di 3.419,79 per violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede nonché perdita di chance nell’ambito di un bando di selezione indetto dalla società RAGIONE_SOCIALE per l’assunzione, tramite contratti di somministrazione di lavoro, pres so l’RAGIONE_SOCIALE di 250 operatori ecologici per un periodo minimo di almeno 7 mesi (1.9.201131.3.2012), con orario a tempo parziale; assunzione in concreto mai realizzatasi nonostante lo svolgimento di tutte le fasi (corso tenuto da RAGIONE_SOCIALE e attestato finale di frequenza, visita presso l’AMA e certificazione dell’idoneità fisica alla funzione) pre-assuntive.
La Corte territoriale, dopo aver sottolineato che la società che doveva sottoscrivere i contratti di lavoro (RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE non era stata chiamata in giudizio, ha rilevato che: il bando di selezione, imputabile alla RAGIONE_SOCIALE, non poteva considerarsi un’offer ta al pubblico in quanto mancante degli elementi essenziali del rapporto di lavoro (livello di inquadramento, CCNL da applicare, trattamento economico, distribuzione del part time, sede di lavoro, effettiva durata del rapporto di lavoro); la selezione non poteva essere assimilata in alcun modo ad un ‘concorso’ ovvero ad una procedura selettiva nel senso
contemplato dall’art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001 così come richiamato, per le società partecipate da enti pubblici come l’RAGIONE_SOCIALE, ratione temporis, dall’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, in quanto non era stata svolta alcuna selezione ‘comparativa’ regolata da preventivi criteri valutativi, non era stata istituita alcuna Commissione di concorso, non era stata adottata alcuna graduatoria finale; non ricorrevano le condizioni per l’applicazione dell’art. 3 del Codice interno per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale, che è applicabile in caso di ‘ricerche di personale quantitativamente non rilevanti’, presupposto non ricorrente nel caso di specie e che richiede, comunque, modalità di procedure selettive ispirate al concorso pubblico (ossia predisposizione di test e prove attitudinali, redazione di graduatorie, mancanti nel caso di specie); il diritto di assunzione presso l’AMA (e il correlato obbligo all’assunzione) non poteva ricavarsi né dalla natura della società (come detto, integralmente partecipata da RAGIONE_SOCIALE capitale) né dalla libertà imprenditoriale sancita dalla Carta costituzionale né da accordi sindacali (in quanto l’accordo sindacale del 2010 faceva riferimento ad un piano di assunzioni degli anni precedenti e il pro tocollo d’intesa di dicembre 2011 era volto a sanare personale precario e proveniente da altre società, personale già da tempo impiegato e ancora in servizio a quella data) né dalla disamina critica dei bilanci della società; la determinazione n. 110/2011 della società RAGIONE_SOCIALE (invocata dai ricorrenti ai fini della stabilizzazione di 170 unità aventi contratto di lavoro temporaneo con RAGIONE_SOCIALE) non è stata prodotta in giudizio; nessun supporto normativo trovava il diritto vantato alla chiamata diretta presso RAGIONE_SOCIALE; il diritto di assunzione non poteva dedursi dagli accordi sindacali del 2012 di trasformazione dell’orario part time in full time, accordi rivolti
a lavoratori già assunti con orario ridotto; le indicazioni di carattere politico della controllante RAGIONE_SOCIALE non potevano costituire, per contenuto e natura, fonte di diritti a favore di terzi; la comunicazione di settembre 2011 (peraltro solo di RAGIONE_SOCIALE e non della società RAGIONE_SOCIALE) di idoneità delle candidature in caso di riattivazione del processo di inserimento non conteneva alcun impegno di RAGIONE_SOCIALE di assumere i concorrenti. La Corte territoriale ha, infine, richiamato il giudicato interno formatosi sulla natura, di carattere precontrattuale, della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE e, considerate le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, il limite del c.d. interesse negativo e le deduzioni, del tutto generiche e indimostrate, del pregiudizio ritenuto subito dai ricorrenti (consistito nell’ ‘abbandonare altre attività’) ; in base a tali premesse, ha confermato la liquidazione del danno effettuata dal giudice di primo grado.
Gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di sette motivi, illustrati da memoria; la società ha resistito con controricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per mancata decisione sui motivi di appello, in violazione degli artt. 112, 132 n. 4, 276, comma 2, 277, primo comma, 279, secondo comma n. 2, c.p.c. La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare punto per punto i singoli motivi di gravame, limitandosi a una trattazione complessiva e non rispettando l’ordine delle prospettazioni, con conseguente
lesione del diritto di difesa e del diritto al ricorso per Cassazione; i motivi di appello (le cui rubriche vengono ritrascritte) rilevavano, fondamentalmente, due profili ossia il fatto che i ricorrenti erano i soggetti già selezionati come vincitori e/o comunque idonei, quindi soggetti individuati ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro in somministrazione, nonché che gli stessi dovevano, altresì, individuarsi quali destinatari degli effetti generali del Protocollo di intesa aziendale in materia di stabilizzazione.
2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di una notevole serie di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti: il superamento della selezione e della visita pre-assuntiva da parte dei ricorrenti (con conseguente attestazione di idoneità alle mansioni di operatore ecologico); la consapevolezza dei ricorrenti che il bando concerneva un contratto di somministrazione alle formali dipendenze di RAGIONE_SOCIALE (e con utilizzatore RAGIONE_SOCIALE) con conseguente sussistenza di obblighi negoziali in capo ad RAGIONE_SOCIALE per il diniego alla stipula; le ’cause fattuali’ che hanno determinato la sospensione della procedura di stipula dei contratti di somministrazione così come prospettate da RAGIONE_SOCIALE (ossia l’entrata in vigore di una legge che avrebbe disposto il blocco delle assunzioni); il fatto che il Tribunale aveva già accertato la illegittimità della sospensione della procedura; il fatto che il Tribunale non ha accertato una responsabilità precontrattuale ma contrattuale, da inadempimento. Il bando ha generato obblighi nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e, dunque, la domanda giudiziale non è affetta da alcun difetto di legittimazione passiva. Inoltre, la Corte territoriale ha omesso di considerare l’esatto e completo tenore del bando dal quale emergevano gli elementi essenziali del contratto di lavoro
tali da configurare una vera e propria offerta al pubblico nonché ha omesso di considerare tutte le modalità di svolgimento della selezione (che rispettavano le regole dettate dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 richiamato dall’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 in quanto il bando era stato pubblicato su riviste specializzate ed è stata effettuata una selezione tra i partecipanti). La Corte territoriale ha omesso, inoltre, di esaminare l’argomento sviluppato nelle note autorizzate in primo grado circa la mancata inclusione di AMA nell’elenco Istat (redatto ai sensi dell’art. 1, comma 3, l.n. 196 del 2009) del Conto economico consolidato dello Stato e, dunque, l’esclusione di AMA dagli enti che soggiacevano ai divieti di assunzione fuori dalla regola del concorso. La Corte territoriale ha omesso di considerare, quanto al Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale, che la tranche di assunzioni era irrilevante (rispetto al numero complessivo dei dipendenti AMA); ha, inoltre, erroneamente ritenuto formato il giudicato interno sulla qualificazione (precontrattuale) della responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE come sottolineato nelle note autorizzate depositate in grado di appello il 25.11.2019 (che sottolineavano la mancanza di disposizioni limitative di diritto positivo al diritto all’assunzione). Del pari, è viziata da omesso esame la parte di motivazione che ha esaminato gli accordi sindacali stipulati da RAGIONE_SOCIALE nel 2010 e nel 2011 e la determinazione aziendale n. 110/2011 in quanto la Corte territoriale non ha compreso che la sequenza dei vari atti negoziali imponeva ad RAGIONE_SOCIALE di assumere tutti i lavoratori precari in servizio sino alla data del 31.12.2011: il verbale di esame congiunto del 21.10.2010 non prevedeva che le assunzioni (che non erano state completate) si dovessero esaurire nel corso dell’anno stesso e dimostrava la volontà delle parti di procedere alla stabilizzazione del
personale in somministrazione; il verbale di intesa del 21.12.2011 dimostra la volontà dell’azienda di procedere ad una stabilizzazione generale del personale (e sarebbe stato applicato anche ai ricorrenti se fossero stati assunti con decorrenza 1.9.2011); il termine utilizzato nel bando di ‘operatore ecologico’ includeva anche attività quali ‘decoro urbano, verde stradale, cancellazioni scritte’ previste dagli accordi sindacali (il livello 2 deve ritenersi comprendere l’inferiore livello 1) ; il contenuto della determinazione n. 110/2011 dell’RAGIONE_SOCIALE (seppur non prodotta in giudizio) poteva agevolmente desumersi dal bilancio AMA del 2011. Insomma, la Corte territoriale ha omesso di prendere atto che, in prossimità della prospettata assunzione con lavoro interinale, l’RAGIONE_SOCIALE aveva assunto operatori ecologici e ciò doveva portare al positivo accertamento di tutte le domande dei ricorrenti.
Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti avendo, la Corte territoriale, omesso di considerare le chiamate dirette effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE e la trasformazione (da part time in full time ) dei contratti del personale assunto, che dimostrava la volontà dell’azienda di procedere ad una operazione di stabilizzazione di tutto il personale precario.
I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili.
4.1. L’apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,
non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232): in questi casi si può dunque parlare di assenza di una motivazione percepibile realmente come tale.
4.2. L’omessa pronuncia (più volte invocata nel contesto del secondo e del terzo motivo e) denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c. consiste nella mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad una domanda od eccezione, nulla avendo a che vedere con la mera carenza motivazionale, in una delle sue possibili manifestazioni.
4.3. Ipotesi ancora diversa è quella regolata dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’ultima formulazione della norma, qui applicabile ratione temporis , che si incentra sull’individuazione di un “fatto” il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito e che, per la sua decisività, da intendere come elevato grado logico di pregnanza, se considerato, potrebbe in sé sovvertire l’esito della pronuncia impugnata, sicché si impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa: “fatto” di cui è stato omesso l’esame che è da intendere in senso storico -naturalistico (Cass. n. 21152/2014), quale circostanza rilevante sia in via diretta, perché costitutiva, modificativa o impeditiva rispetto alla fattispecie legale, sia in via indiretta, quale fatto secondario, dedotto in funzione di prova (Cass. n. 17761/2016). In sostanza l’inadeguatezza della motivazione, rileva ex art. 360 n. 5 c.p.c., nel solo caso in cui essa ometta l’esame di uno o più fatti decisivi. Va ribadito al riguardo l’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite secondo cui, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., i n relazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la
cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, e che abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. 27 dicembre 2019 n. 34476, che richiama Cass. S.U. n. 8053/2014; Cass. S.U. n. 9558/2018; Cass. S.U. n. 33679/2018; cfr., altresì, Cass. S.U. n. 5556/2023).
4.4. Questo deve ritenersi l’assetto giurisprudenziale come delineato da Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, e racchiusa nella sintesi delineata in tale pronuncia, secondo la quale l’attuale e novellato assetto si caratterizza per la «riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione», sicché è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c., «solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé», che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l’anomalia si manifesti come « “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione», mentre l’aggressione della motivazione nei termini di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
presuppone una specifica modalità delle critica, rigorosamente articolata attraverso l’indicazione del «”fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”».
4.5. La motivazione della sentenza impugnata – rispetto alla domanda di assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE e alle questioni (riassunte nel primo motivo di impugnazione dei ricorrenti) della natura di ‘vincitori e/o comunque idon ei’ dei partecipanti alla selezione indetta da RAGIONE_SOCIALE, anche in virtù del Protocollo di intesa aziendale in materia di stabilizzazione – si dilunga ampiamente sulla mancata chiamata in giudizio della RAGIONE_SOCIALE, sulla insussistenza di un’offerta al pubblico (alla luce della disamina del bando di giugno 2011 della RAGIONE_SOCIALE), sulla necessaria applicabilità delle modalità di selezione dettate dall’art. 35, terzo comma, d.lgs. n. 165 del 2001 (modalità richiamate dall’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, co nvertito con legge n. 133 del 2008, e disattese nel caso di specie), sul Codice interno di disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale (inapplicabile nel caso di specie), sui vari accordi sindacali stipulati nel 2010 e 2011 (compresa la determinazione aziendale n. 110/2011), sulle chiamate dirette, sugli accordi del 2012 di trasformazione dei contratti part time in full time, sulla irrilevanza delle indicazioni di carattere politico della controllante RAGIONE_SOCIALE capitale, sull’intervenuto giudicato interno circa la natura della responsabilità (precontrattuale) dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla irrilevanza ed inconferenza dei dati di bilancio della società successivi al 2010. Non può quindi dirsi sussistente la denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c. (primo motivo), in
quanto l’i ter logico seguito è del tutto percepibile, a nulla rilevando, perché la legge processuale non li valorizza, i profili di sufficienza nell’esplicitazione dei singoli passaggi da un motivo di appello all’altro; né le affermazioni motivazionali presentano profili di contraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto di motivazione rilevante ex art. 132, n 4 c.p.c.
4.6. Ragioni analoghe portano ad escludere che si possa ravvisare la violazione dell’art. 112 c.p.c. (primo motivo), sempre rispetto alla medesima domanda (di assunzione con contratto a tempo indeterminato presso RAGIONE_SOCIALE), in quanto su di essa, palesemente, la pronuncia sussiste ed è di rigetto.
4.7. Nemmeno si ravvisa la violazione dell’art. 276, comma 2, c.p.c. e degli artt. 277 e 279 c.p.c. (richiamati nel contenuto del primo motivo di ricorso), che impone al giudice di esaminare preliminarmente le questioni di rito (posto che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa, cfr. Cass. n. 21859/2024), non avendo, i ricorrenti, indicato alcuna questione preliminare di rito proposta al giudice di secondo grado o rile vabile d’ufficio.
4.8. Da disattendere sono anche il secondo ed il terzo motivo ove si addebita alla sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., di avere omesso di considerare una serie di fatti che, a dire dei ricorrenti, avrebbero consentito di riconoscere il diritto all’assunzione presso RAGIONE_SOCIALE Tutti i fatti elencati in tali motivi di impugnazione sono stati esaminati dalla Corte di appello e i ricorrenti si limitano a proporre un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti, contrapponendo un diverso inquadramento dei dati di fatto, reiterando rilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato e plausibile apprezzamento.
4.9. Infine, sembrerebbe (nell’ampia congerie di argomentazioni spese nel secondo motivo che si dilunga per 34 pagine) che i ricorrenti intendano, altresì, dolersi della errata interpretazione data agli accordi sindacali 2010-2011 dal giudice del merito, dimenticando, da una parte, che tale vizio deve essere veicolato ai sensi del paradigma normativo di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (e non n. 5, quale omesso esame di un fatto) e, dall’altra, che in ogni caso -la parte che lamenti una errata interpretazione di un atto negoziale è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata si sarebbe discostata da dette regole, in quanto il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 7129/2017; Cass. n. 11849/2024).
4.10. Va, inoltre, sottolineato che i motivi (con particolare riguardo al primo e al secondo) vengono sviluppati sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia alla valutazione della condotta tenuta da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, e a profili giuridici: sotto tale aspetto le censure appaiono inammissibili, perché l’orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l’inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all’accertamento dei fatti. Nel caso di specie, al contrario, le doglianze operano una
commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399 del 2019).
5. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1336, 1337, 1362, 1363, 2932 c.c. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un obbligo di assunzione in capo ad RAGIONE_SOCIALE senza considerare che il contratto di somministrazione è trilaterale e il bando di RAGIONE_SOCIALE conteneva tutti gli elementi essenziali per l’esatta determinazione dei posti di lavoro, con conseguente responsabilità contrattuale (e non precontrattuale, ossia aquiliana) di RAGIONE_SOCIALE e nonostante la presenza di tutti gli elementi essenziali del contratto e la prassi aziendale di stabilizzazione dei lavoratori somministrati. La Corte territoriale ha violato i canoni interpretativi con riguardo al bando perché non ha dato rilevanza alla volontà dei contraenti per come estrinsecatasi tramite il suo ufficio stampa e tramite la RAGIONE_SOCIALE, anche in considerazione dell’art. 3 del Codice interno in ordine alla ultravalidità degli esiti delle precedenti selezioni. Del pari, la Corte territoriale ha erroneamente interpretato il Codice interno da leggersi alla luce del superamento di una pregressa selezione; così tutti gli atti dell’autonomia collettiva dimostrano la sussistenza di una pratica di stabilizzazione da parte dell’az ienda non limitata ai profili e ai numeri di persone ivi espressamente indicati ma finalisticamente rivolti all’azzeramento del precariato alla data del 31.1.2011.
5.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la specifica motivazione fornita dalla sentenza impugnata (punti 9.8 e 9.9) che, partendo dalla disamina del tenore lessicale del bando di selezione pubblicato da RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto l’atto (che in ogni caso -viene sottolineato -è riconducibile a RAGIONE_SOCIALE) privo dei requisiti essenziali di un’offerta al pubblico. 5.2. Questa Corte ha affermato ripetutamente che, la parte, qualora intenda dolersi della interpretazione data all’atto dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata. Ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 7129/2017; Cass. n. 11849/2024).
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 (convertito con legge n. 133 del 2008) nel testo modificato dal d.l. n. 78 del 2009 (convertito con legge n. 102 del 2009) e nel testo successivamente modificato dal d.l. n. 66 del 2014 (convertito con legge n. 89 del 2014), nonché degli artt. 20 del d.lgs. n. 276 del 2003 e 1112 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere che i limiti posti al reclutamento del personale valgano anche per i contratti di somministrazione. In ogni caso, detti limiti sono stati rimossi dal comma 12 bis dell’art. 4 della legge n. 89 del 2014 (di conversione del d.l. n. 66 del 2014).
6.1. Il motivo non è fondato.
6.2. Questa Corte ha più volte affermato che le società a partecipazione pubblica debbono adottare, ai fini del
reclutamento di personale, procedure concorsuali o selettive, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 4571/2022 con riguardo all’immediata precettività dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modif., dalla l. n. 133 del 2008; sul carattere imperativo della disposizione normativa e sulla conseguente nullità del contratto di lavoro, cfr. Cass. n. 3621/2018, Cass. n. 21378/2018, Cass. n. 19925/2019, Cass. n. n. 17207/2025). In particolare, è stato precisato che, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione di un servizio pubblico locale, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis , ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione (diritto che i ricorrenti avanzano nei confronti di RAGIONE_SOCIALE), le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., e che tale nullità è ora espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, di cui va esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali. (conf. Cass n. 3662/2019, n. 19925/2019).
6.3. Invero, la Corte Costituzionale in più pronunce ha evidenziato l’assimilabilità al lavoro pubblico dei rapporti instaurati con le società partecipate, ha escluso che una difformità di trattamento con l’impiego privato, rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al d.lgs. n. 368/2001, possa dirsi ingiustificata ove vengano in rilievo gli interessi tutelati all’art. 97 Cost. ed in particolare le esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (Corte
Cost. n. 89/2003), esigenze che ad avviso della stessa Corte stanno alla base della disciplina dettata dal richiamato art. 18 del d.l. n. 112/2008 (Corte Cost. n. 68/2011).
6.4. Nel caso di esame, le assunzioni di cui si discute da parte di società a capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici in violazione delle procedure concorsuali o analoghe di legge sarebbero dovute avvenire nella vigenza del d.l. n. 112/2008, e il richiamo, da parte dei ricorrenti, alla legge n. 89 del 2014 appare, oltre che nuovo (e, dunque, inammissibile), del tutto avulso dalla ricostruzione degli elementi di fatto e delle disposizioni vigenti all’epoca della selezione oggetto del presente giudizio.
7. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la mancata ammissione delle prove richieste, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 112 e 115 c.p.c. e, subordinatamente, deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. omesso esame. La Corte territoriale ha omesso di acquisire documenti essenziali (Relazioni previsionali degli anni dal 2011 al 2014, Piani di assunzione dal 2011 al 2014, Piani industriali dei trienni 2009-2011 e 2011-2014, Piano strategico approvato nel dicembre 2012, Patto per RAGIONE_SOCIALE di agosto 2012, determinazione AMA del 2009, contratto di affidamento dei servizi di igiene ambientale 2013-2014, contratto commerciale di somministrazione RAGIONE_SOCIALE) al fine di dimostrare che i ricorrenti erano inclusi tra i 250 concorrenti ritenuti idonei all’esito della selezione e che l’azienda aveva necessità di assumere personale in quanto carente nella pianta organica (come da ‘fabbisogni’ stimati dalla stessa azienda).
7.1. Il motivo è inammissibile.
7.2. Come questa Corte ha più volte affermato, l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass. n. 27415 del 2018); nel caso di specie, la Corte territoriale ha chiaramente sottolineato che il presupposto dei ricorrenti che fondava il diritto alla assunzione/stabilizzazione sulle esigenze occupazionali della società non era condivisibile (punto 10 della sentenza impugnata) ed ha, successivamente, illustrato le ragioni analitiche per le quali la caratteristica dell’RAGIONE_SOCIALE, integralmente partecipata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e la libertà imprenditoriale, di fonte costituzionale, impedivano il sorgere del diritto preteso.
Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, della perdita di chance (in termini probabilistici) di assunzione a tempo indeterminato e della conseguente richiesta di risarcimento, anche in misura frazionaria, in caso di accertata impossibilità di assunzione diretta.
8.1. Il motivo non è fondato.
8.2. Questa Corte ha affermato che l’azione risarcitoria da responsabilità precontrattuale richiede l’assolvimento, da parte del danneggiato, dell’onere di provare il pregiudizio subito, al fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese sostenute e dal mancato guadagno derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro (Cass. n. 2316/2020, Cass. n. n. 28404/2024); la Corte territoriale si è correttamente conformata al suddetto orientamento giurisprudenziale nella misura in cui ha determinato (al pari del giudice di primo grado) la liquidazione del danno
precontrattuale, ‘risultando del tutto generica e indimostrata l’allegazione originaria, invero neppure riproposta adeguatamente nei gravami, per cui gli appellanti avrebbero dovuto ‘abbandonare altre attività’.
8.3. Va, anche, richiamata la sentenza di questa Corte n. 1629/2024 che, affrontando la medesima vicenda qui in discussione, ha escluso profili di responsabilità precontrattuale della società rilevando che ‘la responsabilità risarcitoria per culpa in contrahendo , prospettata dagli odierni ricorrenti, è configurabile quale violazione dell’obbligo ex art. 1337 c.c. di comportamento secondo buona fede nello svolgimento dell’attività prodromica alla conclusione del contratto; nei precedenti citati da parte ricorrente (Cass. n. 1399/2009 e n. 6906/1983), tale responsabilità è stata ravvisata in casi di procedura concorsuale con approvazione di graduatoria o di avviamento al lavoro dall’ufficio di collocamento a seguito di richiesta numerica, assai differenti da quello in esame, nel quale la procedura si è fermata ad uno stadio ampiamente anteriore’. 9. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono
il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso all’udienza del 28 gennaio 2026.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME